Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10931 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29864/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 676/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 15/12/2022, affidato ad un unico motivo di impugnazione, COGNOME NOME impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Torino n. 676/2022, depositata il 15/6/2002. L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Il ricorso è affidato a un unico motivo in cui si deduce che l’RAGIONE_SOCIALE aveva domandato l’inefficacia dell’atto di compravendita del 19 febbraio 2014, trascritto in data 26 febbraio 2014, con il quale NOME COGNOME aveva venduto alla madre, NOME COGNOME, la nuda proprietà di un immobile al prezzo corrispondente al valore catastale. Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 243/2020 del 15 maggio 2020, accoglieva la domanda revocatoria proposta dall’RAGIONE_SOCIALE.
I sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano la sentenza del Tribunale di Novara, censurando i capi RAGIONE_SOCIALE sentenza con cui era stato riconosciuto sussistente l ‘eventus damni e il consilium fraudis . La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 676/2022 depositata il 15/6/2002, rigettava l’appello.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
Con un unico motivo il ricorrente deduce ‘ Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia ‘ lamentando l’errata valutazione dell’ eventus damni , in relazione al valore catastale dell’immobile, corrispondente al prezzo di vendita
di € 11.250,00 dell’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALE revocatoria promossa dall’RAGIONE_SOCIALE controricorrente a tutela del proprio credito.
Il motivo è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Nell’esposizione del ricorso, oltre a mancare la chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione del motivo, in ordine alle censure sollevate nei gradi di merito e alla posizione RAGIONE_SOCIALE parti, manca ogni riferimento al contenuto dell’impugnata sentenza e viene dedotto un vizio che dal 2012 non è più deducibile in sede di legittimità, il quale comunque è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., ricorrendo nella specie l’ipotesi di doppia sentenza conforme.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, seguono la soccombenza.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente: RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; RAGIONE_SOCIALE somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/3/2025