Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3465 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17861-2020 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocata COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 564 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, sezione distaccata di TARANTO, depositata il 13 gennaio 2020 (R.G.N. 332/2015).
R.G.N. 17861/2020
COGNOME
Rep.
C.C. 15/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione e cooperative.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 564 del 2019, depositata il 13 gennaio 2020, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto, che aveva riconosciuto l’indennità ordinaria di disoccupazione alla signora NOME COGNOME licenziata il 30 settembre 2012 dalla società cooperativa RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento della decisione, la Corte di merito ha argomentato, in primo luogo, che solo in appello, in violazione del divieto di nova , l’Istituto ha dedotto l’insussistenza di ogni tutela contro la disoccupazione involontaria, per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Ad ogni modo, la signora COGNOME ha lavorato alle dipendenze della società cooperativa quale lavoratrice subordinata a tutti gli effetti, prestando continuativamente la propria opera di addetta alle pulizie. Non possono essere, dunque, negate le tutele previdenziali e assicurative che l’ ordinamento appresta per ogni forma di lavoro subordinato.
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-La signora NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dell’art. 24, commi 2 e 5, della legge 24 giug no 1997, n. 196, dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell’art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere, per l’anno 2012, l’indennità di disoccupazione al socio lavoratore dipendente di una cooperativa di produzione e lavoro, assoggettata alla disciplina di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 . I giudici d’appello non avrebbero tenuto conto de ll’espressa esclusione di tali lavoratori dalla tutela contro la disoccupazione involontaria, tutela che soltanto l ‘art. 2, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, avrebbe esteso, a decorrere dal primo gennaio 2013, dett ando a tale scopo un’apposita disciplina.
2. -Il ricorso è inammissibile.
2.1. -La Corte di merito ha evidenziato che, nel giudizio dinanzi al Tribunale, l’Istituto aveva giustificato il diniego dell’indennità di disoccupazione sulla base «del mancato versamento, da parte della cooperativa, dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, avendo versato solo quelli per la IVS» (pagina 3 della sentenza impugnata).
I giudici d’appello soggiungono che, soltanto nella fase di gravame, l’Istituto ha rilevato, in termini più radicali, «come ai soci dipendenti dalle società cooperative di cui al dpr 602/70 non competa il trattamento di disoccupazione e come tali cooperative non abbiano il corrispondente obbligo assicurativo» (la richiamata pagina 3 della pronuncia d’appello).
Ciò posto, la Corte territoriale giunge alla conclusione che la prospettazione addotta a fondamento del gravame contravvenga al divieto di nova in appello, in quanto introduce un nuovo tema
d’indagine, che non risulta ritualmente introdotto nel giudizio di primo grado.
2.2. -Il ricorso per cassazione censura la sentenza d’appello soltanto per violazione e falsa applicazione di legge.
Con rilievi sviluppati nella memoria illustrativa sulla scorta degli approdi più recenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4936), il ricorso ripercorre diffusamente l’evoluzione normativa e indugia, in particolare, sulla carenza di tutela contro la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970.
Le doglianze si appuntano sul merito della pretesa, ma non si attardano sul profilo processuale che la Corte d’appello , a torto o a ragione, ha posto in limine quale giustificazione prioritaria della conferma della pronuncia del Tribunale.
Su tale aspetto, avvalorandone la rilevanza, la sentenza d’appello non ha mancato d’ illustrare argomenti puntuali, correlati all’introduzione di nuovi temi d’indagine .
La stessa parte controricorrente ha posto in risalto questo snodo argomentativo (pagine 8 e 9 del controricorso), per contestare i presupposti di fatto su cui s’incentrano gli assunti difensivi delineati a supporto del gravame.
Il ricorso non ottempera all’onere di dimostrare che la Corte di merito, nell’inquadrare il nucleo essenziale delle doglianze proposte con il gravame e nel considerarle precluse e dunque inammissibili, abbia erroneamente inteso ed applicato le previsioni del codice di rito sul divieto di nova .
Sulla statuizione d’inammissibilità delle censure, di per sé idonea a sorreggere la decisione adottata, il ricorso, in ultima analisi, non indirizza critiche circostanziate, che valgano a scalfire il fondamento giuridico della sentenza impugnata.
2.3. -Si deve ribadire che, a llorché il giudice d’appello, dopo avere rilevato l’inammissibilità del gravame, privandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato il merito della pretesa, tali argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali.
Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti un sindacato in ordine alla motivazione di merito, senza censurare tale statuizione d’inammissibilità: invero, su quest’unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29529).
3. -Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
4. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione