Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5186  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
Oggetto
Procedimento civile -Sospensione del processo  –  Procedimenti  pendenti  in  gradi diversi -Sospensione -Condizioni e presupposti
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13790/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso  l’ordinanza  del  Tribunale  di Verona  emessa  in  data  23 maggio 2023 nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette  le  conclusioni  scritte  dal  Pubblico  Ministero,  in  persona  del AVV_NOTAIO che chiede l’accoglimento del ricorso .
Rilevato che:
in relazione a contratto di locazione di immobile ad uso commerciale,  la  locatrice,  NOME  COGNOME,  promosse  nei  confronti della RAGIONE_SOCIALE (subentrata nel rapporto quale conduttrice per effetto di cessione), in tempi successivi, due distinti procedimenti  di  convalida  di  sfratto  per  morosità  per  il  mancato pagamento,  rispettivamente,  dei  canoni  di  dicembre  2021  e  di gennaio-febbraio 2022, per i quali contestualmente chiese emettersi ingiunzione;
costituendosi in entrambi i procedimenti la società si oppose alle intimazioni di sfratto e chiese, in via preliminare, la sospensione dei procedimenti ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, di due altri giudizi allora pendenti davanti allo stesso Tribunale, rispettivamente aventi ad oggetto: a) il primo (NUMERO_DOCUMENTO) l’opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla locatrice per il pagamento di canoni precedentemente scaduti; b) il secondo (RG 9325/21) domanda di risoluzione del contratto proposta dalla locatrice per il mancato pagamento dei canoni da settembre a novembre 2021; ciò in quanto, in entrambi detti giudizi, essa resistente aveva eccepito la nullità del contratto invocato dalla locatrice a fondamento delle proprie pretese, in quanto l’unico contratto da ritenersi valido ed efficace era quello stipulato tra le parti originarie del rapporto in data 20 aprile 2016, recante una diversa pattuizione in relazione all’ammontare del canone , da ciò discendendo l’ insussistenza della morosità per avere essa pagato somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute;
transitati entrambi i procedimenti nella fase a cognizione piena e dispostane la riunione, la società resistente evidenziò che, nel frattempo: a) l’immobile era stato riconsegnato alla locatrice « con conseguente risoluzione del rapporto »; b) il giudizio di opposizione a d.i. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. era stato definito in primo grado con sentenza n. 738/22 che aveva revocato il decreto opposto, avendo accertato la nullità della determinazione del canone ‘a scaletta’ , per essere gli aumenti ivi previsti non ancorati ad alcun elemento oggettivo ed elusivi del disposto di cui all’art. 32 legge eq. can. con conseguente insussistenza della dedotta morosità;
pronunciando  quindi  nei  giudizi  riuniti sub n.  465/22  R.G.  il Tribunale  di  Verona,  con  ordinanza  in  data  23  maggio  2023,  ne  ha ordinato  la  sospensione, ex art.  337  cod.  proc.  civ.,  « sino  all’esito, con efficacia di giudicato, dei giudizi analiticamente indicati in parte motiva », ossia:
 del  giudizio  iscritto  al  n.  6998/2021  R.G.,  definito  in  primo grado  con  la  menzionata  sentenza  Trib.  Verona  n.  738  del  2022, indicata  nell’ordinanza  come  allora  pendente in  fase  di  gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia , proc. n. 1391/2022 R.G.;
del giudizio iscritto al n. 9325/21 R.G., definito in primo grado con sentenza n. 621/2023 del 29 marzo 2023;
a giustificazione di tale decisione ha osservato che:
─  « le  statuizioni  in  ordine  alla  effettiva  debenza  dei  canoni azionati nei presenti giudizi riuniti  , logicamente, giuridicamente ed in senso stretto, dalle statuizioni che, tra le stesse parti e con efficacia di giudicato, risulteranno all’esito del passaggio in giudicato  delle  sentenze  rese  tra  le  medesime  (parti),  nei  giudizi » precedentemente promossi;
─ «l’esatta  definizione  dei  rapporti  debito –  credito  essere definitivamente delibata all’esito della cristallizzazione delle rispettive pretese  determinate  in  tali  giudizi  e,  con  particolare  riferimento
all’ammontare del canone effettivamente dovuto, tenuto conto della questione  relativa  alla  validità  o  meno  della  clausola  Sub  E  del relativo contratto » ;
─ « qualsiasi  statuizione  assunta  sul  punto  in  questo  giudizio andrebbe a determinare un accertamento potenzialmente incompatibile con le statuizioni ivi assunte, tra le medesime parti e in relazione  al  medesimo  rapporto,  in  tali  giudizi  con  conseguente rischio di conflitto tra giudicati ];
avverso  tale  ordinanza  di  sospensione  NOME  COGNOME  propone regolamento di competenza, articolando tre motivi;
con il primo deduce l’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 337 c.p.c., comma secondo, e, specificamente del rapporto di pregiudizialità  logico-giuridica  tra  i  tre  procedimenti,  e  ciò  anche  in ragione  dell’intervenuto,  nelle  more,  passaggio  in  giudicato  della sopra  menzionata  sentenza  (Trib.  Verona  n.  621/2023)  resa  con riferimento alla causa n. 9325/2021 R.G.;
con  il  secondo  rileva  la  « diversità  di  oggetto  dei  due  giudizi » perché inerenti a diverse mensilità del canone di locazione;
con il terzo denuncia, infine, vizio di « motivazione apparente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata »;
la RAGIONE_SOCIALE non controdeduce;
il P .M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio;
considerato che:
non risulta  depositata  alcuna  prova  dell’avvenuta  notifica  del ricorso alla controparte, la quale non ha svolto difese nella presente sede;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, senza che naturalmente abbia a provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da  parte  della ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato,  in  misura  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  ove  dovuto,  a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza