Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8655 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
DI COGNOME NOME, DI SARNO EMILIO, COGNOME E DI SARNO AUGUSTO , rappresentati e difesi da ll’Avv. NOME COGNOME del foro di S. Maria Capua Vetere.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE già Banco di Napoli RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente-
Oggetto: fideiussione
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1934/2021 depositata il 26.5.2021, notificata l’8.6.2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con citazione del 12.6.2018 Di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, resa a definizione dell’opposizione dai medesimi proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti in data 17.2.1999, per l’importo di £ 702.075.097, oltre accessori e spese, ad istanza del Banco di Napoli S.p.a. quale saldo, a credito della banca, del conto ordinario n. 27/13378 e del conto anticipi n. 08/488, e intrattenuti dalla società RAGIONE_SOCIALE, garantiti da fideiussioni rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME a loro volta fideiussori della RAGIONE_SOCIALE (per questi ultimi la garanzia era limitata a lire 130.000.000).
2 .─ La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello disponendo che i capi 2) e 3) del dispositivo fossero integrati, dopo la locuzione “NOME COGNOME Emilio e COGNOME Nicola, con la locuzione “in solido” e che il capo 2) del dispositivo fosse ulteriormente integrato, dopo la locuzione “NOME COGNOME Emilio”, con la locuzione “nei limiti della fideiussione prestata di euro 67.139,40”.
3 .─ Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
gli appellanti lamentano l’acritica adesione, da parte del primo giudice, alle conclusioni della c.t.u., da reputarsi viziata perché redatta sulla base di documentazione contabile e contrattuale insufficiente, e comunque senza tener conto del fatto
che il rapporto in lite non era iniziato nell’anno 1996, come prospettato in sede monitoria, ma in data antecedente al 1996, allorquando esso era solo trasmigrato dalla filiale di San Cipriano di Aversa. Sostengono gli appellanti che, a fronte di un rapporto iniziato prima del 1996, i conteggi del consulente partirebbero solo da tale epoca, e che delle precedenti convenzioni non sia stata fornita prova dalla banca.;
b) Il motivo è inammissibile in quanto introduce doglianze non formulate in primo grado. Nella comparsa conclusionale depositata in primo grado in data 6.3.2018 gli appellanti si limitavano a sollecitare un’integrazione di c.t.u. al fine di escludere ogni capitalizzazione degli interessi, a tal fine invocando l’applicazione della modifica del TUB intervenuta nel 2013, con la l.n. 147/2013, e richiamando la “recente giurisprudenza”, che ritiene inapplicabile anche la capitalizzazione annuale.
la questione dell’anatocismo è stata risolta, in sentenza, in senso favorevole agli opponenti, avendo il primo giudice escluso ogni capitalizzazione (sia trimestrale che con periodicità differente), per effetto della dichiarazione di nullità la relativa previsione contrattuale;
la questione dell’anatocismo è stata risolta, in sentenza, in senso favorevole agli opponenti, avendo il primo giudice escluso ogni capitalizzazione (sia trimestrale che con periodicità differente), per effetto della dichiarazione di nullità la relativa previsione contrattuale; peraltro, il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 342 c.p.c. impone all’appellante di contrapporre le proprie “argomentazioni critiche … non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata;
(con riferimento al c/c 27/13378) il periodo esaminato e rielaborato decorre dall’accensione del conto corrente, avvenuta nel mese di aprile del 1996 fino alla data del 30/11/1999”.
L’indicazione del saldo al 31.3.1997 deriva dal fatto che, prima di tale data, esso non era negativo e, quindi, su di esso non andavano stornati interessi;
Quanto al saggio degli interessi applicato dal CTU, risulta utilizzato non il tasso effettivo applicato dalle parti ma il criterio integrativo di cui all’art. 5 della legge 154/1992;
Il CTU ha espressamente escluso il superamento del tasso soglia, non ha applicato interessi pattizi, e ha escluso la commissione di massimo scoperto perché non pattuita;
h) analogo discorso vale per il conto anticipi (8/488), rispetto al quale è stata esclusa l’usurarietà dei tassi, né risulta “capitalizzazione trimestrale degli interessi;
è invece fondata e meritevole di accoglimento la doglianza inerente all’omessa precisazione sul carattere solidale della condanna, e l’omessa circoscrizione della condanna stessa entro i limiti della fideiussione
─ COGNOME Nicola, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art.1419, comma 1, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
5.1 -La censura è inammissibile; quanto alla pretesa nullità per le nullità negoziali va precisato che nonostante che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado e siano, pertanto, suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, la rilevabilità è, però, inderogabilmente condizionata alla circostanza che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (nella
specie, in relazione alla contrarietà alla normativa “antitrust” di un contratto di fideiussione “omnibus” posto a valle di intese anticoncorrenziali, Cass., n. 20713/2023 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell’ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo). I n violazione dell’art. 366 , n. 6, c.p.c. non risulta assolto l’onere di specifica indicazione della tempestiva allegazione delle circostanze di fatto relative alla nullità.
Ciò premesso in via assorbente, va evidenziato, inoltre, che le clausole contestate disciplinano ipotesi non riscontrabili nel caso di specie e la loro eventuale nullità comporterebbe la sola nullità parziale del contratto limitatamente alle clausole stesse senza far venir meno la validità del vincolo obbligatorio. Trattasi di nullità, così, delle singole clausole e non di nullità dell’atto come la censura sembra delineare. «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., S.U., n. 41994/2021; Cass., n. 556/2023; Cass., n. 3248/2023). In ogni caso l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass., n. 11673/2007; Cass., n. 2314/2016; Cass., n. 18794/2023; Cass., n. 6685/2024; Cass., n. 11188/2024).
6. -Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1283,1284, comma2, 1346, 1418 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali mediante il mero rinvio al c.d. ‘ uso piazza ‘.
6.1 -Le censure sono complessivamente inammissibili per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, la censura non considera che la motivazione contestata ha ritenuto anche che la doglianza sulla valutazione formulata sulla sentenza di I grado era inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e tale motivazione è idonea a giustificare autonomamente e non è censurata. Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass., n. 20118/2006; Cass., n. 18641/2017; Cass., n. 13880/2020; Cass., n. 5102/2024).
Va inoltre rammentato che la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021).
Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).
Quanto alla clausola uso piazza, la ratio decidendi , anch’essa non impugnata, è nel senso che il CTU nella ricostruzione dei
rapporti di dare avere intercorsi tra le parti ha tenuto conto di quanto previsto d all’art. 5 l. n. 154/92 ed ha impostato i relativi conteggi sulla base dei criteri previsti dalla normativa. Come si è detto, tale ratio decidendi non è stata impugnata.
-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della