Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17721/2021 R.G. proposto da
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
Oggetto:
Contratti
bancari
–
Beneficio
termine –
Dichiarazione
decadenza
R.G.N. 17721/2021
Ud. 23/01/2025 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza CORTE RAGIONE_SOCIALE FIRENZE n. 214/2021 depositata il 29/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con Sentenza n. 214/2021, pubblicata in data 29 gennaio 2021, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPARAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da COGNOME avverso l’ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del Tribunale di Siena n. 1636/18 pubblicata in data 3 luglio 2018, la quale aveva, a propria volta, integralmente disatteso le domande del medesimo COGNOME.
Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Siena, chiedendo di accertare l’inefficacia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviatagli da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in data 19 luglio 2012 per la parte inerente alla risoluzione di due contratti di finanziamento (n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO); di accertare che la liquidità disponibile con il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 7569 alla data del 30 novembre 2017 era pari ad € 234.234,78 a proprio credito; di condannare la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA RAGIONE_SOCIALEalla compensazione mediante addebito in valuta sul conto n. 7569 delle rate indicate nella comunicazione del 19.07.2012 per i finanziamenti n. CF 682367 e n. agrario NUMERO_DOCUMENTO e come da sentenza n. 950/2017 per l’ulteriore finanziamento n. 6539598000′ .
A fondamento della domanda, l’odierno ricorrente aveva riferito di intrattenere con BANCA RAGIONE_SOCIALE un contratto
di conto corrente di corrispondenza recante il n. 7569, sul quale venivano pagate le rate di alcuni mutui ed il cui saldo era stato oggetto di rideterminazione per effetto della sentenza del Tribunale di Siena n. 193/2017, la quale aveva accertato un saldo a credito dell’odierno ricorrente per € 43.854,59 alla data del 30 settembre 2011.
Aveva ulteriormente esposto l’odierno ricorrente
-che sul predetto conto corrente erano stati accordati un affidamento per € 30.000,00 ed un affidamento agrario di € 105.000,00 e che, pertanto, alla data del 30 settembre 2011 la liquidità disponibile sul conto doveva ritenersi complessivamente pari ad € 1 78.854,59;
-che, tuttavia, la BANCA NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE, con raccomandata del 19 luglio 2012, aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine per tre contratti di mutuo -recanti i nn. NUMERO_CARTA; NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA -a causa del mancato pagamento di rate per un importo asseritamente di € 127.938,60;
-che la stessa odierna controricorrente aveva dato corso ad esecuzione forzata in relazione al mutuo fondiario n. 6539598000 e che nel relativo procedimento di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Siena, con sentenza n. 950/2017 aveva accertato che in relazione a tale mutuo era dovuta la restituzione della sola sorte capitale senza interessi;
-che, alla luce della rideterminazione del debito complessivo nella misura di € 105.904,62, il recesso comunicato dalla BANCA NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi illegittimo ed in violazione dell’art. 1845 c.c., risultando sul conto corrente n. 7569 – per effetto delle due decisioni del Tribunale di Siena nn. 193/2017 e 950/2017 -una
disponibilità superiore al debito medesimo, ammontante ad € 186.650,43, essendo la Banca tenuta ex art. 1853 c.c. a compensare le rate dei mutui con la disponibilità del conto.
Costituitasi regolarmente RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Siena aveva disatteso le domande di accertamento della illegittimità del recesso e di accertamento dell’obbligo della Banca di procedere alla compensazione, dichiarando il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento del saldo contabile del conto n. 7569.
La Corte d’appello di Firenze, ha disatteso i tre motivi di gravame formulati da NOME COGNOME osservando:
-quanto al primo motivo -col quale si censurava la decisione di prime cure per non avere tenuto conto ai fini della decisione dell’accertamento contenuto nella precedente sentenza n. 193/2017 -che il recesso comunicato dalla banca doveva ritenersi legittimo sulla base di una serie di considerazioni, e cioè: 1) la Banca non poteva conoscere alla data del 19 luglio 2012 gli esiti di una decisione intervenuta cinque anni dopo e non avrebbe potuto quindi applicare l’art. 1853 c.c.; 2) il ricorrente aveva operato la propria ricostruzione contabile indicando come liquidità presente sul conto gli affidamenti ad esso concessi, i quali invece non costituivano liquidità ma mera disponibilità che lo stesso odierno ricorrente non aveva impiegato per pagare le rate in scadenza dei mutui; 3) il recesso era stato comunicato anche in relazione ad altro rapporto di conto corrente – n. 9671 -che risultava anch’esso scoperto in virtù del mancato pagamento di ben otto rate di altri due mutui; 4) anche ipotizzando l’immediato c omputo del saldo riconosciuto cinque anni dopo dalla sentenza n.
193/2017, tale disponibilità sarebbe stata comunque insufficiente a saldare il debito complessivo derivante dalle rate insolute dei tre mutui appoggiati sul conto n. 7569, e quindi la cessazione sistematica dei pagamenti dovuti avrebbe pur sempre legittimato la decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.; 5) la conservazione degli affidamenti non era compatibile con la situazione di dissesto patrimoniale determinatosi in capo all’odierno ricorrente, il quale, comunque, non si era avvalso degli affidamenti per onorare la propria esposizione debitoria;
-quanto al secondo motivo -col quale si censurava la decisione di prime cure per avere ritenuto che la BANCA NAZIONALE DEL RAGIONE_SOCIALE avesse già rideterminato le proprie scritture contabili sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 193/2017 -che corretta era la conclusione del primo giudice in ordine all’assenza di un interesse ad agire del ricorrente, in quanto proprio quest’ultimo aveva riconosciuto nei propri atti che il rapporto di conto corrente non aveva ricevuto alcuna movimentazione da diversi anni, atteso che gli unici movimenti presenti sul conto dopo il deposito della consulenza tecnica che aveva condotto alla decisione n. 193/2017 erano costituiti dagli addebiti delle rate impagate del mutuo fondiario, addebiti che peraltro erano stati poi espunti dal conteggio finale, essendo oggetto del distinto giudizio concluso in primo grado con la sentenza n. 950/2017;
-quanto al terzo motivo -col quale si censurava la decisione di prime cure per non aver accolto la domanda di compensazione giudiziale -che -essendosi la Banca
conformata alla sentenza n. 193/2017, provvedendo alla rideterminazione del saldo del conto n. 7569 ed alla successiva compensazione del saldo attivo in tal modo risultante con i propri maggiori controcrediti – non residuava alcuna compensazione da operare.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre NOME COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2908 c.c. e 100 c.p.c.
Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere ‘negato all’appellante il diritto di tenere in considerazione il saldo accertato dalla sentenza n. 193/17 (di € 43.854,39 alla data del 30.09.2011) e l’ammontare degli affidamenti allora concessi per € 135.000,00’ , in quanto tale statuizione avrebbe determinato la violazione delle previsioni indicate, laddove la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l’illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine comunicata al ricorrente, oltre a riconoscere il suo interesse ad agire per ottenere tale pronuncia.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1842, 1845 e 1852 c.c.
Si impugna la decisione della Corte fiorentina per avere quest’ultima escluso che, i fini della determinazione della disponibilità sul conto n. 7569, si dovesse tenere conto anche delle due aperture di credito concesse al ricorrente.
Argomenta il ricorrente che la disponibilità delle somme non deve essere soggetta ad alcuna condizione e che pertanto la Corte d’appello, disconoscendo la circostanza per cui il ricorrente medesimo aveva la disponibilità per coprire le rate insolute di mutuo, è venuta a violare le richiamate previsioni di legge.
i due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
Si deve infatti constatare che il ricorrente non ha censurato tutte le molteplici rationes decidendi che sono alla base della decisione impugnata e che sono state poc’anzi elencate – avendo, in particolare, omesso di censurare almeno due rationes , e cioè quelle con le quali la Corte territoriale ha evidenziato che:
-il recesso era stato comunicato anche in relazione ad altro rapporto di conto corrente che risultava anch’esso scoperto in virtù del mancato pagamento di ben otto rate di altri due mutui, evidenziandosi così un grave inadempimento del ricorrente medesimo;
-la conservazione degli affidamenti non era compatibile con la situazione di dissesto patrimoniale determinatosi in capo all’odierno ricorrente, il quale, comunque, non si era avvalso degli affidamenti per onorare la propria esposizione debitoria.
Deve quindi trovare applicazione il principio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che
non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima