Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE
–NOME – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 373/2022 depositata il 14/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9459/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
Con atto di citazione NOME COGNOME convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contestando le fatture da queste emesse per complessivi euro 4.958,89 assumendo l ‘ erroneità dei relativi consumi. L ‘ attrice chiese pertanto dichiararsi il debito inesistente o, in subordine, di ridurre la somma suddetta in quella minore ritenuta di giustizia a seguito di conteggio da operarsi in corso di causa.
Si costituirono RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE contestando quanto ex adverso dedotto nell ‘ atto introduttivo. In particolare, RAGIONE_SOCIALE spiegò domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 7.096,30, relativa ai consumi per gli anni 2014, 2015 e 2016, poi ridotta in corso di causa ad euro 3.702,93 a seguito di fatturazione di storno della maggior somma effettuata spontaneamente dalla RAGIONE_SOCIALE e risultata effettivamente dovuta dopo l ‘ espletamento dell ‘ ATP, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica non pagata.
La causa, istruita solo con l ‘ espletamento della CTU, essendo state ritenute superflue le richieste istruttorie di parte attrice attesa la natura documentale della controversia, venne decisa dal giudice di pace di Taranto con sentenza n. 3288/2018, con la quale detto giudice dichiarò estinto per compensazione il credito dell ‘ attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, condannò la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a quest ‘ ultima la somma di euro 3.702,93, oltre alle spese di lite.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME propose appello deducendo: (i) l ‘ incompetenza per valore del Giudice di Pace, per avere quest ‘ ultimo ritenuto che la riduzione della domanda riconvenzionale ad euro 3.702,93 praticasse la sua competenza; (ii) la violazione della regola di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; (iii) l ‘ errata interpretazione della CTU; (iv) l ‘ erronea decisione relativa alle spese per non essere
stata la attrice totalmente soccombente e, pertanto, dovendole il primo giudice al più compensare.
Con sentenza n. 372/2022, depositata in data 14/02/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Taranto ha rigettato il motivo di gravame relativo all ‘ incompetenza per valore del giudice di pace e ha dichiarato inammissibile l ‘ appello ex art. 342 c.p.c., con condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello in favore di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in euro 2.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
3.
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1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 342 c.p.c.’ , per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile l ‘ appello. La ricorrente sostiene di aver correttamente illustrato i motivi di impugnazione e le relative censure nell ‘ atto di appello.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘art. 360, 1° co., nn. 2 e 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 40 c.p.c. ‘ per avere il Tribunale dapprima dichiarato inammissibile l ‘ appello, salvo poi entrare nel merito con la dichiarazione di rigetto sull ‘ incompetenza per valore. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 91 c.p.c.’ , sotto un primo profilo, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito alla sua domanda di
5.
contestazione dei consumi, risultata fondata in quanto inerente a fatture per consumi diversi rispetto a quelli per i quali RAGIONE_SOCIALE ha richiesto il conguaglio, e sotto un secondo profilo per avere il Tribunale, a fronte di una accertata anomalia dei consumi, condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il ricorso è inammissibile. Va osservato che, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall ‘ art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure ( in particolare la CTU svolta in primo grado, della quale non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirla: cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso -del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851).
Risponde d ‘ altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate con dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/04/2023.