Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3465 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17861-2020 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 564 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI LECCE, sezione distaccata di TARANTO, depositata il 13 gennaio 2020 (R.G.N. 332/2015).
R.G.N. 17861/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione e cooperative.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 564 del 2019, depositata il 13 gennaio 2020, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto, che aveva riconosciuto l’indennità ordinaria di disoccupazione alla signora NOME COGNOME, licenziata il 30 settembre 2012 dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte di merito ha argomentato, in primo luogo, che solo in appello, in violazione del divieto di nova , l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto l’insussistenza di ogni tutela contro la disoccupazione involontaria, per i soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe cooperative di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Ad ogni modo, la signora COGNOME ha lavorato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale lavoratrice subordinata a tutti gli effetti, prestando continuativamente la propria opera di addetta alle pulizie. Non possono essere, dunque, negate le tutele previdenziali e assicurative che l’ ordinamento appresta per ogni forma di lavoro subordinato.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-La signora NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, commi 2 e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 giug no 1997, n. 196, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 aprile 2001, n. 142, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere, per l’anno 2012, l’indennità di disoccupazione al socio lavoratore dipendente di una RAGIONE_SOCIALE di produzione e lavoro, assoggettata alla disciplina di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 . I giudici d’appello non avrebbero tenuto conto de ll’espressa esclusione di tali lavoratori dalla tutela contro la disoccupazione involontaria, tutela che soltanto l ‘art. 2, comma 38, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92, avrebbe esteso, a decorrere dal primo gennaio 2013, dett ando a tale scopo un’apposita disciplina.
2. -Il ricorso è inammissibile.
2.1. -La Corte di merito ha evidenziato che, nel giudizio dinanzi al Tribunale, l’RAGIONE_SOCIALE aveva giustificato il diniego RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione sulla base «del mancato versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, avendo versato solo quelli per la IVS» (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
I giudici d’appello soggiungono che, soltanto nella fase di gravame, l’RAGIONE_SOCIALE ha rilevato, in termini più radicali, «come ai soci dipendenti dalle RAGIONE_SOCIALE cooperative di cui al dpr 602/70 non competa il trattamento di disoccupazione e come tali cooperative non abbiano il corrispondente obbligo assicurativo» (la richiamata pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
Ciò posto, la Corte territoriale giunge alla conclusione che la prospettazione addotta a fondamento del gravame contravvenga al divieto di nova in appello, in quanto introduce un nuovo tema
d’indagine, che non risulta ritualmente introdotto nel giudizio di primo grado.
2.2. -Il ricorso per cassazione censura la sentenza d’appello soltanto per violazione e falsa applicazione di legge.
Con rilievi sviluppati nella memoria illustrativa sulla scorta degli approdi più recenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4936), il ricorso ripercorre diffusamente l’evoluzione normativa e indugia, in particolare, sulla carenza di tutela contro la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970.
Le doglianze si appuntano sul merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa, ma non si attardano sul profilo processuale che la Corte d’appello , a torto o a ragione, ha posto in limine quale giustificazione prioritaria RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale.
Su tale aspetto, avvalorandone la rilevanza, la sentenza d’appello non ha mancato d’ illustrare argomenti puntuali, correlati all’introduzione di nuovi temi d’indagine .
La stessa parte controricorrente ha posto in risalto questo snodo argomentativo (pagine 8 e 9 del controricorso), per contestare i presupposti di fatto su cui s’incentrano gli assunti difensivi delineati a supporto del gravame.
Il ricorso non ottempera all’onere di dimostrare che la Corte di merito, nell’inquadrare il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte con il gravame e nel considerarle precluse e dunque inammissibili, abbia erroneamente inteso ed applicato le previsioni del codice di rito sul divieto di nova .
Sulla statuizione d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure, di per sé idonea a sorreggere la decisione adottata, il ricorso, in ultima analisi, non indirizza critiche circostanziate, che valgano a scalfire il fondamento giuridico RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
2.3. -Si deve ribadire che, a llorché il giudice d’appello, dopo avere rilevato l’inammissibilità del gravame, privandosi RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi , abbia comunque esaminato il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa, tali argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali.
Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti un sindacato in ordine alla motivazione di merito, senza censurare tale statuizione d’inammissibilità: invero, su quest’unica ratio decidendi giuridicamente rilevante RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29529).
3. -Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta.
4. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione