Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6394 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1583 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CRS CCT CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: TARGA_VEICOLO
-ricorrente-
nei confronti di
COMUNE DI NAPOLI (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME COGNOMEC.F.: FRR FMR 59P10 F839X)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Napoli n. 1405/2020, pubblicata in data 22 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
12 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente di cui era stata vittima, a suo dire provocato dalle condizioni di una strada comunale.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.
Oggetto:
DANNI DA COSE IN CUSTODIA
Ad. 12/02/2025 C.C.
R.G. n. 1583/2021
Rep.
La Corte d’a ppello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la Criscuolo, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n°3 cpc (art. 2051 cc) ». Con il secondo motivo si denunzia « omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n°5 cpc ».
Il ricorso è inammissibile, in conformità a quanto evidenziato nella proposta di definizione accelerata, che la Corte condivide integralmente e nella quale si rileva quanto segue: « Il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità. Esso sconta anzitutto, in via generale, una esposizione eccessivamente sintetica dei fatti rilevanti, neppure succintamente riportando le ragioni delle decisioni di primo e di secondo grado, né gli accadimenti processuali, e ciò in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c. p.c., il che non consente una adeguata comprensione dei motivi proposti dalla ricorrente. Quanto poi al primo motivo, esso si risolve in una lunga e sterile dissertazione sull’interpretazione dell’art. 2051 c.c., senza analiticamente e adeguatamente confrontarsi con la decisione impugnata e difettando, dunque, della necessaria specificità. Il secondo motivo, infine, è inammissibile, sia perché non vengono neppure riportati i fatti storici che
-come da rubrica del mezzo -il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare, sia perché la denuncia per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può proporsi nel caso di c.d. doppia conforme in facto (v. art. 348 ter, ult. comma, c.p.c., vigente ratione temporis) ».
In particolare, fermo restando il profilo di radicale inammissibilità dell’intero ricorso derivante dalla insufficiente esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte ritiene che, in realtà, anche a volere esaminare i singoli motivi di esso, sarebbe da ritenere addirittura assorbente la palese inammissibilità del secondo motivo, in virtù dell’oggettiva ed insuperabile ragione dell’espresso divieto previsto da ll’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c., cui deve aggiungersi il difetto di specificità della censura, in quanto priva di adeguato richiamo agli atti e documenti di causa sui quali essa è fondata, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
La decisione impugnata risulta, infatti, sostenuta da due distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna sufficiente anche da sola a giustificarla e, segnatamente: a) sussistenza dell’esimente del caso fortuito in ragione del carattere improvviso ed imprevedibile dell’alterazione del manto stradale che aveva provocato l’evento dannoso; b) sussistenza dell’esimente del caso fortuito in ragione della condotta colposa della danneggiata idonea ad assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell’evento dannoso.
Di conseguenza, poiché la seconda delle indicate rationes decidendi è censurata esclusivamente con il secondo motivo del ricorso, l’inammissibilità di tale motivo determina l’assorbimento del primo, sulla base del consolidato principio di diritto in base al quale quando una statuizione è sostenuta da due distinte ed autonome rationes decidendi , entrambe anche da sole sufficienti a giustificarla, l’impugnazione di essa può trovare accoglimento esclusivamente laddove siano efficacemente
censurate entrambe le rationes decidendi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 -01; più di recente: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 -01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 -01; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 01).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c..
La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 2.300,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 500,00 quella ai sensi del comma 4 dell a medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.300,00 (duemilatrecento/00),
oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) in favore dell’ente controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-