Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2731 Anno 2024
sul ricorso n.11294/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
avverso la sentenza n. 6189/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che: 11294/2021
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6189/2020, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME (quale debitrice) e da NOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME) avverso la sentenza n. 14557/2015 del Tribunale di Roma, che aveva accolto domanda ex articolo 2901 c.c. di NOME e NOME COGNOME – creditori della COGNOME in relazione a canoni locatizi che erano stati oggetto di decreto ingiuntivo – in ordine alla cessione di un immobile dalla COGNOME all’ex coniuge NOME NOME COGNOME.
La COGNOME ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi; i COGNOME si sono difesi con controricorso, in relazione al quale hanno depositato pure memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1273 e 1411 c.c., 1362 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’accertamento della natura onerosa o gratuita della cessione che era stata effettuata tra i due ex coniugi.
Si tratta, ictu oculi , di una critica, nascosta nella sua vera sostanza fattuale mediante l’invocazione della normativa attinente all’istituto dell’accollo: critica peraltro che non entra realmente nel profilo di diritto, effettuandone richiamo astratto, e che anzi viene inserita come schermo in un motivo che sfocia (nelle pagine 7-10), in modo del tutto espresso, in una alternativa interpretazione del compendio probatorio, il che dimostra che lo scopo del motivo è ottenere un diverso esito della valutazione fattuale basata su tale compendio.
La censura pertanto risulta inammissibile.
Non si distacca dalla conformazione del primo motivo il secondo.
Rubricato, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., come denunciante della violazione e della falsa applicazione degli articoli 1362 e 1322 c.c., esattamente avvalendosi dello stesso metodo con cui è stato strutturato il motivo precedente, anche mediante il secondo motivo si tenta di celare – senza successo in quanto questa si percepisce ictu oculi -una reale natura di critica direttamente fattuale mediante il richiamo di diritto all’istituto del divorzio e quindi agli accordi che possono essere stipulati in relazione ad esso.
Anche questo motivo dunque cade sine dubio nella inammissibilità.
3.1 Con il terzo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Si argomenta in ordine al rapporto tra le domande presenti nella causa e sulla fattispecie dell’assorbimento di una domanda quando la sua cognizione diventa superflua, per cui ‘l’assorbimento non comporta una omissione di pronuncia ‘; e ciò per raggiungere a lamentare un’omissione totale di motivazione sulla decisione del giudice di merito di non accertare la partecipatio fraudis , ritenendo che l’indagine non dovesse includerla.
3.2 Questo motivo non è realmente limpido nella parte conclusiva, ma, a prescinderne, è sufficiente osservare che non sussiste alcuna omissione motivazionale dal momento che il giudice d’appello (si veda a pagina 6 della sentenza impugnata) afferma che l’indagine non deve estendersi alla partecipatio fraudis ‘ a motivo della gratuità ‘ del ‘ negozio traslativo ‘ : il che si connette implicitamente ma inequivocamente con quanto in precedenza (pagine 5-6 della pronuncia) la Corte territoriale ha osservato in ordine alla natura del negozio de quo .
A ciò si aggiunge che l’apparato motivazionale non evidenzia alcuna violazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362 ss. c.c. sulla base delle quali
la ricorrente tenta pure di inserire censure nel complesso del motivo, censure che tuttavia sono appunto prive di ogni fondamento.
Con il quarto e ultimo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. in ordine all’esistenza della scientia fraudis .
Similmente a quanto effettuato a proposito dell’accertamento della partecipatio fraudis , anche su questo profilo in realtà si censura, ancora una volta e in modo nettamente diretto, quel che la corte territoriale ha delineato come esito del compendio probatorio, negando per di più la ricorrente che ne fossero emersi i presupposti per strutturare prove presuntive.
Si tratta, dunque, di una doglianza che avrebbe potuto essere inserita in un atto d’appello, per la sua sostanza di alternatività fattuale, che in questa sede la rende invece palesemente inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, per soccombenza, della ricorrente a rifondere a controparte le spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023