Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9010/2021 R.G. proposto da:
NOME e NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale a margine del ricorso.
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
(EMAIL.EMAIL), procura speciale in calce al controricorso.
giusta
–
contro
ricorrente –
nonché contro
ACQUEDOTTO RAGIONE_SOCIALE.
–
intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 2296/2020 depositata il 30/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME convenivano in giudizio il Comune di Grumo Appula per sentirlo dichiarare responsabile ex art. 2051 cod. civ. dei danni patiti nel locale interrato di loro proprietà a causa di un allagamento, conseguente ad un forte acquazzone, scaturito dalla rete fognaria.
Si costituiva resistendo il Comune, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa in manleva l’RAGIONE_SOCIALE, a suo dire unico responsabile perché gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, come da convenzione che veniva prodotta in atti.
1.2. Con sentenza n. 5214/2016 del 14 ottobre 2016 il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Modugno, condannava esclusivamente- il Comune di Grumo Appula al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, in via principale chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria attorea
ed in via subordinata insistendo perché la responsabilità del danno fosse fatta esclusivamente ricadere sul terzo chiamato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si costituivano resistendo sia NOME e NOME sia l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con sentenza n. 2296/2020 la Corte d’Appello di Bari integralmente riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda di NOME e NOME nei confronti del Comune e condannandoli, insieme all’RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza NOME e NOME NOME propongono ora ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Grumo Appula.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resta intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il resistente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ‘in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.’.
Lamentano che la corte territoriale avrebbe dovuto sia pronunciarsi sulla responsabilità del convenuto principale, ovvero del Comune di Grumo Appula, sia sulla responsabilità del terzo chiamato RAGIONE_SOCIALE, ed invocano a sostegno il principio di estensione automatica della domanda anche al suddetto terzo chiamato.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ‘in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.’.
Lamentano che la corte territoriale ha errato nel ritenere che i
germani NOME e NOME, parti totalmente vittoriose nel giudizio di primo grado, dovessero proporre appello incidentale.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ‘in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.’
Lamentano che la corte di merito ha escluso la responsabilità del Comune di Grumo Appula perché ha ricondotto causalmente i lamentati danni alla tracimazione della fogna nera senza tener conto delle risultanze peritali né del rapporto rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo, dedotto subordinatamente al terzo, i ricorrenti denunciano ‘violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, pur evidenziatosi nel processo come oggetto di discussione tra le parti’.
Nuovamente lamentano, in relazione al vizio di omesso esame, la mancata considerazione delle risultanze peritali e del verbale di intervento.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ‘in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cpc: violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 1, cpc’.
Lamentano nuovamente che la corte territoriale è incorsa in un erroneo apprezzamento sull’esito delle prove.
Con il sesto motivo, dedotto in via subordinata al quinto, i ricorrenti denunciano ‘violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, pur evidenziatosi nel processo come oggetto di discussione tra le parti’.
Lamentano che la corte di merito non ha correttamente apprezzato le risultanze probatorie acquisite ed in particolare non ha considerato il verbale redatto dai RAGIONE_SOCIALE intervenuti nell’occorso.
Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ‘in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.’
Lamentano che erroneamente la corte di merito ha escluso che il Comune di Grumo Appula esercitasse un potere di custodia sulla res , sul falso presupposto di una convenzione stipulata tra il Comune medesimo e l’RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ottavo motivo, dedotto subordinatamente al settimo, i ricorrenti denunciano ‘violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, pur evidenziatosi nel processo come oggetto di discussione tra le parti’.
Nuovamente censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il Comune non fosse titolare di un potere di custodia, mentre doveva essere valorizzato il fatto che il Comune era ente proprietario sia della rete fogna bianca sia della rete fogna nera.
Rileva il Collegio che il ricorso risulta redatto in violazione del dovere di chiarezza e di sinteticità espositiva degli atti processuali.
Nel caso di specie, i ricorrenti si dilungano, per ben 115 pagine, nella ripetizione del contenuto della sentenza impugnata, nella trascrizione di atti e documenti dei precedenti gradi di giudizio, frammista ad incidentali proprie valutazioni ed alla ripetizione delle medesime censure.
Siffatta eccessiva e sovrabbondante esposizione, da un lato, implica la lettura di una imponente massa d’informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, dall’altro rende conclusivamente impossibile un’idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del
decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate.
L’irragionevole estensione del ricorso -che di per sé non è normativamente sanzionatapregiudica quindi l’adeguata intellegibilità delle questioni, perché rende oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., assistite -queste sì- da una sanzione testuale di inammissibilità (cfr. Cass., 30/09/2014 n° 20589; Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552; Cass., 7600/2023).
La pedissequa riproduzione del pressoché integrale e letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto -ovvero anche quello di cui non occorre sia informata- la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. Cass., 03/02/2023, n. 4300, nonché Cass., Sez. Un., 11/04/2021, n. 5698; Cass., 22/02/2016, n. 3385; Cass., 19/05/2017, n. 12641).
D’altra parte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri contro Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice
di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così Cass., 14/03/2022, n. 8117).
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza; con distrazione a favore del difensore, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore, che si dichiara antistatario.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME