Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10649/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Reggio Calabria n. 28 del 12 gennaio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione della sentenza della Corte d ‘ appello di Reggio Calabria, n. 28 del 12 gennaio 2022;
-la Corte di merito aveva rigettato l ‘ appello dello stesso COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 457 del 9 aprile 2015, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE per il rilascio di un appartamento in Reggio Calabria occupato senza titolo da NOME COGNOME, la cui domanda riconvenzionale di usucapione era stata respinta;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorrente chiedeva la trattazione della causa in pubblica udienza e depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente va respinta l ‘ istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, sulla scorta del principio affermato da Cass. Sez. U., 19/02/2024, n. 4331, Rv. 670389-01: «In tema di giudizio di cassazione, l ‘ art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all ‘ esito dell ‘ adunanza camerale nelle forme previste dall ‘ art. 380 bis .1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest ‘ ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.»;
-poi, si rileva che l ‘ intero ricorso è viziato dalla violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., atteso che difetta dei requisiti essenziali di contenuto-forma prescritti dalla citata disposizione;
-l ‘ esposizione del fatto processuale è tutt ‘ altro che perspicua e, anzi, è pressoché incomprensibile la narrazione -dove gli eventi sono intermezzati da considerazioni personali sulla rilevanza delle prove -delle vicende della causa, che si sviluppa col rinvio a documenti, genericamente indicati e asseritamente versati negli atti, o alle decine di pagine di documenti (perizia di parte, rilievi planialtimetrici, visure catastali, mappe, atti notarili) irritualmente allegati al ricorso introduttivo;
-poi, lungi dall ‘ individuare una questione di diritto suscettibile di esame da parte della Corte di legittimità, le censure si risolvono in una generica e apodittica affermazione di errori compiuti dai giudici di merito: «Si eccepisce, in primo luogo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero la nullità della Sentenza impugnata, per un errore evidente circa l ‘ oggetto del giudicato. La Sentenza di prime cure, confermata in appello, ha infatti statuito circa l ‘ accertamento della proprietà ed il conseguente rilascio dell ‘ immobile individuato al fg. 24, p.lla 584 sub 6. Invero, come evincibile dagli stessi atti di causa, solo parte dell ‘ immobile oggetto del giudizio insiste sulla p.lla 584 citata dal giudice, ricadendo, per la maggior parte nella particella adiacente, la n. 1004, corrispondente ad un terreno facente parte del Demanio Pubblico. Da ciò discendono due dirimenti conseguenze: l) il giudicato oggi impugnato ha statuito conferendo alla RAGIONE_SOCIALE la titolarità di diritti esclusivamente sopra una porzione dell ‘ immobile, non pronunciandosi circa la restante parte dell ‘ intero fabbricato, di cui resta ignota la titolarità; 2) non è mai stato coinvolto in giudizio lo Stato italiano. in qualità di litisconcorrente necessario, posta la titolarità, riservatagli ex lege , di tutti i territori appartenenti al demanio
c.d. idrico, e dunque anche quella del terreno di cui alla p.lla 1004, su cui insiste parte del fabbricato.»;
-peraltro, il ricorrente nemmeno si avvede che i presunti errori attengono all ‘ esame e alla valutazione del materiale probatorio e, cioè, a questioni che, come noto lippis et tonsoribus , non possono essere sottoposte a questa Corte (ciò vale anche per la pretesa violazione di un presunto litisconsorzio necessario dello Stato italiano, che è prospettata come conseguenza dell ‘ errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito);
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME