Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36575 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36575 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 2090/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – nonchè contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
avverso la sentenza n. 3592/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
AVV_NOTAIO otteneva dal Tribunale di Como decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento, in corrispettivo di sue prestazioni professionali, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 11.122,22 oltre interessi e spese. La COGNOME si opponeva, proponendo anche domanda riconvenzionale risarcitoria per pretesa colpa professionale del NOME, che si costituiva insistendo nella sua pretesa e resistendo a quella di controparte, ottenendo altresì di chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE, che pure si costituiva resistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 23 giugno 2021, per quanto qui interessa, confermava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
La COGNOME proponeva appello, cui resistevano il NOME e la compagnia assicuratrice.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 novembre 2022, in cui figura relatore ed estensore la AVV_NOTAIO del collegio dr. NOME COGNOME, rigettava il gravame.
La COGNOME ha presentato ricorso, da cui il NOME e la compagnia assicuratrice si sono difesi con rispettivo controricorso.
Sia la ricorrente, sia il controricorrente NOME hanno depositato memoria.
Considerato che:
Si dà atto che, in relazione al ricorso impugnatorio, in data 23 febbraio 2023 la COGNOME ha depositato un ‘ricorso di rimes sione alle Sezioni Unite Civili’ al Primo AVV_NOTAIO di questa Suprema Corte attinente a questione ex articolo 374, secondo comma, c.p.c. per cui una sentenza di Corte d’appello sottoscritta dal solo AVV_NOTAIO del Collegio sarebbe stata affetta da nullità insanabile essendo la sottoscrizione insufficiente ma non mancante; il Primo AVV_NOTAIO lo ha rigettato con provvedimento del 19 aprile 2023.
2.1 Tornando allora al ricorso impugnatorio, non si può non rilevare immediatamente che è stato formulato in modo anomalo.
In esso è infatti del tutto assente l’esposizione dei fatti ex articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, e non sono stati rubricati specifici motivi riconducibili all’articolo 360 c.p.c.
2.2 Tuttavia il primo paragrafo (se così può denominarsi) è intitolato ‘Pregiudiziali e gravi censure mosse all’unico magistrato decidente: AVV_NOTAIO NOME COGNOME‘, e invero critica quest’ultima pesantemente, attribuendole di aver deciso in modo monocratico perché ‘i 2 Magistrati a later e hanno palesemente disatteso le sue decisioni’ (non viene peraltro spiegato come), e di avere affermato che le determinazioni del Tribunale non sono questioni giuridiche perché definitive e non impugnabili; ella inoltre avrebbe utilizzato espressioni offensive nei confronti del difensore.
2.3 Segue un secondo paragrafo ch e comincia con una ‘premessa essenziale’ , asserente che il provvedimento qui impugnato sarebbe ‘incorso in errori di valutazione <>’ così gravi da renderlo, oltre che nullo, inesistente.
Si rinvengono a questo punto quattro rubriche di ‘motivi di diritto’ , vertenti, in sostanza, sul preteso errore commesso dalla AVV_NOTAIO del Collegio d’appello per avere rivestito anche le funzioni di estensore.
2.4 Segue un terzo paragrafo , intitolato ‘Uniche censure che consentono di comprendere quali sono le parti RAGIONE_SOCIALEa che ( sic ) l’appellante ha inteso di impugnare e le motivazione ( sic ) poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEe censure’.
Qui, dopo un incomprensibile riferimento alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa chiamata in primo grado RAGIONE_SOCIALEo stesso attuale difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, si torna a criticare la AVV_NOTAIO del Collegio RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale essendo la sentenza ‘pronunciata da un Giudice monocratico’, aggiungendo che ella sarebbe stata priva di terzietà.
2.5 Si conclude chiedendo di accertare preliminarmente che la sentenza ‘è stata pronunciata e sottoscritta unicamente dal AVV_NOTAIO‘, e di dichiarare poi che quest’ultima, ‘unico Magistrato decidente’, non ha trattato e deciso gli altri provvedimenti impugnati con l’appello e le domande contenute in ‘Comparsa Conclusionale’ e in ‘Memorie difensive di replica’ , e di dichiarare altresì che la sentenza impugnata ‘è inficiata di <> ovvero di <>’.
La sintesi tracciata del contenuto del ricorso è più che sufficiente per dimostrarne la manifesta inammissibilità, che sussiste ictu oculi sotto più profili, sia per la forma, sia per il contenuto RAGIONE_SOCIALEe doglianze, in guisa che deve qualificarsi il ricorso come per nulla rispettoso sia RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 c.p.c. – quanto appunto al contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure presentate – sia RAGIONE_SOCIALE‘articolo 366 c.p.c. – quanto alla forma che deve rivestire il ricorso per cassazione -.
Alla conseguente inammissibilità del ricorso si aggiunge la presenza in esso di affermazioni in termini di diritto assolutamente non comprensibili, ma comunque chiaramente lesive RAGIONE_SOCIALE‘onore di chi ha svolto la funzione di AVV_NOTAIO–AVV_NOTAIO nella sentenza d’appello. Ritiene pertanto questo Collegio di dover effettuare segnalazione, in relazione agli eventuali illeciti penali e disciplinari, sia al Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, sia al RAGIONE_SOCIALE, cui risulta appartenga il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.