Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3001 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3001 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5498/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso l’ordinanza della Corte d’Appello Sez.dist. di Bolzano n. 115/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME hanno proposto opposizione al rendiconto del curatore del Fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile NOME, fallimenti aperti nell’anno 1998 (n. 3118/1998),
in persona del curatore COGNOME, deducendo l’abnorme durata del procedimento e l’acquisizione all’attivo fallimentare di un immobile della ricorrente NOME, terzo rivendicante; sotto questo profilo è stata dedotta la violazione del giudicato in relazione al bene del terzo, per essere stata l’espropriazione dell’immobile dichiarata illegittima dal giudice amministrativo. Hanno, inoltre, dedotto l’opponibilità del giudicato al terzo aggiudicatario, ritenuto di mala fede, convenuto anch’esso in giudizio.
Il Tribunale di Bolzano ha rigettato la domanda nel procedimento iscritto al n. 1074/2019 R.G.
La Corte di Appello di Bolzano, con ordinanza pronunciata in data 9 dicembre 2020, ha rigettato l’istanza di sequestro giudiziario del corrispettivo della vendita dell’immobile per cui è causa, nonché la concorrente istanza di sequestro conservativo e quella di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, fissando udienza per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni.
Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorso per cassazione il COGNOME e la NOME, con cui sollevano anche questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE. Il curatore del fallimento intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 4 novembre 2024, ritualmente opposta dal ricorrente, che deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proposta di definizione accelerata dispone: « si assume che il provvedimento abbia risolto ‘questioni di giurisdizione in via definitiva in riferimento al bene della vita e questioni sul merito, in contrasto con giudicato sostanziale sul merito del G.A., ex tunc , irretrattabile, contra ius e contra legem ‘. Il ricorso è proposto mediante polivalente e scarsamente comprensibile serie di censure: ai sensi degli artt. 97, 111, 113, 117 Cost., art. 6 Cedu, art. 360, 1 c., n. 1, 4, 5 c.p.c., con cumulativa
indicazione di errores in procedendo e successiva elencazione di contestazioni del rendiconto, querela di falso, atti pubblici e accertamento di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e controllo di gestione, irragionevole durata e dispendio di attività processuali, diritto UE, provvedimenti endofallimentari, inidoneità al giudicato e inesistenza giuridica, carenza di potere, violazione di norme imperative, art. 267 del TFUE e travisamento di fatti e prove, sussistenza dei presupposti per la devoluzione del processo presso diversa giurisdizione e rilevabilità d’ufficio, prove precostituite, violazione del principio di acquisizione, travisamento e fascicolo d’ufficio. Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni. Innanzi tutto, perché il provvedimento impugnato non è decisorio né definitivo: si tratta di un’ordinanza di rigetto di un’istanza di sequestro giudiziario e sequestro conservativo e di una domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione di prime cure, con rinvio della causa per precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni; ordinanza sempre revocabile e non avente funzione decisoria di diritti soggettivi. Di contro il provvedimento è soggetto a ricorso straordinario se definitivo -vale a dire non revocabile e non altrimenti impugnabile -e se decisorio, vale a dire se incidente, nel contraddittorio tra le parti, su posizioni di diritto soggettivo con attitudine al giudicato (v. Cass. Sez. U n. 22048-23, Cass. Sez. U n. 27073-16, Cass. Sez. U n. 26989-16). In secondo luogo, perché il ricorrente cumula mezzi e censure facendone una miscellanea incomprensibile e inestricabile; cosa che determina violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 30878-23 e altre conf.)».
Il ricorrente ha depositato « istanza/memoria» in data 19 gennaio 2026, la quale si limita a riepilogare la vicenda di merito, senza aggiungere ulteriori argomenti di discussione.
Il Collegio condivide la proposta di definizione accelerata per le concorrenti ragioni indicate nella PDA, attinenti alla non impugnabilità in cassazione di provvedimenti di natura cautelare (Cass., n. 3919/2006;
Cass., n. 14140/2011; Cass., n. 4904/2015; Cass., n. 6978/2017), nonché alla violazione del principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n. 39169/2021), non potendo rimettersi al giudice l’onere di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n. 26790/2018).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata e con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato, così come non vi è luogo alla condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. La somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. viene equitativamente determinata come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME