Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11267 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 895/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, anche quali eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per delega in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa
dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3210/2017 depositata il 11/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano con sentenza dell’11 luglio 2017 ha respinto l’impugnazione proposta da NOME NOME contro la decisione del Tribunale di Monza n. 700/2014, la quale aveva disatteso le domande attoree, fondate sull’inadempimento della banca ai propri doveri informativi, con riguardo alla sottoscrizione di quote del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel marzo 2000 da parte delle attrici.
La corte territoriale, dato atto dell’abbandono dell’originaria allegazione attorea relativa alla mancata sottoscrizione dei contratti, ha ritenuto -condividendo il convincimento del Tribunale -che la banca sia stata pienamente adempiente ai propri obblighi informativi, come comprovato dai documenti in atti: in particolare, non il solo documento sui rischi generali fu consegnato alle investitrici, come invece da esse lamentato, essendo stata prodotta la loro dichiarazione circa il profilo di rischio medio e la media esperienza negli investimenti finanziari, ed avendo altresì esse ricevuto le dovute informazioni sul tipo di prodotto acquistato (un fondo ad accumulazione di proventi, per remunerazione del capitale nel medio periodo e per un livello di rischio medio), in linea proprio con il loro profilo soggettivo di propensione al rischio; prima della sottoscrizione dei moduli di investimento, le investitrici appresero dal prospetto quali rischi potesse comportare la partecipazione al fondo per il variare del valore delle quote, a seguito delle possibili
oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui queste venivano investite, e l’analitica descrizione di tali rischi; infine, esse ricevettero sempre regolare comunicazione sull’andamento degli investimento e sul valore delle quote del fondo. Ha aggiunto che nessuna specifica censura è stata proposta, invece, riguardo l’inadeguatezza del prodotto finanziario, non essendo stato, neppure in appello, allegato e dimostrato che il RAGIONE_SOCIALE in esame comportasse rischi maggiori rispetto al profilo dichiarato, di cui la banca fosse consapevole. In definitiva, ha respinto la tesi dell’induzione all’acquisto inconsapevole, a seguito di false informazioni ad opera della banca, ed osservato che, in ogni momento, proprio grazie alle costanti informazioni ricevute le appellanti avrebbero potuto effettuare scelte di disinvestimento.
Avverso la sentenza propongono ricorso le soccombenti, affidato a due motivi.
Resiste la banca con controricorso.
Le parti hanno depositato, altresì, le memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:
omesso esame di fatti decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la descrizione del rischio insito nel RAGIONE_SOCIALE era carente, perché mancante dei grafici; inoltre, le attrici hanno dimostrato la loro propensione in realtà ad un rischio basso, come comprovato dai precedenti acquisti finanziari; infine, la corte d’appello menziona circostanze non rispondenti ai fatti, laddove afferma che il prospetto sulla propensione al rischio medio-alta fu sottoscritto dalle parti, quando invece lo era stato solo da NOME COGNOME nel 2002, mentre non vi erano documenti sulle informazioni rese circa l’andamento degli investimenti;
violazione e falsa applicazione ‘ di legge ‘, perché la sentenza impugnata ha mancato di accertare la violazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998, non essendo il prodotto finanziario
acquistato (‘RAGIONE_SOCIALE‘), adeguato alle investitrici, come risulta dai documenti in atti.
-Il primo motivo è inammissibile.
Al giudizio trova applicazione la regola della inammissibilità del motivo per violazione del principio della c.d. doppia conforme di merito: secondo l’art. 348 -bis , u.c., c.p.c., la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo si applica « al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado », laddove il comma 4 prevede che, nella ipotesi di cd. doppia conforme, « il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) ».
Per consolidato orientamento di questa C orte, nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, c.p.c., applicabile ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012) -ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( e multis , Cass. 13 gennaio 2017, n. 743; 14 dicembre 2018, n. 32436; 14 dicembre 2018, n. 32437; da ultimo: 30 ottobre 2020, n. 24091; 27 ottobre 2020, n. 23541)
Alla luce di tale disciplina, il motivo si palesa inammissibile.
-Il secondo motivo è inammissibile, perché, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, intende invece ripetere in sede di legittimità il giudizio sul fatto.
Ed invero, il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.,
sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476): parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricogniz ione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ( e multis , Cass., sez. IV, 15 aprile 2021, n. 10029; Cass., sez. II, 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass., sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass., sez. IV, 4 maggio 2020, n. 8444; Cass., sez. trib., 10 marzo 2020, n. 6692; Cass., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6519; Cass., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009).
4. -Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spes e di lite, liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compenti ed agli accessori di legge.
Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile