Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 17940 anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato
NOME NOME COGNOME; ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
Arezzo;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 60/2020 pubblicata il 09/01/2020 notificata in data 14/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME
ed NOME COGNOME si opponevano al decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca Sella per il pagamento in solido dell’importo di euro 300.956,99, quale saldo dei rapporti di conto corrente stipulati con la Etra Iblea s.r.l. in liquidazione in relazione ai quali essi opponenti avevano prestato fideiussione fino alla concorrenza di euro 240.000,00. Gli opponenti contestavano l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dell’applicazione del tasso di interesse non convenzionale, comunque usurario, del computo delle commissioni di massimo scoperto.
Il Tribunale di Ragusa revocava il decreto ingiuntivo riducendone l’ammontare per come richiesto dalla stessa banca in sede di giudizio di opposizione per un importo pari ad euro 114.861,76 72 oltre agli interessi convenzionali.
I signori NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME interponevano appello cui resisteva la Banca Sella.
La Corte di appello di Catania rigettava il gravame, affermando che in materia di contratti bancari la omessa sottoscrizione da parte dell’istituto di credito non determina la nullità degli stessi per difetto della forma scritta; al riguardo la Corte evidenziava che il predetto requisito formale deve essere inteso in senso funzionale a tutela del cliente ai fini della sua conoscenza in ordine al contratto predisposto dall’istituto bancario la cui mancata sottoscrizione è invece priva di rilievo, soprattutto al ricorrere di comportamenti concludenti della Banca stessa, idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi del contratto.
In ordine alla richiesta di rimessione in termini formulata dagli appellanti con riferimento alla eccezione di nullità della clausola di pattuizione degli interessi oltre fido per la violazione dei limiti di cui alla legge n.108/1996, nonché con riferimento ad eventuali istanze istruttorie, la Corte di merito rilevava che l’eccezione di nullità della clausola era stata esaminata dal Tribunale, nella misura in cui aveva rilevato che il
lamentato superamento del tasso soglia era stato dedotto dai fideiussori in maniera generica e, quindi, non scrutinabile per mancata rituale deduzione dei fatti costitutivi dell’eccezione medesima.
Con riferimento alla richiesta di estinzione dell’obbligazione fideiussoria formulata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in relazione all’avvenuto pagamento nel corso del giudizio di primo grado da parte del Medio Credito Centrale, quale garante in via solidale, la corte distrettuale rilevava l’inammissibilità dell’eccezione che avrebbe dovuto costituire motivo di censura in appello della sentenza del Tribunale che non avrebbe tenuto conto di tale circostanza.
La corte, inoltre, riteneva l a tardività dell’eccezione di nullità della fideiussione perché stipulata in violazione della L. n. 287/1990 osservando che il rilievo ex officio della nullità presuppone che i presupposti facciano già parte del processo, circostanza non sussistente nel caso di specie non risultando prodotto il testo dell’intesa anticoncorrenziale e non risultando allegato dalla parte che il contratto di fideiussione sia il prodotto dell’intesa anticoncorrenziale e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole contrattuali, nonché quali di esse sarebbero espressione dell’intesa in questione.
La Corte, infine, riteneva che il comportamento anticoncorrenziale non determina ipso iure la nullità del contratto di fideiussione, dando luogo ad una responsabilità della Banca per l’abusivo inserimento di clausole in aderenza all’illegittimo cartello anticoncorrenziale, per cui la mera richiesta di declaratoria di nullità senza indicazione delle clausole illegittime nel contratto a valle e senza proposizione di una domanda risarcitoria non potevano che comportare l’inammissibilità della richiesta di rimessione in termini come formulata.
4. La sentenza veniva impugnata dai signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con ricorso per Cassazione assistito da due motivi cui la Banca ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1292 e 1938 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..
La corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo e inammissibile, in quanto non rilevabile d’ufficio , l’ eccepito avvenuto pagamento da parte del condebitore solidale MCC, sebbene la circostanza fosse stata per di più dichiarata nel corso del giudizio di primo grado da parte della stessa Banca creditrice.
Inoltre, la corte non avrebbe accertato e dichiarato la liberazione ai sensi dell’art. 1292 c.c. degli odierni ricorrenti a seguito del pagamento da parte del condebitore MCC.
In particolare, l’avvenuto pagamento da parte del condebitore solidale determina l’estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo è rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità, atteso che l’eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata anche in mancanza di un’espressa richie sta in tal senso (cfr. Cass. 19713/2012; Cass. 11051/2012).
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1418 c.c., 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990, 1491 c.c. nonché degli artt. 345, 112, 115 e 116 c.p.c..
La corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la tardività dell’eccezione di nullità della fideiussione in quanto rilevabile d’ufficio.
In buona sostanza, la nullità per contrarietà ad una norma imperativa quale l’art. 41 Cost. posto a tutela del corretto funzionamento del mercato, può farsi valere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1421 c.c. in ogni stato e grado del giudizio anche in Cassazione e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Inoltre, la corte di merito avrebbe errato nell’affermare che i presupposti
per il rilievo officioso non facessero già parte del giudizio avendo i ricorrenti depositato in atti il contratto di fideiussione, nonché il provvedimento della Banca d’Italia in tema di intese anticoncorrenziali n. 55 del 2005.
Tale documentazione comprovava l’inserimento nella fideiussione delle clausole del modello ABI dichiarate nulle dalla Banca d’Italia in quanto riproducenti una intesa restrittiva della concorrenza.
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. primo motivo è inammissibile.
Gli odierni ricorrenti, sul rilievo dell’avvenuto pagamento della somma pari ad € 240.000,00 da parte di MCC, ritengono estinta integralmente l’obbligazione di garanzia, e contestano, pertanto, la sentenza impugnata che avrebbe erroneamente rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di estinzione formulata in fase di precisazione delle conclusioni, invece che con l’atto di appello.
Va al riguardo premesso che, in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024).
Orbene, la censura contesta la sentenza di secondo grado nella misura in cui non avrebbe valutato l’eccezione di estinzione della garanzia per l’avvenuto pagamento da parte del Medio Credito Centrale , laddove, come rilevato dalla corte di merito, la questione afferente al tetto massimo della fideiussione (se pari ad € 240.000,00 in totale oppure per ciascun fideiussore) ha formato oggetto di giudizio in primo grado dinanzi al Tribunale che ha ritenuto il pagamento da parte di MCC
parziale. E cioè è evidente che l’ipotetico errore con sistente nel non avere il T ribunale ritenuto estinta l’obbligazione fideiussoria andava denunciato con apposito motivo di appello, cosa che non è stata fatta. Tale capo di sentenza non è stato specificamente gravato per cui sul punto si è formato il giudicato c.d. interno.
6.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata in ordine alla eccepita nullità delle fideiussioni.
Viceversa, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Nel caso di specie, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove la stessa rileva che nel corso del giudizio non è mai stato allegato che il contratto di fideiussione sia stato il prodotto dell’intesa anticoncorrenziale e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole; inoltre, la corte distrettuale rileva che i ricorrenti si sono erroneamente limitati a richiedere la nullità del contratto di fideiussione senza allegare quali clausole fossero state stipulate in aderenza all’illegittim o cartello ovvero senza proporre domanda risarcitoria.
Su tali profili motivatori di natura dirimente ai fini della decisione di secondo grado gli odierni ricorrenti non deducono specifici motivi di censura, per cui il motivo è da ritenersi inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del
contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 6 .000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,