Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30879 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30879 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1051-2022 proposto da:
COGNOME NOME, NOME COGNOME, domiciliati ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
SCHITO NOME;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 353/2021 del la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 07/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Inammissibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/06/2023
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 353/21, del 20 ottobre 2021, della Corte d ‘a ppello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 82/19, dell’11 gennaio 2019, del Tribunale di Taranto ha confermato il solo parziale accoglimento dell’opposizione a precetto dagli stessi proposta nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME nonché il rigetto della riconvenzionale di ripetizione di indebito dagli stessi esperita.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, notificato dalla COGNOME atto di precetto alla COGNOME, con il quale le si intimava il pagamento della somma complessiva di € 5.800,00 (in forza di credito portato da due effetti cambiari, l’uno per € 5.000,00, l’altro per € 800,00), la stessa proponev a opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
L’opponente, in particolare, deduceva che il rapporto debitorio risultava basato sulla fornitura di merce agricola, risalente al 2009, che aveva interessato, in origine, il proprio dante causa (e coniuge) NOME COGNOME. Tale rapporto si protraeva sino all’anno 2015, lasso temporale lungo il quale la creditrice COGNOME avrebbe applicato interessi ‘oltre soglia’ sul debito originario, pari a € 3.500,00, approfittando dell’impossibilità del COGNOME di pagare alla scadenza, tanto da costringerlo al rilascio di due cambiali dell’importo di € 2.500,00, firmate anche dal figlio della coppia , NOME COGNOME , ciò che faceva immediatamente ‘lievitare’ il debito a € 5.000,00.
Attraverso la concessione di nuove proroghe (intervallate da estinzioni parziali del debito, peraltro maggiorato da nuovi interessi), si giungeva ad una prima rinnovazione del titolo
cambiario -in vita ancora il debitore -da parte della moglie NOME e del figlio NOME, nonché, dopo il decesso di NOME, ad una nuova dilazione del pagamento, con l’ulteriore rilascio di due pagherò, dell’importo di € 3.000,00 ciascuno.
Ad onta di versamenti parziali effettuati dagli obbligati, rimaneva, tuttavia, ancora impagato l’intero importo preteso dalla COGNOME (che toccava la quota di € 6.950,00), finché non si giungeva ad una transazione, all’esito della quale previ nuovi pagamenti, nonché la cessione di una macchina agricola quale parziale ‘ datio in solutum ‘ -il debito, attraverso nuove rinnovazioni, risultava fissato nel ridetto importo di € 5.800,00, di cui ai titoli cambiari oggetto dell’opposizione.
Assumendo l’opponente essere stati corrisposti € 6.800,00, senza che ciò fosse stato sufficiente ad estinguere il debito, la stessa domandava non solo dichiararsi la nullità del precetto per insussistenza del credito azionato, ma -in via riconvenzionale -la ripetizione dell’indebito e il risarcimento dei danni.
Costituitasi l’opposta, al giudizio veniva riunito altro, sempre promosso dalla COGNOME contro un diverso atto di precetto notificatole dalla COGNOME sulla base dei medesimi titoli, disponendosi, inoltre, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario NOME COGNOME.
La proposta opposizione, tuttavia, veniva accolta solo limitatamente all’importo di € 800,00, per inesistenza della data sul pagherò recante tale importo, con rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.
Siffatta decisione veniva confermata in appello.
Avverso la sentenza della Corte tarantina hanno proposto ricorso per cassazione la COGNOME e il COGNOME, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, nonché degli artt. 1237, 2727, 2697 e 2729 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato rigettato il gravame, sul presupposto che gli opponenti non fossero riusciti a provare l’avvenuto pagamento del debito. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, infatti, ‘il possesso, in originale, delle cambiali, da parte del debitore’ (come avvenuto nella specie), ‘dimostra l’avvenuto pagamento, se manca la prova’ da fornirsi dal preteso creditore -‘che giustifichi il possesso del titolo per ragioni diverse dall’adempimento’.
Nella specie, l’opposta avrebbe ammesso di aver restituito le cambiali prodotte dagli odierni ricorrenti (documenti da 2 a 12 del fascicolo di parte opponente), così come che le stesse erano state rinnovate, allorché scadute e non onorate. Stando così le cose, tuttavia, anche ammettendo la quantificazione di controparte, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere che -a fronte di un debito originario di € 4.627,00, risultante dalle fatture allegate dagli allora opponenti, poi maggiorato a € 5.000,00, per acquisto di prodotti di banco -risultavano versati almeno gli importi di € 350,00, di € 2.650,00 e poi di € 800,00, ‘giusta quietanza ex adverso prodotta’.
Di tali circostanze, pertanto, il giudice avrebbe dovuto tenere conto, giacché gravi, precise e concordanti.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per erroneità e illogicità della motivazione e per errata valutazione di documenti decisivi per controversia, nonché violazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello, travisando le prove, ritenuto provata l’esistenza di fatture datate 2010, per l’importo
di € 4.300,00, mentre le sole fatture prodotte in giudizio riguardano l’anno 2009.
Si censura, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui tali fatture non sarebbero state oggetto di idonea contestazione, giacché contraddetta dalle risultanze delle note autorizzate del 12 luglio 2016, fermo restando che la non contestazione non può essere applicata ai documenti prodotti dalla parte, ma solo ai fatti da essa allegati, i documenti dovendo formare oggetto di disconoscimento.
È rimasta sola intimata la COGNOME.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
6.1. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
7.1. Il primo motivo è inammissibile.
7.1.1. Esso censura la sentenza impugnata per aver rigettato il gravame allora esperito dalla COGNOME e dal COGNOME, e ciò sul presupposto che costoro non fossero riusciti a provare l’avvenuto pagamento, mentre secondo gli odierni ricorrenti vi erano indizi gravi, precisi e concordanti.
Il motivo, tuttavia, non chiarisce in quale sede -e in quali termini -la questione del difetto di prova dei pagamenti fosse stata devoluta all’esame del giudice di merito, ciò che ne inficia l’ammissibilità già a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Inoltre, la doglianza proposta si risolve, come detto, nella contestazione, mossa alla Corte territoriale, di aver ignorato una serie di circostanze di avrebbe dovuto tenere conto, giacché gravi, precise e concordanti (difatti, è evocata violazione dell’art. 2727 cod. civ.).
Tuttavia, sebbene anche il rifiuto di trarre una presunzione dalle risultanze istruttorie sia ‘deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie e, quindi si denuncia, un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 cod. civ. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la n orma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare’, e ciò perché il ‘rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione « hominis »’ deve essere trattato ‘allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 cod. civ.’, visto che in ‘entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 cod. civ.’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 64966301), nell’ipotesi che occupa ciò che risulta mancare nel testo della sentenza impugnata -è proprio tale rifiuto ‘espresso e motivato’, del giudice di appello, di trarre una ‘ praesumptio hominis ‘ dagli elementi a sua disposizione, donde l’inammissibilità, anche sotto questo profilo, del primo motivo di ricorso.
7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola.
7.2.1. Quanto, infatti, al denunciato ‘travisamento della prova’, lo stesso se si ha riguardo alla partizione integrale della sentenza che è censurata sotto questo specifico profilo -sarebbe, semmai, da ascrivere al primo giudice. Si legge, infatti, a pag. 3 della pronuncia di appello che fu il ‘Tribunale’ ad aver ‘evidenziato che, a fronte di una prima partita di fatture emesse nel 2019 per u n importo di € 4.627,00, superiore a quello a quello riconosciuto di € 3.500, 00, nonché della seconda partita di fatture relative al 2010 , non assumono rilevanza né la dimostrazione del lungo e composito iter rinnovativo dei titoli cambiari né le prove testimoniali’. Se travisamento vi fu, dunque, esso sarebbe da addebitare al Tribunale, sicché gli allora appellanti avrebbero dovuto dolersene innanzi al giudice di seconde cure.
Quanto, invece, alla doglianza con cui i ricorrenti censurano l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui tali fatture non sarebbero state oggetto di idonea contestazione, essa non pare cogliere l’esatta ‘ ratio decidendi ‘ della pronuncia di appello, dal momento che quanto viene loro addebitato è non l’assenza di contestazione, bensì il difetto di specificità della stessa. Fermo, peraltro, restando che costituisce ‘elemento valutativo riservato al giudice del merito’, appr ezzare, ‘nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte’ (così Cass. Sez. 6 -1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 65313001), sicché tale ‘apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello
di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione’ (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01).
Né, infine, coglie nel segno la censura secondo cui il principio di non contestazione non opera rispetto ai documenti prodotti dalla parte, ma solo ai fatti da essa allegati (rilievo che, per vero, pure trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01).
Invero, la Corte territoriale ha inteso riferire -sebbene con espressione effettivamente ellittica, ma secondo quanto si evince dall’attenta considerazione della motivazione sul punto esposta la non contestazione non ai documenti in sé, bensì ai fatti dei quali essi hanno offerto prova, sicché anche tale doglianza si rivela inammissibile, perché non coglie la ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo rimasta la COGNOME solo intimata.
A carico dei ricorrenti, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della