Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9722 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12690-2018 proposto da:
NOME, domiciliato ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, dell’avvocato NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 194/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/10/2017 R.G.N. 144/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
R.G.N. 12690/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
RILEVATO
-che, con sentenza del 21 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione del Tribunale di Campobasso e rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale successore ex lege dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la restituzione delle somme versate dall’Istituto in esecuzione di una pregressa pronunzia del Tribunale di Campobasso, confermata in appello ma annullata in Cassazione con conseguente disconoscimento del rivendicato diritto all’attribuzi one d ell’incarico di posizione organizzativa;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la prospettazione in diritto del COGNOME, in base alla quale l’intervenuta cassazione della pregressa sentenza, con il conseguente disconoscimento dell’azionato diritto alla posizione organizzativa, non incideva sulla sussistenza del credito, da ritenersi comunque maturato per lo svolgimento di fatto, nel corrispondente periodo, di mansioni superiori di elevata responsabilità, e ciò per essere il conseguente diritto al relativo trattamento economico comunque prescritto, essendo decorso il termine decennale dalla cessazione dell’esercizio delle pretese mansioni superiori, per essere stato il COGNOME collocato in quiescenza e non potendo considerarsi valido atto interruttivo il ricorso proposto per il riconoscimento della diversa situazione giuridica data dal diritto all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria depositata dal nuovo difensore, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n.4, c.p.c. 11 Cost. e 156 c.p.c., deduce la nullità dell’impugnata sentenza in quanto la motivazione resa ‘per relationem’, formulata in termini di generica adesione alla soluzione adottata dal primo giudice, non consente di ritenere che la pronunzia della Corte territoriale sia pervenuta alla condivisione del giudizio reso in primo grado attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;
-che nel secondo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla medesima censura di cui al motivo che precede, assunta sotto il diverso profilo per il quale la denunciata carenza di motivazione è conseguenza della mancata considerazione dei motivi di gravame;
-che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 346 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere pronunziato sulla prescrizione del diritto alle differenze retributive conseguenti all’esercizio di fatto di mansioni superiori in contrasto con il giudicato interno formatosi per il rigetto implicito dell’eccezione da parte del giudice di primo grado , pronunciatosi nel merito;
-che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2943, comma 2, c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini dell’interruzione della prescrizione decennale dell’azionato diritto alle differenze retributive conseguenti all’esercizio di fatto di mansioni superiori, il pregresso ricorso per il riconoscimento del diritto all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa;
-che, con il quinto motivo, il ricorrente, sotto la seguente rubrica ‘Violazione di legge: art. 112 c.p.c., d.l.vo n. 29/199 3, dell’art. 24 del CCNL, dell’art. 56 commi 2 e 3 e 4 della declaratoria riportata nell’allegato A del contratto collettivo. Violazione dell’art. 1362 c.c. e sgg. in tema di interpretazione del contratto. Motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione ad artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c.’, deduce la nullità della sentenza impugnata, imputando alla Corte territoriale il fraintendimento della domanda giudiziale -fondata, non sull’accertamento dell’esercizio di fatto di mansioni superiori ex art. 24 CCNL di comparto 1998/2001, bensì sulla valenza professionale delle mansioni di elevata responsabilità presupposte, ex art. 17 del citato CCNL, dall’incarico di posizione organizzativa, negatogli all’esito del giudizio di legittimità solo per motivi formali, valenza atta a fondare di per sé il diritto a percepire il trattamento economico del livello immediatamente superiore all’interno dell’Area C di appartenenza (C4, essendo il ricorrente inquadrato in C3) -e, di conseguenza, l’incongruità dell’iter logico -giuridico seguito e l’erroneo riferimento a norme collettive non applicabili alla fattispecie; -che nel sesto motivo la nullità della sentenza impugnata viene dedotta con riferimento all’ error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per avere omesso l’accertamento , fatto oggetto di domanda giudiziale sin dal primo grado poi ribadita in sede di appello, circa lo svolgimento di mansioni superiori e non avere ammesso i mezzi istruttori a riguardo offerti;
-che, con il settimo motivo, sotto la rubrica ‘Nullità della sentenza per omessa pronuncia su capo di domanda, art. 360, n. 4 c.p.c. e correlativamente: violazione e falsa interpretazione dl giudicato formatosi con la sentenza di cassazione n. 23366/2013 in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c. e falsa interpretazione del giudicato art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente mutuato dalla sentenza di primo grado la pronunzia di inammissibilità della domanda risarcitoria per perdita di chances, motivata in relazione alla preclusione che discenderebbe dal giudicato formatosi a seguito del rigetto in sede di legittimità della domanda volta al riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa nella quale la domanda risarcitoria, all’epoca non formulata in via subordinata , restava assorbita, assumendo, ed a ciò ricollegando l’erronea applicazione del principio del giudicato, che la domanda in questione, estranea al primo giudizio, trova fondamento nella sentenza della Cassazione, che evidenziò la mancata prospettazione di u na colpevole inerzia dell’Istituto rispetto agli adempimenti dovuti per l’istituzione della posizione organizzativa, potendo in questa sede essere azionata in via autonoma;
-che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, per essere formulati senza il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366, n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto il ricorso non riporta, neppure in sintesi, il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado (della quale è trascritto nel ricorso solo un unico passaggio motivazionale), trascrive solo un minimo stralcio dell’atto d’appello, non fornisce indicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale;
il requisito di cui all’art. 3 66, comma 1, n. 6 deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo , rispetto ai quali questa Corte è giudice del ‘fatto processuale’ perché l’esercizio del potere/dovere di esame degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate
dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (cfr. Cass. S.U.8077/2012);
-che i motivi dal terzo al sesto, i quali, a loro volta, in quanto strettamente connessi, per presupporre tutti un’unica causa petendi (data dal residuare dalla pronunzia di rigetto della domanda di attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa resa da questa Corte per ragioni formali il riconoscimento dell’esercizio di mansioni di elevata professionalità superiori a quelle proprie dell’inquadramento posseduto e tali da fondare il diritto al trattamento economico corrispondente al livello immediatamente superiore), possono essere qui trattati congiuntamente e parimenti non superano il preliminare vaglio di ammissibilità, giacché incentrati su atti processuali rispetto ai quali non risultano assolti gli oneri formali richiamati nei punti che precedono; – a soli fini di completezza si deve aggiungere che il ricorso erroneamente sostiene che l’attribuzione di un incarico di elevata responsabilità, avente le caratteristiche richieste dalla contrattazione collettiva per l’istituzione di una posizione organizzativa comporta l’esercizio di mansioni superiori , qualora quest’ultima non venga istituita, perché, al contrario, questa Corte da tempo ha chiarito che «la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto -è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva.» (Cass. n. 8141/2018 che richiama Cass. S.U. 18.6.2008 n. 16540 e Cass. n. 20855/2015);
-che parimenti inammissibile deve ritenersi il settimo motivo, risultando la censura di omessa pronunzia sollevata dal ricorrente incongrua rispetto a quanto emerge dalla sentenza della Corte territoriale, che, recependo il dictum del giudice di primo grado, espressamente si pronunzia, sancendo l’inammissibilità della domanda risarcitoria per perdita di chance;
quanto, poi, alla censura di errata interpretazione del giudicato, il motivo presenta i medesimi profili di inammissibilità di cui si è più volte detto, perché si limita ad affermare che nel precedente giudizio la domanda risarcitoria non era stata formulata e non fornisce le indicazioni necessarie per verificare ex actis la fondatezza del rilievo; – si deve, inoltre rilevare, sempre a fini di completezza, che la giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, poiché il diritto all’indennità di posizione organizzativa sorge solo all’esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro pubblico non ha un obbligo incondizionato all’istituzione delle posizioni in questione con la conseguenza che non è configurabile un danno da perdita di chance prima dell’adozione della delibera di costituzione della posizione organizzativa ( cfr. fra le tante Cass. n. 12556/2017);
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.2.2024.