Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17555 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17555 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 29450/2020 proposto da:
Comune di Melfi , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente
-controricorrente al ricorso incidentalecontro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, difesi da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentaliAVV_NOTAIO NOME–
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME , difesi da ll’ pina COGNOME;
–controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 358/2020 del 22/6/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 1997 il Comune di Melfi convenne dinanzi al Tribunale di Melfi i coniugi COGNOME ed i coniugi COGNOME/COGNOME in rivendicazione di
immobili. L ‘attore allegò di essere destinatario di un lascito testamentario avente ad oggetto il Palazzo Pierro in Melfi (eccetto un appartamento e una parte di giardino), con l’onere di adibirlo a casa di riposo per anziani.
Il Tribunale rigettò la domanda, poiché i beni in causa sono pertinenze dell’appartamento e ne hanno seguito la sorte in capo ai convenuti (dapprima assegnazione a una coppia di coniugi non parti in causa, che li hanno venduti nel febbraio 1982 ai COGNOME/COGNOME, che nel 1993 li hanno rivenduti ai COGNOME/COGNOME).
Da un lato, la Corte di appello ha accolto il primo motivo di appello dell’attore, con cui si censurava l’interpretazione del testamento adotta ta dal giudice di prime cure, dall’altro lato ha accolto -presumendo la buona fede pure l’eccezione di usucapione abbreviata proposta dai convenuti, che è stata ritenuta assorbita in primo grado. In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, la Corte di appello ha rilevato che il tenore del testamento impone di escludere che il vincolo di destinazione colpisca i beni controversi, poiché l’indicazione soltanto di parte del giardino, da destinare ai coniugi insieme all’appartamento, induce a ritenere che tutte le altre pertinenze ne siano escluse, con la conseguente devoluzione al Comune. In altri termini, la sentenza fa leva sul fatto che il testatore, tra le varie pertinenze della cosa principale, dispone espressamente che solo una parte del giardino sia sottratta alla regola generale ex art. 818 c.c. secondo la quale le pertinenze seguono la cosa principale.
Ricorre in cassazione il Comune di Melfi con due motivi, illustrati da memoria. Resistono con due controricorsi e due ricorsi incidentali distinti i coniugi COGNOME/COGNOME e COGNOME/COGNOME (questi ultimi anche con memoria), cui resiste il Comune di Melfi con controricorso.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 14 ss.) del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1159 e 826 c.c. per avere la Corte di appello confermato il
rigetto della domanda del Comune, mutuandone la ragione n ell’intervenuta usucapione abbreviata dei cespiti in oggetto.
La parte della sentenza censurata dal primo motivo è quella in cui la Corte di appello ha preso in esame gli argomenti rigettati o assorbiti dal Tribunale, sui quali gli appellati, già vincitori in primo grado per la ragione poi dichiarata infondata, hanno sollecitato l’esame in secondo grado. In tale contesto, la Corte dà priorità alla ragione più liquida, vale a dire all’eccezione di usucapione abbreviata, non esaminata dal primo giudice. Essa è ritenuta fondata, poiché è documentalmente provato che i COGNOME/COGNOME hanno acquistato i beni con atto di compravendita del febbraio del 1982 (titolo ovviamente idoneo al trasferimento immobiliare), per poi rivenderlo ai COGNOME/COGNOME con atto di compravendita del dicembre 1993.
Le censure considerano che i beni in contestazione fanno parte di un più ampio lascito testamentario vincolato ad un uso pubblico (per attività assistenziali, cioè per una casa RAGIONE_SOCIALE riposo per anziani). Ne segue che essi rientrano nel patrimonio indisponibile dell’ente ex art. 826 c.c. e quindi sono sottratti alla disciplina dell’usucapione .
Il primo motivo è inammissibile poiché esso non allega specificamente quando, dove e come sia stata fatta valere nei precedenti gradi la questione relativa alla non usucapibilità dei beni in quanto rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente ex art. 826 c.c., in considerazione del vincolo da destinazione ad uso pubblico. Non è sufficiente allegare che il profilo relativo alla finalità assistenziale del lascito testamentario «emerga pacificamente dagli atti di causa», poiché sono richiesti ulteriori accertamenti di fatto relativi alla utilizzazione effettiva del bene a tale finalità ( su quest’ultimo aspetto, cfr., tra le altre, Cass. SU 24563/2010). Ove infatti una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la faccia valere in cassazione questione ha l’onere, a pena di inammissibilità per novità, non solo di allegare che essa è stata dedotta dinanzi al giudice di merito, ma anche
di indicare in quale atto ciò sia accaduto, affinché la Corte di cassazione possa controllare la verità d ell’ asserzione prima di esaminare nel merito la questione (cfr. Cass. 2038/2019).
Il primo motivo è dunque inammissibile per novità della questione, come eccepito anche nei controricorsi).
– Il secondo motivo (p. 17) del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 1159 c.c. per avere la Corte di appello rilevato la buona fede degli acquirenti benché dagli atti di causa e dal dato fattuale emerga il contrario.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché suppone che il giudice di merito abbia errato nel rilevare la buona fede e ne fa derivare la violazione dell’art. 1159 c.c. Tale struttura logica scambia il ruolo della Corte di cassazione con quello di un giudice di merito. E’ appena il caso di rilevare infatti che la buona fede si presume (v. Cass. 13929/2002; 21387/2013 e 12207/2022 (in motivazione) e che il relativo accertamento investe una questio facti rimessa al giudice di merito ed oggi neppure denunziabile per vizi di motivazione (alla luce della formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc).
Dalla inammissibilità dei due motivi deriva l’inammissibilità del ricorso principale (per la formula decisoria, v. SSUU n. 7155/2017)..
– Con l’unico motivo d i ciascuno dei due ricorsi incidentali i COGNOME/COGNOME (p. 12) e i COGNOME/COGNOME (p. 15) denunciano la violazione dell’art. 818 c.c. attraverso l’interpretazione del testamento, nella parte in cui l’indicazione espressa soltanto di una parte del giardino, da destinare ai coniugi suddetti insieme all’appartamento , ha indotto la Corte territoriale a concludere che tutte le altre pertinenze ne sono escluse e quindi devolute al Comune.
I due ricorsi incidentali sono tardivi e quindi inefficaci ex art. 334 co. 2 c.p.c. Infatti, sono stati notificati entrambi il 23/12/2020 rispetto ad una notifica della sentenza impugnata il 16/9/2020.
– Il ricorso principale è inammissibile. I ricorsi incidentali sono inefficaci. Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo soccombenza (cfr. Sez. 3 – , Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023; cass. n. 15220/2018).
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali; condanna la parte ricorrente a rimborsare alle due parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per COGNOMENOMECOGNOME e € 4.000 per COGNOMENOMECOGNOME, in ciascun caso oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 7/3/2024.