Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13736 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28460/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE VICO EQUENSE, pro
INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, difensore di sé medesimo
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1255/2022 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, depositata il 28 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE dell’edificio sito in INDIRIZZO (in appresso, per brevità: il RAGIONE_SOCIALE) impugna innanzi questa Corte la decisione in epigrafe indicata.
Riferisce, quanto allo svolgimento della vicenda controversa, che:
-) innanzi il Tribunale di Torre Annunziata NOME COGNOME aveva promosso in danno del RAGIONE_SOCIALE espropriazione di crediti presso i terzi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-) l’esecutato aveva di spiegato opposizione all’esecuzione, contestando l’entità della pretesa creditoria, in specie per indebita inclusione in essa di importi già percepiti in acconto dal creditore e per mancata compensazione con controcrediti del RAGIONE_SOCIALE;
-) all’esito della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione, disattesa l’istanza di sospensione della procedura e fissati i termini per l’introduzione del giudizio di merito, aveva pronunciato ordinanza di assegnazione della somma di euro 13.471,75 in favore del procedente;
-) l’esecutato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare non dovute al creditore -opposto le somme di euro 780 e di euro 1.017,90 « in virtù della intervenuta compensazione legale da sottrarsi al dovuto ex art. 1242 cod. civ. »;
-) svolto il giudizio secondo la sua tipica connotazione bifasica, il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la opposizione agli atti esecutivi e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall’opposto finalizzata a « veder rideterminare a suo vantaggio le somme assegnate ».
Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, articolando tre motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con i tre motivi di impugnazione, parte ricorrente denuncia:
1.1. violazione degli artt. 553 e 617 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.), sostenendo l’ammissibilità della opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., costituendo ‘vizio proprio’ di quest’ultima l’assegnazione di somme non dovute;
1.2. violazione degli artt. 2730 e 2733 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) e, in subordine, violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.), per omessa decurtazione da quanto assegnato della somma di euro 780, già corrisposta al procedente, come da questi riconosciuto o, comunque, non contestato;
1.3. violazione dell’art. 1242 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.), per mancata compensazione di controcrediti vantati dal RAGIONE_SOCIALE verso il procedente, negata dal giudice territoriale poiché ritenuta da eccepire nel giudizio di cognizione concluso con il titolo esecutivo poi azionato in via esecutiva.
Il ricorso è inammissibile, poiché non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.
2.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art . 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni
essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.
Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 09/01/2024, n. 895; Cass. 10/11/2023, n. 31371; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072).
2 .2. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto processuale, non soddisfa l’illustrato contenuto minimo.
Tanto nella premessa narrativa (svolta sotto l’intestazione « fatto »), quanto nella parte dedicata ai singoli motivi, esso risulta mancante di una adeguata illustrazione delle ragioni addotte a suffragio della opposizione agli atti in discorso, della domanda (o delle domande) ivi formulata (o formulate), delle difese svolte dalla parte opposta.
Più specificamente, con il richiamo, sommario e parziale, alle conclusioni rassegnate in sede di giudizio di merito, parte ricorrente omette ( in radice o comunque in maniera adeguata o sufficiente) di illustrare il contenuto dell’originario ri corso in opposizione diretto al giudice dell’esecuzione ed ai motivi di contestazione ivi formulati, i quali soli definiscono il thema decidendum della controversia oppositiva, per essere in tale giudizio (avente natura eterodeterminata) preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo
della fase sommaria da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
La descritta lacunosità espositiva preclude alla Corte di effettuare il vaglio critico sollecitato dal ricorrente sull’accertamento, operato dal giudice di merito, in ordine alla identità tra i motivi dedotti con la opposizione agli atti avverso l’ordinanza di assegnazione e quelli posti a suffragio della precede nte opposizione all’esecuzione dispiegata in pendenza di procedura, rilievo fondante l’apprezzamento sul non corretto utilizzo del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ..
La peculiare ragione di inammissibilità, precludendo appunto in radice l’esame del merito della questione, impedisce il rilievo di ogni questione sulla stessa integrità del contraddittorio ed esime dal vagliare la conformità a diritto dell ‘a rgomentazione fondante la gravata pronuncia: sul punto, basti rammentare che, per consolidato indirizzo di nomofilachia, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione, nella sua esistenza o anche solo nella sua entità, non può integrare ragione di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione (da ultimo, ex aliis, Cass. 06/06/2023, n. 15822; Cass. 20/09/2022, n. 27478; Cass. 21/04/2022, n. 12690), se non in casi eccezionali (quali il rituale, ma infruttuoso, dispiegamento delle relative contestazioni in precedenza: Cass. 31/08/2011, n. 17878) che qui, con ogni evidenza, non ricorrono.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la definitiva incontrovertibilità della situazione oggetto del contendere preclude ogni indagine sulla ritualità del procedimento, segnatamente in ordine alla eventuale non
integrità del contraddittorio nel giudizio di unico grado (in particolare, con i terzi pignorati, litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive: sulla scia di Cass. 18/05/2021, n. 13533, v., tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348).
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso l’eventuale litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica (Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, conformi, ex plurimis, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106; Cass. 18/04/2019, n. 10839; Cass. 24/06/2019, n. 16858).
Risulta pertanto superfluo (ed anzi non consentito) disporre la rimessione della causa al giudice di unico grado, per rinnovare la trattazione di una causa svolta sì con la pretermissione di un litisconsorte necessario ma oramai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata a seguito della inammissibilità per inemendabile vizio formale del ricorso, tale da precludere la stessa comprensibilità della fattispecie.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa, come
da dispositivo, considerando lo scaglione relativo al valore della lite dichiarato dal ricorrente.
6. A ttesa l’i nammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’edificio sito in INDIRIZZO, alla refusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione