Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20423 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Oggetto
Produttore diretto assicurativo
Rapporto di lavoro subordinato
R.G.N. 21779/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 14/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21779-2021 proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato
COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/02/2021 R.G.N. 782/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 169/2018, che pure aveva respinto, per difetto di prova, la sua domanda proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE volta a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, iniziato nel 1998, con quanto di conseguenza in ordine al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione previdenziale e contributiva.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riesaminate le risultanze processuali, confermava quanto già ritenuto dal primo giudice circa il difetto di prova di elementi espressivi della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in base a plurimi contratti di lavoro che vedevano il prestatore d’opera inquadrato quale Produttore Libero alla Conservazione.
Inoltre, la Corte, circa altro argomento addotto dall’appellante poco prima della propria decisione, riteneva che quello che la stessa Corte evidenziava impediva di introdurre un argomento nuovo, basato su nuove allegazioni, risultando irrilevante che, ove tempestivamente allegati i fatti virtualmente rilevanti, il rilievo della nullità del contratto inter partes si sottraesse a qualsiasi preclusione.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, dell’art. 109, lett. c. d.lgs. 209/2005 in ordine all’attività di ‘produttore diretto’ di assicurazione e suo oggetto (art. 360, co. 1 , n. 3 cpc)’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 69, co. 1, d.lgs. 276/2003, in relazione alla (ulteriore) conversione in contratto di lavoro subordinato (art. 360, co. 1, n. 3 cpc)’.
Con il terzo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cpc per insuperabili perplessità della motivazione in ordine alla applicazione ed effetti dell’art. 1421 cc in tema di rilevazione delle nullità in ogni stato e grado del giudiz io (art. 360, co. 1, n. 3 cpc)’.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’e sistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis , più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).
Ebbene, muovendo dall’esame del terzo motivo, rileva il Collegio che nella sua rubrica il ricorrente si riferisce a ‘insuperabili perplessità della motivazione’, mentre nello svolgimento della stessa censura si assume che ‘Nelle 13 righe della sentenza n. 39/2021 (a pag. 7 …) la Corte d’Appello di Bologna si è irrimediabilmente contraddetta’ nei termini assunti dallo stesso (alla facciata 8 del ricorso, che consta di pagine non numerate, il ricorrente sullo stesso punto definisce la motivazione ‘quanto mai perplessa’).
Peraltro, l’anomalia motivazionale così ondivagamente profilata (la motivazione perplessa è cosa diversa da quella contraddittoria) è denunciata ex ‘art. 360, co. 1, n. 3 cpc’ (non con i mezzi di ricorso, rispettivamente, di cui al n. 4) o al n. 5) dell’ar t. 360, comma primo, c.p.c.), non deducendosi per giunta la nullità della sentenza per tale ragione.
Ritiene, comunque, il Collegio -e tanto vale pure per lo scrutinio degli altri due motivi (come si vedrà, collegati) -, che (anche) in parte qua la motivazione resa dalla Corte distrettuale è invece chiarissima, ed è il ricorrente a non afferrarne il senso.
7.1. Nelle 13 righe (a pag. 7 della sua sentenza), cui si riferisce il ricorrente, la Corte ha scritto:
‘L’appellante adduce, in estremo limite dell’odierna decisione, l’argomento relativo al potere officioso di rilevare un’asserita nullità del contratto inter partes e precisamente in applicazione dell’art. 69 L. 267/03. La ricostruzione è più suggestiva che persuasiva e l’argomento deve ritenersi precluso, a dispetto degli ampi poteri riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata (SU 26242/14): la lamentata nullità non riguarderebbe, infatti, il contratto concluso, ma -se mai -altro contratto (virtualmente ‘a progetto’, ma privo del progetto) che, per contro, non solo non risulta concluso, ma neppure come tale è stato mai affermato (posto che le allegazioni di primo grado sono riferite al rapporto come regolato dai contratti tipici di cui si è detto). Ciò impedisce, ora, di introdurre un argomento nuovo, basato su nuove allegazioni, risultando irrilevante che, ove tempestivamente allegati i fatti virtualmente rilevanti, il rilievo della nullità si sottraesse a qualsiasi preclusione’.
7.2. Pertanto, è assolutamente chiaro che i giudici di secondo grado hanno reputato nuovo e precluso, e quindi inammissibile sul terreno processuale, l’argomento in questione.
In tal senso, in disparte la limpida aggettivazione adottata dalla Corte, sono dirimenti due rilievi obiettivi.
Il primo è che la Corte ha sottolineato che detto argomento era stato introdotto immediatamente prima della propria decisione (‘in estremo limite dell’odierna decisione’), del che si trae conferma in quanto riferisce lo stesso ricorrente, il quale
(nella già menzionata facciata 8 del ricorso) riconosce di aver introdotto ‘con nota deposito documenti del 14.01.2021 (doc. 27)’, il tema .
Il secondo è che la Corte d’appello non ha esaminato nel merito la ‘nuova’ prospettazione dell’allora appellante, che per giunta si fondava su norme (quelle dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003) entrate in vigore ben dopo l’inizio della relazione contrattuale t ra le parti nell’anno 1998.
Peraltro, in proposito la Corte all’inizio della propria motivazione aveva evidenziato che: ‘I fatti rilevanti in causa sono ben riassunti dalla sentenza appellata (che in questa parte non ha avuto censura alcuna)’; ricostruzione, questa, comprensiva appun to dell’esordio del rapporto nell’aprile 1998 (cfr. pagg. 2-3 della sua sentenza).
Esclusa, quindi, qualsivoglia anomalia motivazionale (perché inammissibilmente dedotta nel terzo motivo) a riguardo, è evidente che la (seconda) ratio decidendi, chiaramente espressa dalla Corte territoriale (la prima riguardava la causa secondo l’originaria impostazione), poteva e doveva essere aggredita in questa sede di legittimità solo sul piano processuale.
In particolare, il ricorrente, con pertinente mezzo di ricorso per cassazione, avrebbe dovuto in ipotesi dedurre perché la Corte d’appello avrebbe errato (non nel disattendere nel merito,
cosa che non ha fatto, ma) nel reputare nuovo e quindi inammissibile l’argomento introdotto dall’appellante alla fine del secondo grado di giudizio.
Per contro, pure il secondo motivo di ricorso denuncia direttamente la violazione e falsa applicazione di una sola norma di diritto sostanziale, e cioè ‘dell’art. 69, co. 1, d.lgs. 276/2003, in relazione alla (ulteriore) conversione in contratto di lavo ro subordinato (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)’, senza denunciare alcun error in procedendo o errores in iudicando de iure procedendi .
Non diverse considerazioni valgono anche per il primo motivo.
10.1. Solo ad un esame superficiale, difatti, detta censura potrebbe sembrare più aderente alla prima ratio decidendi espressa dalla Corte di merito, vale a dire, alla parte di motivazione in cui, nel respingere l’appello del Lo COGNOME, ha di nuovo reputata non provata l’unica prospettazione delle sue richieste, e cioè quella di qualificare direttamente (e non in base a una o più conversioni), in base alle prove assunte in prime cure, i contratti intercorsi con la Allianz AssRAGIONE_SOCIALEni s.p.a. come rapporto di lavoro di natura subordinata.
E tanto continuava il lavoratore a dedurre e richiedere anche nell’atto di appello (cfr. pagg. 1 -2 dell’impugnata sentenza).
10.2. In realtà, come ben risulta soprattutto dallo svolgimento del primo motivo, il ricorrente in questa sede di legittimità ha completamente abbandonato tale prospettazione in fatto e in diritto.
Il ricorrente, attualmente, sostiene ora qualcosa di ben diverso, e, cioè, in sintesi anzitutto che i contratti intercorsi nel tempo con la controparte sarebbero stati nulli perché carenti della loro causa tipica (in concreto) (cfr. in particolare facciata 11 del ricorso).
E in base alla cennata impostazione sostiene che: <Il fatto è che la Corte d'Appello di Bologna, pur sollecitata alla rilevazione ' ex officio ' della nullità del contratto di produttore diretto, non l'ha rilevata perché non ha compreso la ragione della nullità, costituita dalla esclusione, in concreto, della causa tipica ed essenziale della attività di promozione della conclusione di nuove polizze.
E non ha compreso che questa faceva luogo ad una doppia (n.d.r.: grassetto e sottolineatura nel testo) convenzione negoziale: il rapporto di produttore diretto assicurativo se esclude in concreto la stipula di nuove polizze è nullo e si converte in collaborazione coordinata e continuativa, rapporto contrattuale, però, nella specie a sua volta nullo per mancanza di 'progetto' (richiesto dalla legge fino al d.lgs. 81/2015) e ulteriormente convertito ex lege , per l'art. 69, co.1, d.lgs. 276/20023 in rapporto d i lavoro subordinato' (così tra la facciata 11 e quella 12 del ricorso).
10.3. Ergo , risulta evidente che anche il primo motivo si lega al nuovo 'argomento' che la Corte di merito ha argomentatamente giudicato inammissibile appunto perché nuovo.
Circa, poi, il deficit di comprendonio che a più riprese il ricorrente attribuisce alla Corte territoriale, non resta che
richiamare quello che si è sopra osservato per chiarificare una motivazione già cristallina.
La Corte, invece, ha senz'altro ben compreso ciò che solo alla fine del secondo grado l'allora appellante tentava di sostenere, ma lo ha reputato 'nuovo', perché basato su 'nuove allegazioni' in fatto e in diritto, e quindi non suscettibile di essere esaminato nel merito.
E' piuttosto il ricorrente a non cogliere le due distinte rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata: quella in merito all'originaria impostazione delle domande dell'attore, rimasta immutata nell'atto di gravame; e quella in rito circa il 'nuovo argomento' alla fine proposto dall'appellante.
Pertanto, questo Collegio neppure deve rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso perché afferiscono a questioni nuove, ossia non comprese nel thema decidendum del precedente grado di giudizio (a riguardo ex plurimis Cass. n. 11468/2022; n. 23792/2021).
Semplicemente perché lo ha già fatto la Corte territoriale, nel rilevare la novità dell'argomento più volte detto nei termini sopra specificati, in base a statuizione qui non censurata in modo pertinente dal ricorrente.
Esclusivamente, allora, per completezza di disamina, nota il Collegio, in relazione al primo motivo, che il ricorrente vi deduce la 'Violazione e falsa applicazione del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, dell'art. 109, lett. c), d.lgs. 209/2005', v ale a dire, di norme, regolamentari o aventi valore di legge, successive, non solo all'inizio della sua relazione
contrattuale con RAGIONE_SOCIALE nel 1998, ma anche all'entrata in vigore dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003.
Ebbene, sempre nella direzione dell'inammissibilità della censura (e non dell'esame della sua fondatezza giuridica), nota il Collegio che il ricorrente non spiega come la doppia 'conversione' legale che immagina si possa confrontare con l'obiettiva cronolo gia delle fonti normative che richiama.
Il ricorrente, in quanto soccombente dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell'adunanza camerale del 14.5.2025.
La Presidente NOME COGNOME