Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33152 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
Ad. 04/12/2024 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 9308/2024
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9308 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto
da
COGNOME Antonio (C.F.: CST NTN 55M04 L113L)
avvocato personalmente costituto in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
nei confronti di
CONDOMINIO ‘RAGIONE_SOCIALE N. INDIRIZZO/23 di Ter- moli (CB) (C.F.: P_IVA), in persona del l’a COGNOME– stratore, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: PTN CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
LONDEI NOME (C.F.: LND DTL 55R57 H501Q) COGNOME NOME (C.F.: MCR LRD 81T16 L113P) COGNOME NOME (C.F.: MCR CST 86L23 L113O)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Campobasso n. 324/2023, pubblicata in data 3 novembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Per quanto è possibile evincere dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del condominio del fabbricato sito in INDIRIZZO Termoli, nonché di NOME COGNOME (già amministratore del condominio) per ottenere il risarcimento di danni a suo dire causatigli da tali soggetti. Sono stati chiamati in giudizio NOME COGNOME, nonché NOME e NOME COGNOME.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Termoli.
La Corte d’a ppello di Campobasso, in parziale riforma di tale decisione: ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il condominio, la COGNOME e i COGNOME; ha dichiarato l’estinzione del processo limitatamente all’appello incidentale proposto dalla COGNOME e dai COGNOME nei confronti del COGNOME; ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dalla COGNOME e dai COGNOME nei confronti degli eredi di COGNOME NOME; ha, per il resto, confermato la decisione di primo grado rigettando l’appello del Costantino .
Ricorre il Costantino, sulla base di otto motivi.
Resiste con controricorso l’amministratore del condominio del fabbricato sito in INDIRIZZO Termoli.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
La Corte condivide la valutazione operata nella proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c., in quanto risulta pregiudiziale ad assorbente rispetto ad ogni altra questione, il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso, tale da rendere superflua la stessa illustrazione dei motivi alla base del medesimo.
L’impugnazione del Costantino , infatti, non rispetta, in primo luogo, il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
1.1 Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01); la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004); stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche
pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
1.2 I l ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo, a giudizio di questa Corte, non consentendo di enucleare adeguatamente e chiaramente, nell’ambito di una esposizione prolissa e confusa (in cui sono esposte una serie di considerazioni del tutto irrilevanti per il presente giudizio, almeno per quanto è possibile comprendere), gli elementi necessari della vicenda sostanziale e processuale appena indicati.
1.3 È opportuno precisare che i principi di diritto più sopra esposti devono ritenersi, a più forte ragione, applicabili con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (applicabile nella specie, ratione temporis ).
Nella formulazione attualmente vigente di tale norma (modificata nel 2022 ed applicabile al presente ricorso), risulta previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla « chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso ». In tal modo, il legislatore ha inteso evidenziare che l’esposizione dei fatti sostanziali e processuali di causa, che deve precedere l’illustrazione dei motivi dell’impugnazione avanzata in sede di legittimità, non solo deve essere chiara, ma deve anche essere limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei suddetti motivi: quindi, non è richiesta una esposizione integrale di quei fatti, ma, al tempo stesso, è da ritenere non conforme alla disposizione una esposizione inutilmente
sovrabbondante , come nella specie è senz’altro dato di riscontrare, sulla base della valutazione operata da questa Corte.
1.4 Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è, inoltre, neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso.
1.5 A giudizio della Corte, l’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni poste con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impedendo di valutare le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 – 01).
1.6 Inoltre, non risultano rispettati neanche i requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e 6, c.p.c., dal momento che l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano, non risulta affatto chiara e sintetica e non è, d’altra parte, neanche sostenuta da un adeguato richiamo del contenuto degli atti e dei documenti sui quali i motivi stessi si fondano.
1.7 Neppure può valere, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, alcun atto successivo a colmare le eventuali lacune originarie del ricorso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con
distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c. . Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c..
La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 3.000,00 (pari a ll’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente liquidandole in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 3.000,00 (tremila/00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila /00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-