Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18809/2024 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 165/2024 depositata il 31/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore di BANCA RAGIONE_SOCIALE S.p.A. la somma di € 21.079,53 oltre accessori in esito al mancato rimborso di un finanziamento, deducendo l’ usurarietà degli interessi pattuiti con l’originario finanziatore Agos Ducato S.p.A. in virtù di contratto in data 28 maggio 2010.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo, la cui decisione è stata confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello che, pur non essendo stati indicati nella originaria domanda né il tipo contrattuale, né la clausola negoziale censurata, né il tasso moratorio in concreto applicato, né l’eventuale qualità di consumatore, né la misura del T.e.g.m., l’attore ha allegato tali elementi per relationem alla CTP prodotta da ll’attore. Nel merito, la Corte di Appello ha ritenuto non provati gli assunti, risultando errata l’indicazione del tasso soglia e il conseguente dedotto superamento della stessa, nonché essendo stati cumulati interessi corrispettivi e moratori e la commissione di estinzione anticipata. Ha, poi, ritenuto generiche le censure relative all’indeterminatezza delle clausole contrattuali e infondata la censura relativa alla mancata indicazione dell’indicatore sintetico di costo (ISC).
Propone ricorso per cassazione il Navarra, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la banca.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 21 dicembre 2024, ritualmente opposta dal ricorrente, che deposita memoria. Anche il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., omessa, illogica e contraddittoria motivazione sulla individuazione del tasso soglia di usura applicato al contratto di finanziamento stipulato tra le parti. Osserva il ricorrente che la sentenza di appello avrebbe fatto cattiva applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Cass., n. 19597/2020), non avendo tenuto conto del d.m. 26 marzo 2010, relativo alla determinazione degli interessi del cluster temporale di riferimento.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « omessa e contraddittoria motivazione in merito alla indicazione del TEG del contratto stipulato tra le parti -Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 1815 cod. civ.», nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine alla erroneità del TEG (Tasso Effettivo Globale) dell’originario contratto di finanziamento , omettendo di rilevare il superamento del tasso soglia.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « violazione art. 112 c.p.c. -Nullità della sentenza in base all’art. 161, comma 1, c.p.c. per omessa pronuncia sul quinto motivo d’appello » nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla censura di indeterminatezza delle clausole contrattuali « per omessa pronuncia sul quinto motivo d’appello » , motivo relativo alla censura di indeterminatezza delle clausole contrattuali.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, secondo comma cod. proc. civ. per erronea applicazione della disciplina della soccombenza, essendo la decisione fondata su pronunce giurisprudenziali successive alla proposizione del ricorso, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad applicare il principio della compensazione delle spese.
5. La PDA depositata in data 21 dicembre 2024 ha evidenziato l’inammissibilità di tutti i motivi. Con riferimento al primo e al secondo motivo si è ritenuto « È doppiamente inammissibile il primo mezzo. Lo è, ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, c.p.c. perché il giudice di merito ha individuato il tasso soglia in conformità alle indicazioni provenienti dalla nota Cass. SU 19597/2020. Lo è perché proposto ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, il quale consente di aggredire esclusivamente la soluzione in iure che il giudice di merito ha dato alla questione controversa. Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313)».
Considerazioni analoghe sono state svolte nella proposta di definizione accelerata in relazione al secondo mezzo.
Il collegio condivide la proposta, trattandosi di censure attinenti al merito della controversia, nonché genericamente formulate in relazione ai dedotti profili di diritto; né la memoria illustrativa aggiunge ulteriori utili argomenti di discussione.
Quanto al terzo mezzo la proposta va confermata, ove rileva che la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata sulla questione (« Del tutto generiche ed indimostrate risultano, in definitiva, anche le censure di indeterminatezza del contratto che, al contrario, reca tutte le indicazioni necessarie circa l’oggetto delle prestazioni rispettivamente imposte alle parti »: pag. 7 sent. imp.). Né può ritenersi che la motivazione sia apparente (come si insiste in memoria), posto che la sentenza impugnata -come analiticamente indicato nella PDA opposta – rispetta il principio del cd. « minimo costituzionale» ai fini dell’assolvimento dell’ obbligo di motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).
Va, infine, confermata la proposta in relazione al quarto motivo: « è cosa nota che la non compensazione, la quale rientra nella discrezionalità del giudicante, non è sindacabile in cassazione » (PDA, cit.).
Il ricorso, confermandosi la proposta di definizione accelerata, va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e con raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al
quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME