Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22510 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21186-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1025/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2019 R.G.N. 1203/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Retribuzione Lavoro straordinario
R.G.N.21186/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1194/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto il ricorso proposto dal lavoratore in epigrafe indicato ed aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tutte le chieste ore di RAGIONE_SOCIALE straordinario (che riteneva pari ad un’ora e mezzo al giorno), per il periodo ottobre 2008/30.9.2013 (nei limiti della prescrizione), che quantificò in complessivi € 17.722,18, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al 30.4.2017.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, decidendo sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma di quest’ultima, riduceva l’importo oggetto di statuizione di condanna in favore del lavor atore ad € 9.253,63 per le causali di cui alla parte motiva da maggiorarsi per interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ai sensi dell’art. 429, co. 3°, c.p.c. dalle singole scadenze fino al pagamento effettivo; regolava, quindi, le spese del doppio grado di giudizio.
Per quanto qui interessa, la Corte RAGIONE_SOCIALE giudicava infondato il primo motivo d’appello di ATA, con il quale essa lamentava l’omessa valutazione della questione afferente alla pregiudizialità del giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che era stata emessa nei confronti della stessa società a seguito di un verbale dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sul quale il COGNOME aveva fondato la domanda di riconoscimento delle ore di RAGIONE_SOCIALE straordinario.
La stessa Corte riteneva solo in parte fondato il secondo, articolato, motivo di gravame, a mezzo del quale la società appellante lamentava la violazione dell’art. 6 L. n. 138/1958 e
dell’art. 6 del C.C.N.L. del 21.11.2000, vigente ratione temporis , per avere il primo giudice errato nel ricostruire l’orario di RAGIONE_SOCIALE effettivo dell’autoferrotranviere, soggetto a disciplina speciale e criticava, quindi, i criteri di calcolo adottati dal C.T.U. nominato in prime cure anche con specifico riferimento alla individuazione del c.d. ‘terzo elemento salariale’ di cui al C.C.N.L. del 1997 -che assumeva essere stato soppresso con l’entrata in vigore dell’art. 4 del C.C.N.L. del 27.11.2000; denunciava, altresì, l’inattendibilità di due testi, perché, in quanto colleghi del ricorrente -autore di parallelo ricorso il primo dei due -avevano un comune interesse all’esito favorevole del giudizio e si doleva, in definitiva, della ritenuta esistenza di una prestazione lavorativa oltre l’orario ordinario.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimato è rimasto tale non avendo svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3 rilevanza nel procedimento del giudicato esterno’. Premette che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 12.6.2018, n. 797, passata in giudicato, resa nel procedimento in cui ATA si era opposta all’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base di verbale ispettivo del 19.12.2012, con cui erano state contestate alla
società le medesime violazioni confluite pedissequamente nel giudizio che ci occupa, aveva annullato la cennata ordinanzaingiunzione. Deduce, allora, che la Corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, di fatto disattendeva detto giudicato esterno, in violazione delle norme indicate in rubrica.
Con un secondo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 138/1958 in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3 -errata individuazione dei tempi accessori’, nonché ‘violazione dell’art. 360 comma 1 numero 5 per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti’.
2.1. Premette che la Corte aveva ritenuto che l’orario di RAGIONE_SOCIALE giornaliero (c.d. nastro lavorativo) era, nel caso di specie, costituito dal tempo di percorrenza della tratta (LicataRAGIONE_SOCIALE-Palermo -turni 105, 115 e 120) che è di 3 ore all’andata e 3 ore al ritorno, e quindi di 6 ore effettive di guida, a cui andava aggiunta la sosta inoperosa di 29 minuti (12% del tempo di fermo) e, altresì, di 1 ora ulteriore in considerazione dei tempi necessari pre orario e post orario da applicarsi alla partenza d al capolinea (Licata) e all’arrivo a destinazione (Palermo) e, nuovamente, alla ripartenza (da Palermo) e all’arrivo al capolinea a fine giornata (Licata); premette ancora che, pertanto, l’orario di RAGIONE_SOCIALE giornaliero era di 6,30 h. più un’ora ulteriore ch e la Corte riteneva di straordinario, per complessive 7,30 h. La ricorrente, però, giudica tali asserzioni prive di riscontro normativo e fondate su una errata valutazione dell’istruttoria espletata in primo grado e su una omessa verifica della documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE
2.2. Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia duplicato i tempi accessori pre e post orario, applicandoli, oltre che
all’inizio e alla fine del turno come prescrive la norma, anche alle soste intermedie (arrivo a Palermo e ripartenza da Palermo) giungendo a ritenere che per tali attività occorrerebbe complessivamente 1 ora (15+15+15+15); laddove, secondo la ricorrente, le attività accessorie pre e post orario non possono essere applicate alle fasi intermedie del servizio ma solo all’inizio e alla fine del turno, attesto che i servizi di cui si discute comprendono esclusivamente l’andata (Licata -Palermo) e il ritorno (Palermo-Licata).
Con un terzo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del C.C.N.L. 21.11.2000 Autoferrotranvieri in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3′. Secondo la ricorrente, ai fini del calcolo dello straordinario, occorre fare la media dell’ orario di RAGIONE_SOCIALE (calcolato così come previsto dall’art. 6 della L. n. 138/1958) prestato nell’arco di 17 settimane (in virtù del CCNL autoferrotranvieri del 2000 ratione temporis applicabile) e, a partire da tale media, conteggiare il RAGIONE_SOCIALE straordinario.
4. Il primo motivo è infondato.
Il giudicato esterno, cui si riferisce la ricorrente, difatti, si è formato in procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione che vedeva come parti l’attuale ricorrente, in veste di opponente, e l’RAGIONE_SOCIALE, ma non anche il lavoratore, attuale intimato ed attore nel giudizio che ci occupa.
Inoltre, diversamente da quanto assume la ricorrente, il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione aveva ad oggetto le sanzioni amministrative relative alle violazioni specificamente contestate alla società, e non certamente le
pretese differenze retributive azionate dal lavoratore nel giudizio che qui ci occupa. E il dato che fosse comune ai due giudizi la questione se l’orario di RAGIONE_SOCIALE di fatto preteso dall’impresa fosse conforme o meno alla disciplina legale e contrattual-collettiva da applicare non esclude che i due giudizi avessero oggetti ben diversi.
E’, perciò, evidente che il suddetto giudicato esterno era privo di qualsiasi efficacia nel presente giudizio ex art. 2909 c.c., sia sul piano soggettivo (per l’assenza di identità di parti) che sul piano oggettivo.
6. Il secondo motivo è inammissibile.
Secondo questa Corte, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facendo riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (così Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212; n. 1859/2021). E’, infatti, principio consolidato che in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’ope razione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625). Piuttosto, perché censure tra loro eterogenee e
cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata preclusione è necessario che nell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamente trattata sia la doglianza relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634).
7.1. Ebbene, come risulta chiaramente dallo sviluppo del secondo motivo (v. pagg. 14-21 del ricorso), in esso non sono distinguibili la parte in cui la ricorrente si duole della violazione di un’unica norma di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. e quella che fa riferimento al mezzo di cui al n. 5) del medesimo comma.
La ricorrente, difatti, giudica le ‘asserzioni’, che censura (v. pag. 14 del ricorso), ‘prive di riscontro normativo’, ma anche ‘fondate su una errata valutazione dell’istruttoria espletata in primo grado e su una omessa verifica della documentazione prodo tta dalla RAGIONE_SOCIALE‘ (così a pag. 15).
7.2. Inoltre, nel corso dello svolgimento del motivo, la ricorrente si duole anche dell’omesso esame, non di un fatto storico, principale o secondario, ma di uno specifico documento prodotto in primo grado dall’attuale ricorrente (cfr. pag. 19 del ricorso).
7.3. La ricorrente, ancora, non considera che la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che ‘la durata complessiva dei tempi accessori’ era di ‘un’ora circa’, non solo ‘sulla base di quanto riferito dai testi della società’, ma anche e soprattutto va lorizzando le deposizioni di due testi indicati dall’attore (cfr. facciate 5 e 6 della sua sentenza).
7.4. Per il resto, la censura s’incentra, da un lato, su una critica in senso stretto dell’accertamento probatorio operato dalla Corte RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, su una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. in particolare pagg. 17-21 del ricorso), il che non è consentito in questa sede di legittimità.
Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo.
Pure tale censura, infatti, si fonda anche su un calcolo dell’orario di RAGIONE_SOCIALE medio settimanale, alternativo a quello considerato dalla Corte distrettuale sulla scorta della C.T.U. espletata (cfr. pagg. 24-26 del ricorso).
9.1. La ricorrente, inoltre, non considera che la Corte ha accertato in punto di fatto che ‘l’impegno straordinario di un’ora è stato costante anche oltre tale durata media’ (cfr. pag. 7 dell’impugnata sentenza), ossia, quella sostenuta dalla società; e non precisa come il Tribunale aveva deciso la relativa questione.
9.2. Infine, la ricorrente non ha prodotto in copia integrale il CCNL nel quale è contenuta la specifica norma collettiva della cui violazione o falsa applicazione si duole.
9.3. Pertanto, la censura difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui agli artt. 366, comma primo, nn. 4) e 6), e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.
Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, perché l’intimato è rimasto tale. Nondimeno la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 2.7.2024.