Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1914/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME NOME (EMAIL), che li rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti – contro
FINO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (EMAIL), che la rappresenta e difende
giusta procura
speciale allegata
al controricorso.
–
contro
ricorrente –
sul controricorso incidentale proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1967/2020 depositata il 04/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello avverso la sentenza n. 851/2019 del 7 maggio 2019 del Tribunale di Avellino di accoglimento della domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE con declaratoria do inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto notarile con cui NOME aveva alienato ai NOME vari cespiti immobiliari.
Con sentenza n. 3089/2019 del 4 giugno 2020 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello principale
dei COGNOME e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME.
Avverso tale decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, anche contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
Resiste altresì con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionaria della RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
I ricorrenti ed il ricorrente incidentale hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti principali denunciano ‘Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 348, comma 1, e 165 richiamato dall’art. 347 cod. proc. civ.’.
Lamentano che la corte di merito ha dichiarato improcedibile l’appello per difetto di prova, con le modalità telematiche prescritte dalla legge (v. art. 9 commi 1 bis e 1 ter l. 53/1994), dell’atto di citazione in appello, omettendo, da un lato, di considerare che gli appellati si erano ritualmente costituiti in giudizio ed avevano depositato prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec, e, dall’altro, di concedere agli appellanti termine ‘per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame, potendosi poi solo in caso di inottemperanza a tale invito provvedere alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio … piuttosto che richiamare la norma indiscriminatamente, come avvenuto nella fattispecie’ (v. p. 11 del ricorso).
Con un unico motivo il ricorrente incidentale NOME COGNOME
denuncia ‘ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 33, 34 legge numero 287 del 1990, 41 Cost., 101 trattato Ue (già 81 trattato CE), 2697, 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)’.
Lamenta che la corte d’appello ha respinto il suo appello incidentale, con cui egli aveva censurato la sentenza di primo grado per il mancato rilievo, esercitabile anche d’ufficio, della nullità della fideiussione omnibus , posta a fondamento dell’azione revocatoria.
Il motivo del ricorso principale, per come formulato, è inammissibile, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché non risulta specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata, che ha espressamente rilevato, da un lato, che gli appellanti non hanno dato la prova della notifica a mezzo pec dell’atto di citazione in appello, in quanto hanno omesso di depositare gli originali ovvero i duplicati telematici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all’art. 3 bis dell a legge 53/1004; d’altro canto ha espressamente statuito che la nullità della costituzione degli appellanti per mancata prova, con modalità telematiche, della notifica dell’atto di citazione in appello non è sanata neanche dalla costituzione degli appellati, i quali, pur dichiarando essere avvenuta la notificazione dell’atto, non hanno depositato alcun documento a riprova (v. p. 6 dell’impugnata sentenza).
Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le
quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass., 23/02/2023, n. 5649; Cass., 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., 05/08/2016, n. 16598; Cass., 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; Cass., 05/07/2019, n. 18066; Cass., 13/03/2009, n. 6184; Cass., 10/03/2006, n. 5244; Cass., 04/03/2005, n. 4741).
Inoltre, i ricorrenti, in allora appellanti, affermano (v. p. 10 del ricorso) che entrambi gli appellati avevano depositato l’atto di citazione in appello, ma lo affermano del tutto genericamente, senza riprodurre o trascrivere l’atto e , soprattutto, le ricevute telematiche di accettazione e di avvenuta consegna, e senza specificarne la localizzazione, in patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
In secondo luogo, perché risulta del tutto inammissibile, in quanto non correlata alla motivazione dell’impugnata sentenza, l’ulteriore censura (v. p. 11 del ricorso), con cui ricorrenti si lamentano che la corte di merito non abbia loro assegnato un
termine, richiamando tuttavia un arresto di questa Suprema Corte che fa riferimento specifico ad un termine per provvedere ‘ al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame’, evenienza questa che per nulla attiene a quanto rilevato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza sotto il profilo della improcedibilità dell’appello.
L’unico motivo di ricorso incidentale è, del pari, inammissibile.
Il ricorrente incidentale ha omesso di impugnare il capo della sentenza con cui la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale di NOME COGNOME, ed ha ritenuto di riproporre, quale unico motivo di controricorso incidentale, l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust , eccezione assorbita dalla pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale perché tardivo.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività di una di esse, all’annullamento della pronuncia stessa (Cass., 06/07/2020, n. 13880; Cass., 14/08/2020, n. 17182; Cass., 24/10/2019, n. 27339; Cass., 14/10/2020, n. 22183; Cass., 13/06/2018, n. 15399; Cass., Sez. Un., 20/12/2017, n. 30589; Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22226; Cass., Sez. Un., 09/01/2014, n. 264).
In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della
soccombenza e pertanto vanno integralmente compensate fra i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale, mentre i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa integralmente tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna ricorrenti, in via principale e incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza