Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 406 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO anno 2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al ricorso, domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale
allegata al controricorso, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1227/2019 pubblicata in data 24/07/2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. i signori COGNOME NOME, quale debitore principale e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali garanti proponevano opposizione all’atto di precetto notificato dalla Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di euro 60.614,39, oltre accessori di legge, interessi convenzionali di mora maturati dopo la data del 29 gennaio 2010.
L’atto di precetto traeva origine dal mancato pagamento di un importo residuo di mutuo fondiario stipulato in data 19 agosto 1997 dalla signora COGNOME NOME.
Gli opponenti chiedevano, previo annullamento delle clausole che imponevano interessi ultralegali ed anatocistici, che fosse accertato il pagamento integrale da parte della mutuataria della somma mutuata con condanna della Banca alla restituzione in favore di COGNOME NOME della somma di euro 20.150,35.
Si costituiva la Banca facendo presente che il credito vantato era superiore a quello azionato con l’atto di precetto e che le pattuizioni degli interessi erano legittime in quanto conformi all’articolo 1284 c.c., che il calcolo degli interessi di mora era stato eseguito legittimamente sulle somme relative alle rate insolute alla data della contabilizzazione a sofferenza, come stabilito nel contratto nella misura di 8 punti in più del TUS in ragione di anno, che il contratto di mutuo non prevedeva la capitalizzazione semestrale degli interessi.
Il Tribunale di Pesaro riconosceva la legittimità delle condizioni del contratto di mutuo relativamente agli interessi compresa la pattuizione relativa all’interesse di mora al tasso di 8 punti maggiore del TUS. Dichiarava l’illegittimità della clausola di capitalizzazione semestrale, ritenendo non dovuta la somma come quantificata nell’atto di precetto che, conseguentemente, annullava rigettando tutte le altre domande degli opponenti.
2. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello sia i signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che la Banca RAGIONE_SOCIALE, per cui i due procedimenti venivano riuniti al fine della loro trattazione congiunta.
La Corte di appello di Ancona rigettava l’appello proposto dagli odierni ricorrenti ed accoglieva quello introdotto dalla Banca divenuto incidentale.
In primo luogo, la Corte distrettuale respingeva l’eccezione di camera di consiglio
nullità della clausola sulla quantificazione degli interessi convenzionali a tenore della quale: « i) la parte mutuataria si obbliga a corrispondere un tasso annuo indicizzato variabile al seguente parametro (TUS maggiorato di 3,75 punti), ii) la banca può variare lo spread rispettando in caso di variazione sfavorevole le disposizioni relative alla trasparenza, iii) è previsto un tasso per gli interessi moratori pari ad 8 punti in più rispetto al TUS ».
Ciò premesso, per la Corte di appello, sebbene la previsione di una possibile maggiorazione ulteriore dello spread iniziale fosse da ritenersi viziata in quanto rimessa ad un’autonoma valutazione dell’istituto di credito, risultava parimenti evidente che la nullità di questa previsione non si proiettasse sulla quantificazione di base degli interessi corrispettivi che era, invece, totalmente priva del vizio e specificamente determinata (TUS +3,75) né su quella degli interessi moratori (TUS +8%).
Ad avviso della Corte era sufficiente scorrere le tabelle allegate alla CTU per avvedersi che il Tag dal 1997 al 2010 non avesse mai superato il tetto iniziale del 10% in ordine all ‘ eccepito superamento del tasso soglia.
Inoltre, per quanto concerne il superamento del tasso usurario la Corte distrettuale richiamava la giurisprudenza di questa Corte in tema di usura sopravvenuta e in ordine alla capitalizzazione degli interessi ai fini dell’anatocismo che esclude l’applicazione di anatocismo semestrale o annuale nel calcolo del credito residuo dovuto alla banca.
camera di consiglio
3. La sentenza, non notificata, veniva impugnata da COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME con ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui la Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Tutte le parti depositavano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c. e 116 c.p.c..
Ad avviso dei ricorrenti la clausola determinativa degli interessi sarebbe affetta da nullità in quanto non avrebbe un contenuto univoco, nella parte in cui prevede una possibile maggiorazione ulteriore dello spread pattuito, rimettendo tale effetto ad un’autonoma valutazione dell’istituto di credito.
La corte di merito avrebbe errato nell’aver riconosciuto applicabili interessi superiori alla misura legale, sebbene la clausola fosse indeterminata senza un’indicazione puntuale del tasso pattuito , in quanto rimesso alla mera discrezionalità del creditore mutuante.
In particolare, la clausola negoziale sarebbe contraria al disposto dell’art. 1284, comma terzo, c.c. nella parte in cui prevede, da un lato parametri numerici per la determinazione del tasso di interesse (TUS + spread 3,75%), dall’altro neutralizzando la predetta determinazione demandando all’istituto di credito la facoltà di modificare unilateralmente il tasso con l ‘ indicazione di un ulteriore e maggiore spread .
camera di consiglio
In particolare, la corte avrebbe erroneamente ritenuto nulla solo la parte della clausola indeterminata in quanto rimessa all’autonoma valutazione della Banca , mantenendo valida la previsione relativa alla quantificazione di base degli interessi corrispettivi e moratori, di cui in concreto avrebbe fatto applicazione nel corso del rapporto contrattuale.
Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere, sulla scorta delle conclusioni peritali, non superato il tetto iniziale del 10% pattuito in sede di stipulazione del mutuo fondiario.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 644, c.p., 1815, c.c. e della Legge n. 108/1996.
Ad avviso dei ricorrenti la nullità della pattuizione relativa agli interessi ha comportato la conseguente usurarietà degli interessi sopra soglia con applicazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c.. secondo cui non sono dovuti interessi nel caso di pattuizione di interessi usurari.
Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. de ll’ art. 1283, c.c., per erronea lettura dei dati tecnici della perizia con ciò violando la norma sopraindicata che vieta l’anatocismo.
In particolare, i ricorrenti evidenziano la erroneità della decisione che ha ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi tra l’anno 2000 e il 2010, nella misura in cui ha giustificato tale condotta per aver portato la posizione debitoria ‘a sofferenza’.
5. – Il ricorso è inammissibile.
5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va premesso che, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Il motivo di censura sottopone a critica la decisione di appello per la asserita erroneità in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della clausola inerente agli interessi in relazione alla previsione in essa contenuta della facoltà dell’istituto di credito di modificare unilateralmente il tasso di interesse.
Orbene, la censura non specifica in alcun modo che nel corso del rapporto la Banca avrebbe modificato i parametri dei tassi originariamente pattuiti in sede contrattuale, per cui si sarebbe posto in concreto un problema di asserita indeterminatezza dei tassi di interesse, così come solo in astratto prospettato dai ricorrenti.
Tale carenza non è idonea ad aggredire in modo specifico la ratio decidendi della decisione impugnata nella misura in cui la stessa
evidenzia che, nel caso concreto, la Banca non ha applicato tassi di interesse diversi da quelli originariamente pattuiti.
In buona sostanza, la censura di nullità della clausola afferente agli interessi non deduce in modo specifico una contestazione alla pronuncia gravata, nella misura in cui non eccepisce il mutamento unilaterale in corso di rapporto del tasso sulla scorta della clausola oggetto di contestazione, sottoponendo a critica la clausola in modo astratto senza aggredire la pronuncia che ha ritenuto pienamente valida la pattuizione applicata sulla base dei tassi originariamente concordati.
5.2. Il secondo motivo, fondato sulla nullità della clausola in questione, rimane dunque assorbito.
Va comunque ribadito che la contestata usurarietà sopravvenuta, come accertata dal CTU per due trimestri, non può comportare la nullità della clausola, ove la stessa preveda un tasso non eccedente la soglia quale risultante al momento della stipula. Va al riguardo richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente camera di consiglio
tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
5.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Va premesso al riguardo che in tema di ricorso per cassazione la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice a quo , ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di errores in procedendo ) di effettuare,
preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020).
Orbene, la censura non dà conto nel rispetto del principio di autosufficienza del contenuto della CTU al fine di consentire a questa Corte una disamina del motivo di censura per violazione dell’art. 1283 c.c. , tanto più che la pronuncia di appello ha in realtà ritenuto legittima l’applicazione dell’anatocismo a seguito del passaggio a sofferenza del credito. Su tale punto nulla deduce la difesa dei ricorrenti.
6. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese secondo il principio della soccombenza e raddoppio del contributo se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte
Sez. I -RG 8334/2020
camera di consiglio
ricorrente al rimborso di € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione