Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
Oggetto
Procedimento civile -Sospensione del processo – Procedimenti pendenti in gradi diversi -Sospensione -Condizioni e presupposti
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13790/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona emessa in data 23 maggio 2023 nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che chiede l’accoglimento del ricorso .
Rilevato che:
in relazione a contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, la locatrice, NOME COGNOME, promosse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (subentrata nel rapporto quale conduttrice per effetto di cessione), in tempi successivi, due distinti procedimenti di convalida di sfratto per morosità per il mancato pagamento, rispettivamente, dei canoni di dicembre 2021 e di gennaio-febbraio 2022, per i quali contestualmente chiese emettersi ingiunzione;
costituendosi in entrambi i procedimenti la società si oppose alle intimazioni di sfratto e chiese, in via preliminare, la sospensione dei procedimenti ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, di due altri giudizi allora pendenti davanti allo stesso Tribunale, rispettivamente aventi ad oggetto: a) il primo (NUMERO_DOCUMENTO) l’opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla locatrice per il pagamento di canoni precedentemente scaduti; b) il secondo (RG 9325/21) domanda di risoluzione del contratto proposta dalla locatrice per il mancato pagamento dei canoni da settembre a novembre 2021; ciò in quanto, in entrambi detti giudizi, essa resistente aveva eccepito la nullità del contratto invocato dalla locatrice a fondamento delle proprie pretese, in quanto l’unico contratto da ritenersi valido ed efficace era quello stipulato tra le parti originarie del rapporto in data 20 aprile 2016, recante una diversa pattuizione in relazione all’ammontare del canone , da ciò discendendo l’ insussistenza della morosità per avere essa pagato somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute;
transitati entrambi i procedimenti nella fase a cognizione piena e dispostane la riunione, la società resistente evidenziò che, nel frattempo: a) l’immobile era stato riconsegnato alla locatrice « con conseguente risoluzione del rapporto »; b) il giudizio di opposizione a d.i. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. era stato definito in primo grado con sentenza n. 738/22 che aveva revocato il decreto opposto, avendo accertato la nullità della determinazione del canone ‘a scaletta’ , per essere gli aumenti ivi previsti non ancorati ad alcun elemento oggettivo ed elusivi del disposto di cui all’art. 32 legge eq. can. con conseguente insussistenza della dedotta morosità;
pronunciando quindi nei giudizi riuniti sub n. 465/22 R.G. il Tribunale di Verona, con ordinanza in data 23 maggio 2023, ne ha ordinato la sospensione, ex art. 337 cod. proc. civ., « sino all’esito, con efficacia di giudicato, dei giudizi analiticamente indicati in parte motiva », ossia:
del giudizio iscritto al n. 6998/2021 R.G., definito in primo grado con la menzionata sentenza Trib. Verona n. 738 del 2022, indicata nell’ordinanza come allora pendente in fase di gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia , proc. n. 1391/2022 R.G.;
del giudizio iscritto al n. 9325/21 R.G., definito in primo grado con sentenza n. 621/2023 del 29 marzo 2023;
a giustificazione di tale decisione ha osservato che:
─ « le statuizioni in ordine alla effettiva debenza dei canoni azionati nei presenti giudizi riuniti , logicamente, giuridicamente ed in senso stretto, dalle statuizioni che, tra le stesse parti e con efficacia di giudicato, risulteranno all’esito del passaggio in giudicato delle sentenze rese tra le medesime (parti), nei giudizi » precedentemente promossi;
─ «l’esatta definizione dei rapporti debito – credito essere definitivamente delibata all’esito della cristallizzazione delle rispettive pretese determinate in tali giudizi e, con particolare riferimento
all’ammontare del canone effettivamente dovuto, tenuto conto della questione relativa alla validità o meno della clausola Sub E del relativo contratto » ;
─ « qualsiasi statuizione assunta sul punto in questo giudizio andrebbe a determinare un accertamento potenzialmente incompatibile con le statuizioni ivi assunte, tra le medesime parti e in relazione al medesimo rapporto, in tali giudizi con conseguente rischio di conflitto tra giudicati ];
avverso tale ordinanza di sospensione NOME COGNOME propone regolamento di competenza, articolando tre motivi;
con il primo deduce l’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 337 c.p.c., comma secondo, e, specificamente del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i tre procedimenti, e ciò anche in ragione dell’intervenuto, nelle more, passaggio in giudicato della sopra menzionata sentenza (Trib. Verona n. 621/2023) resa con riferimento alla causa n. 9325/2021 R.G.;
con il secondo rileva la « diversità di oggetto dei due giudizi » perché inerenti a diverse mensilità del canone di locazione;
con il terzo denuncia, infine, vizio di « motivazione apparente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata »;
la RAGIONE_SOCIALE non controdeduce;
il P .M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio;
considerato che:
non risulta depositata alcuna prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte, la quale non ha svolto difese nella presente sede;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, senza che naturalmente abbia a provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza