Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10153 R.G. anno 2021 proposto da:
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME domiciliata presso ques t’ultima ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Filippo, COGNOME Maurizio, COGNOME Ugo, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME domiciliat i presso l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 160/2021 depositata il 2 febbraio 2021 della Corte di appello di L’Aquila .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal
consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Teramo ha accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti, quale debitrice principale la prima e quali fideiussori gli altri: decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di euro 1.019.718,66. Lo stesso Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti e ha condannato l’opposta Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al pagamento della somma di euro 1.163.018,29. La pronuncia è basata sull’illegittimo addebito di interessi e altri oneri con riguardo ai rapporti bancari intercorsi tra la banca e la debitrice principale.
2 . ─ La Corte di appello di L’A quila, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha accolto l’impugnazione della banca limitatamente al primo motivo di gravame ritenendo che la pronuncia di primo grado fosse viziata da ultrapetizione con riguardo alla statuizione di condanna della banca (che era stata richiesta solo in via subordinata rispetto alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo), dichiarando, in conseguenza, l’insussistenza del credito azionato in via monitoria e limitandosi a condannare l’ appellante alla restituzione della somma di euro 1.045.895,90, corrisposta dagli opponenti in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione con un unico, complesso, motivo, Banca Nazionale del Lavoro. Resistono con controricorso CARAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La ricorrente svolge un unico motivo di ricorso rubricato,
avendo riguardo all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., come segue:
«Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento derivante dalla errata applicazione dei principi di diritto codificati dalla Suprema Corte che disciplinano la fattispecie de qua , comportante così la violazione e/o la falsa applicazione anche dei precetti generali relativi alla ripartizione dell’onere della prova e, segnatamente, di quelli dettati in materia di allegazione della eccezione di prescrizione, in tema di ripetizione di indebito in conto corrente.
«Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento per conseguente violazione e/o falsa applicazione dei principi generali regolamentati dall’art. 2697 ss. c.c. e, in particolare, di quelli di diritto stabiliti in materia di eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione di indebito in conto corrente, come codificati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15895/2019, da cui la statuizione impugnata si è totalmente discostata.
«Ingiustizia della sentenza per mancato accertamento e omessa considerazione di allegazioni (prescrizioni del diritto di ripetizione) e prove depositate da parte opposta RAGIONE_SOCIALE (attore in senso sostanziale).
«Violazione e/o falsa e/o errata e/o contraddittoria applicazione degli artt. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, 2bis d.l. n. 189/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, 117bis d.lgs. n. 385/1993 (introdotto dalla l. n. 214/2011) e 25 d.lgs. n. 342/1999, nonché degli artt. 1339 e 1815 c.c..
« Error in procedendo ex art. 115 c.p.c..
«Violazione del principio regolatore del giusto processo.
«Nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso prospettato da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e decisivo per il giudizio (avvenuta prescrizione del diritto di ripetizione) che è stato oggetto di discussione».
2. Il motivo cumula, in modo confuso, plurime censure che non sono adeguatamente esplicate nello svolgimento del ricorso, in cui nemmeno si individuano i capi della motivazione che si intendono aggredire: tant’è che il «capo della sentenza oggetto di ricorso per cassazione», oggetto di trascrizione nell’atto impugnatorio da pag. 14 a pag. 20, coincide con l’intera motivazion e della sentenza che segue l’accoglimento della prima censura di appello (e comprende, così, anche le ragioni della decisione quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e alla regolamentazione delle spese processuali).
Col motivo si fa generico riferimento al tema della prescrizione, e, in particolare, al principio per cui l’onere di specificità che investe la relativa eccezione può ritenersi soddisfatto con la mera affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie; si evoca, inoltre, la regola per cui il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a documentare l’andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Il richiamo ai detti principi non è tuttavia concludente. Il Giudice distrettuale non si è difatti occupato della prescrizione, dal momento che ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, con cui era stato lamentato il vizio di ultrapetizione quanto alla domanda di ripetizione che avrebbe giustificato la trattazione di quel tema: la Corte di appello ha censurato l’operato del Giudice di primo grado, il quale aveva accolto una domanda di ripetizione articolata in via subordinata rispetto a quella di «restituzione delle somme versate in relazione al decreto ingiuntivo opposto». Pe raltro, l’ eccezione di prescrizione fu respinta dal Tribunale sul presupposto che il conto corrente, aperto il 5 settembre 1999, era stato chiuso il 30 giugno 2009 e la relativa questione non risulta sia stata nemmeno riproposta con l’atto di gravame (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di appello). Con
riguardo agli estratti conto, poi, si legge nella sentenza impugnata che la stessa ricorrente aveva dedotto (pag. 4) di averli prodotti in modo completo: onde non si vede come potesse configurarsi un deficit probatorio quanto alle movimentazioni del rapporto ( deficit di cui non è infatti parola nella sentenza impugnata).
Va così precisato che la domanda riconvenzionale di ripetizione è stata assorbita dalla Corte territoriale in quanto valutata come subordinata e la CTU è stata disposta solo per l’opposizione al decreto ingiuntivo e la restituzione di quanto pagato in esecuzione di quest’ultimo.
Tutto ciò rende inammissibile il ricorso.
Si rammenta che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa (Cass.24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Ciò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652 cit.; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259 cit.). In tal senso, si richiede per il motivo , oltre all’ indicazione della rubrica, rechi la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224).
Inoltre, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando – come nel caso in esame la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle
questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).
Alla statuizione di inammissibilità segue la condanna della banca, siccome soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; va operata la distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente.
– Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dei controricorrenti, i quali, del resto, nulla hanno argomentato quanto a detta pretesa.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei difensori distrattari della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione