Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19601 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19601 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4992/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
FALLIMENTO COGNOME PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO MILANO, NITU COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 168/2023 depositata il 20/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME, titolare dell’impresa omonima, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 25 luglio 2022, con cui era stato dichiarato il proprio fallimento su istanza di un creditore (lavoratore dipendente), deducendo il mancato superamento delle soglie soggettive, l’insussistenza della soglia di cui a ll’art. 15 , nono comma, l. fall., l’insussistenza dello
stato di insolvenza, attesi anche alcuni crediti IVA da opporre in compensazione con i debiti erariali, deducendo, inoltre, l’improcedibilità del ricorso del creditore ex art. 10, comma 1, d.l. 23/2020 e l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 91 d .l. n. 18/2020.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo.
Ha ritenuto il giudice del reclamo che non vi è luogo al richiamo della disciplina emergenziale, stante il deposito del ricorso del creditore in data 28 giugno 2022.
La sentenza impugnata ha, poi, ritenuto integrata la soglia dimensionale di cui all’art. 1, l. fall., alla luce dell’indebitamento del ricorrente nei confronti dell’Erario , pari a « 530.449.96 al 5 luglio 2022 per cartelle esattoriali ed avvisi notificati a partire dal 2005 fino al mese di maggio 2022 e non opposti» . Sotto tale profilo, il giudice del reclamo ha valorizzato le risultanze dello stato passivo, essendo risultati – al netto dei debiti tributari prescritti – ulteriori debiti tali da integrare il requisito soggettivo e la soglia dell’indebitamento di cui all’art. 15, nono comma, l. fall.
Lo stato di insolvenza è stato desunto dall’inadempimento di un debito nei confronti di un lavoratore dipendente risultante da decreto ingiuntivo non opposto, nonché dal mancato pagamento dei debiti erariali.
Propone ricorso per cassazione il reclamante, affidato a sei motivi. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4992/2023 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1 l. fall. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il requisito soggettivo per l’assoggettamento a dichiarazione di fallimento. Osserva il ricorrente di avere proposto opposizione allo stato
passivo relativamente ai crediti di BCC di Carate Brianza e di ADER, deducendo l’estinzione dei crediti bancari per effetto dell’ escussione di un pegno, nonché la prescrizione di parte dei crediti tributari.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 15 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la soglia dell’insolvenza giuridicamente rilevante di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., riproponendo censure analoghe a quelle di cui al superiore profilo.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 l. fall. in termini analoghi a quelli di cui al primo motivo, osservando che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito sarebbero indiziari al più di uno stato di transitoria difficoltà finanziaria. Inoltre, il ricorrente deduce di essere titolare di diverse licenze per attività di commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggio.
I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. In disparte il difetto di legittimazione del debitore a proporre opposizione allo stato passivo (Cass., n. 29156/2024; Cass., n. 7407/2013), i motivi appaiono volti a sollecitare il riesame degli elementi di prova in base ai quali la Corte di merito ha ritenuto integrata la soglia di fallibilità di cui all’ art. 1, secondo comma, lett. c), l. fall. e, di conseguenza, quella di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. Parimenti, anche il terzo motivo si risolve in una revisione degli elementi indiziari valorizzati dalla Corte di merito al fine del riscontro dello stato di insolvenza.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile l’improcedibilità delle istanze di fallimento
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di cui alla disciplina emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19 e per avere ritenuto insussistente l’eccessiva onerosità sopravvenuta dovuta alla medesima pandemia.
Il quarto motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile ratione temporis la suddetta disciplina emergenziale (« deve essere innanzitutto affrontata e disattesa l’eccezione di improcedibilità, atteso che la disposizione invocata prevede che ‘Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili’, ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento di NOME COGNOME è stato depositato il 28 giugno 2022 »).
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 191 cod. proc. civ. per non avere la Corte di Appello disposto CTU contabile sullo stato di insolvenza del debitore, istanza che si formula anche in sede di legittimità.
Il quinto motivo è inammissibile, essendo la CTU strumento rimesso alla valutazione del giudice del merito e, in particolare, all’ esercizio del suo potere discrezionale (Cass., n. 15219/2007; Cass., n. 326/2020; Cass., n. 33924/2024).
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione della l. n. 197/2022 (« omessa applicazione della legge sulla rottamazione quater »), osservando di avere diritto alla presentazione della definizione agevolata di cui alla disciplina in oggetto.
Il sesto motivo è inammissibile, in quanto si tratta di censura priva di specifica attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, per cui censura che si risolve in un « non motivo » (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024).
n. 4992/2023 R.G.
Il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di difese scritte degli intimati; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.