Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30591 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30591 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
INGIUNTIVO IN
MATERIA
BANCARIA
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
rel.AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.
10/10/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N 13835/2019
Dott
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso nr.13835/2019 proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
Contro
DoBank RAGIONE_SOCIALE (già Unicredit Credit Managment Bank RAGIONE_SOCIALE), mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dr. NOME COGNOME
avverso la sentenza nr. 2854/2028 del Corte d’ Appello Bologna depositata in data 16/11/2018; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’ Appello di Bologna, con sentenza del 16/11/2018, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che, in parziale accoglimento AVV_NOTAIO‘opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti e dalla RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE (fallita nelle more del giudizio), aveva revocato l’opposto decreto e condannato gli ingiunti al pagamento, in favore AVV_NOTAIOa Banca ingiungente, AVV_NOTAIOa somma di € 366.486,46, oltre interessi legali, costituita dalla differenza tra il credito azionato dalla banca nei confronti AVV_NOTAIOa società correntista e dei suoi garanti, per i saldi passivi dei conti correnti nr. 11216 e 11217,e gli importi illegittimamente addebitati dalla banca nel corso del rapporto.
1.1. La Corte, per quanto di interesse in questa sede , ha osservato: a) che gli appellanti non avevano contestato la corrispondenza agli originali degli estratti conto dei i tabulati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo che erano stati utilizzati anche dal CTU per i propri accertamenti e che partivano dall’inizio del rapporto a saldo zero; b) che i motivi di appello concernenti la capitalizzazione trimestrale, il regime di applicazione AVV_NOTAIOa cms e gli interessi usurari erano generici, irrilevanti ed inconcludenti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi; doBank spa e di RAGIONE_SOCIALE hanno svolto ha svolto difese mediante controricorso mentre il RAGIONE_SOCIALE è
rimasto intimato. Hanno depositato memorie ex art 380 bs cpc il ricorrente e i controricorrenti costituiti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt 2697 cc, 132 e 112 cpc, in relazione all’art 360 1° comma cpc, per avere la Corte distrettuale attribuito rilevanza probatoria, ai fini AVV_NOTAIOa decisione, a rielaborazioni contabili degli estratti conto, non idonei, come tali, ad assurgere a prova del credito fatto valere dalla Banca.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.
2.1. La Corte d’Appello ha rimarcato che i tabulati prodotti con la richiesta di emissione del decreto monitorio dalla Banca ricorrente, che hanno rielaborato il saldo contabile dei due rapporti, falsato dagli addebiti per voci non dovute, non sono stati messi in discussione nella loro rispondenza con gli estratti conto originali e sono stati posti a base AVV_NOTAIOe indagini peritali; del resto, sempre secondo quanto accertato dai giudici di merito, gli opponenti non hanno contestato il difetto di prova del credito limitandosi a contestare con l’opposizione la nullità AVV_NOTAIOe condizioni contrattuali relative alla cms, alla capitalizzazione degli interessi ed ai tassi applicati. Quanto alla modalità di ricalcolo, l’impugnata sentenza ha dato atto che i tabulati che riproducono il contenuto degli estratti partono dall’inizio del rapporto con saldo zero.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione AVV_NOTAIO‘art 115 , 633 e 635 cpc per avere la Corte fatto erronea applicazione del principio di non contestazione .
3.1. Anche tale censura è inammissibile in quanto investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito.
3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la valutazione AVV_NOTAIOa mancata contestazione di specifiche circostanza (nella fattispecie la corrispondenza dei tabulati agli estratti conto) in quanto attinente all’individuazione AVV_NOTAIO‘efficacia probatoria da attribuire al comportamento processuale AVV_NOTAIOa parte costituisce un compito riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità AVV_NOTAIOa motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito AVV_NOTAIOa controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo AVV_NOTAIOa correttezza giuridica e AVV_NOTAIOa coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento AVV_NOTAIOa decisione (cfr. Cass. 13686/2001, 13217/2013 e 3680/2019). 4. Il terzo motivo rubricato ‘ nullità AVV_NOTAIOa sentenza (violazione art. 360 nr 4 cpc, 284 .c 1.2 e 112 nonché art 132/4 c.pc.) in relazione ai motivi di appello nn 4.5,6, in tema di anatocismo, usura e cms, segnatamente omessa motivazione ed omesso annullamento AVV_NOTAIOe clausole anatocistiche, cms ed interessi usurari (art 1283 148, 1815 c.c l. 108/96, articolo 25 d.lvo 4 agosto 1999 nr 342, delibera CICR 9/2/2000)’ è inammissibile in quanto le argomentazioni svolte nella censura non si confrontano con il contenuto decisorio AVV_NOTAIOa sentenza impugnata.
4.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, e tali requisiti impongono al ricorrente l’onere tanto AVV_NOTAIO‘esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, quanto AVV_NOTAIO‘esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le invocate violazioni di norme di diritto o le dedotte carenze di motivazione (cfr. Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 4905 del 2020). L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., del resto, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena
d’inammissibilità AVV_NOTAIOa censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass. SU n. 23745 del 2020).
4.2. Orbene nel caso di specie l’impugnata sentenza, dopo aver evidenziato che il Tribunale aveva accertato la nullità AVV_NOTAIOe clausole di capitalizzazione degli interessi e AVV_NOTAIOe condizioni concernenti le cms, in quanto indeterminate e , sulla scorta AVV_NOTAIOa CTU contabile, aveva rideterminato il saldo dovuto espungendo gli interessi anatocistici e quelli usurari, ha dichiarato inammissibili il quarto quinto e sesto motivo di appello che concernevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione AVV_NOTAIOa cms, l’esclusione degli interessi usurari in quanto ‘ generici’, ‘ irrilevanti ai fini AVV_NOTAIOa modifica AVV_NOTAIOa prima decisione’ ed ‘inconcludenti’. In questa sede si sarebbe dovuto discutere solo AVV_NOTAIOa correttezza o meno di tale statuizione.
4.3. La censura, invece, contiene diffuse ed inutili disquisizioni sulla disciplina AVV_NOTAIO‘anatocismo bancario e di tutte le questioni ad essa connessa, AVV_NOTAIOa cms e degli interessi usurari, ripropone tutte le questioni decise dal Tribunale e non è calibrata sull’essenziale ratio decidendi AVV_NOTAIOa sentenza che ha dichiarato inammissibili i motivi quarto quinto e sesto AVV_NOTAIO‘appello perché ritenuti inconcludenti, irrilevanti e generici.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimittà, che si liquidano in complessive € 7.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente AVV_NOTAIO‘ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13 se dovuto.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2023 Il Presidente NOME COGNOME