Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6897 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 6897 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2023
Oggetto
Esecuzione cartelle di pagamento
R.G.N. 20151/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/02/2023
PU
SENTENZA
sul ricorso 20151-2017 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 35/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/02/2017 R.G.N. 445/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
R.G.20151/2017
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova, a conferma della pronuncia del Tribunale di La Spezia, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME, diretta a contestare il diritto di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) a procedere all’esecuzione di n .31 cartelle di pagamento, alcune RAGIONE_SOCIALE quali emesse a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, così come di un’ipoteca iscritta a suo carico, nonché a riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali s ubiti e condannare l’ente impositore a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod.proc. civ.
L’appellante in particolare contestava, sulla base di svariati motivi, la validità dei titoli esecutivi per vizi sia propri sia ‘derivati’ dall’ invalidità RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle di pagamento, negando l’efficacia interruttiva della prescrizione di tali atti; lamentava, altresì, l’applicazione da parte del giudice di prime cure dei termini rispettivamente previsti dalla legge, 20 giorni per l’opposiz ione ai vizi formali della cartella ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e 40 giorni per l’opposizione rispetto al merito della pretesa contributiva (art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999).
La Corte territoriale, confermando in toto la motivazione del primo giudice, ha dichiarato formatosi il giudicato interno su una serie di questioni, quali: la legittimazione passiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ogni altra questione decisa in punto di giurisdizione e competenza, la statuizione di validità dell’iscrizione ipotecaria, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Accertata la validità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle e del preavviso d’iscrizione ipotecaria, ha fatto da ciò discendere la preclusione per l’appellante di far vale re i vizi formali di tali atti, ivi compresa l’eccezione di decadenza dell’iscrizione a ruolo, sul presupposto che tali vizi avrebbero potuto essere fatti valere fin dal momento della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle. Quanto a tutte le altre violazioni formali lamentate col gravame, ne ha stabilito l’in sussistenza, in particolare dichiarando intervenuto il giudicato interno sulle domande risarcitorie e giudicando corretto sia il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. – st ante l’accoglimento parziale del ricorso per acclarata nullità di una RAGIONE_SOCIALE iscrizioni ipotecarie – sia la statuizione di parziale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite per la reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALE parti.
La cassazione della sentenza è domandata da NOME COGNOME sulla base di nove motivi, illustrati da memoria.
L’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta ‘Nullità per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 49 e 26 d.P.R. 602/73 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sono stati
oggetto di discussione tra le parti’; sostiene essere illegittima la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta a mezzo posta con raccomandata a.r., senza l’intermediazione di una RAGIONE_SOCIALE figure professionali di cui alla prima parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. in epigrafe.
Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia ‘Nullità per violazione e falsa applicazione della normativa sulla relata di notifica’; deduce l’inesistenza della notifica del preavviso d’iscrizione ipotecaria perché privo della relata di notifica e trasmesso direttamente a mezzo posta e non attraverso gli agenti della riscossione.
Il terzo e il quarto motivo, ambedue formulati ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. pro c. civ., deducono ‘Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 e 7 L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)’, lamentando una serie di irregolarità formali del provvedimento impugnato, segnatamente la mancata indicazione della natura de crediti pretesi, del rimedio processuale applicato e, conseguentemente, dei termini entro cui impugnare, della sede ove notificare e della data di esecutività dei ruoli.
Il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. 602/1973′; parte ricorrente ritiene che l’assenza di una norma che autorizzi l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà del debitore per debiti extratributari abbia reso illegittimo di per sé il provvedimento d’iscrizione ipotecaria così come la comunicazione preventiva d’ iscrizione della stessa.
Il ricorso propone ulteriori quattro motivi riferiti a vizi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, esattamente speculari rispetto ai primi cinque rivolti all’iscrizione ipotecaria.
Con tali motivi si denuncia l’inesistenza e, comunque, l’invalidità RAGIONE_SOCIALE predette cartelle per le medesime ragioni eccepite nei precedenti motivi a proposito del preavvis o d’iscrizione d’ipoteca; in particolare essi contestano violazione e falsa applicazione dell’art. 6, ultimo comma dello Statuto del Contribuente, nullità del ruolo e della cartella esattoriale per violazione dei termini di decadenza di cui all’art. 25 d. lgs. n. 46 del 1999, nullità della cartella di pagamento per violazione del termine di prescrizione nonché per mancanza dei requisiti essenziali di forma e contenuto.
I nove motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili sotto molteplici profili.
Innanzitutto si rileva un vizio di genericità in relazione al numero degli atti di cui si contesta la validità, alla data e alla provenienza degli stessi.
In conformità a quanto costantemente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in s é tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessit à di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006).
Sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente disattende il criterio d’ inammissibilità dello stesso, in presenza di una doppia conforme.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, n ell’ipotesi di ‘ doppia conforme ‘, prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod.proc.civ., il ricorrente in cassazione, per evitare di incorrere nell’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante cfr., Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).
Della questione sollevata nel quinto motivo non si rinviene traccia alcuna nella sentenza impugnata, perciò deve ritenersi che la stessa sia stata proposta per la prima volta in questa sede.
Come questa Corte rileva, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito ma altresì – in ossequio al principio di specificità del ricorso – di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (cfr., ex multis , Cass. n. 6945 del 2018).
Infine, le doglianze formulate quali violazione di legge sono egualmente inammissibili, e appaiono puntualmente disattese dalle valutazioni di fatto svolte dai giudici dell’appello -non impugnabili in sede di legittimità -che formano oggetto di una decisione estremamente rigorosa nell’affrontare ogni singola prospettazione oggetto di gravame e nell ‘indicare le questioni sulle quali si è formato il giudicato interno.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica dell’8 febbraio 2023