Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27993 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27993 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28709/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
STRAGAPEDE NOME e PAPPAGALLO PASQUA ORNELLA
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BARI n. 233/2020 depositata il 04/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME presentava ricorso ex art. 702 bis davanti al Tribunale di Trani nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME
NOME, deducendo: a) di aver effettuato interventi di miglioramento (oggetto di accertamento tecnico preventivo) su un immobile (sito in agro di Terlizzi), che era stato oggetto di precedenti controversie e che, in forza della sentenza n. 2/2006 della Corte di appello di Bari, aveva dovuto restituire ai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME (a quest’ultimo sarebbe poi succeduta anche la figlia NOME); b) di aver lasciato nell’immobile beni mobili di valore; c) che detti beni stati erano rubati nel periodo in cui la COGNOME aveva la custodia giudiziaria dell’immobile. Sulla base di tali premesse di fatto, il COGNOME chiedeva: da un lato, il ristoro RAGIONE_SOCIALE esborsi sostenuti per i lavori effettuati nell’immobile (dapprima, nella sua disponibilità; e, poi, restituito) ex artt. 936-1150 e 2040 c.c. o anche a titolo di arricchimento senza causa; e, dall’altro, il risarcimento dei danni (anche morali) subiti a motivo del furto, di cui responsabile doveva essere ritenuta la COGNOME.
Entrambe le parti resistenti si costituivano in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria, eccependo essersi formato il giudicato su entrambe le questioni, ex adverso proposte, e facendo presente che la COGNOME era stata nelle more assolta per insussistenza del fatto dalla imputazione per violazione dagli obblighi di custodia con sentenza passata in giudicato.
Il Giudice di primo grado, in accoglimento dell’eccezione di giudicato, con ordinanza del 4 agosto 2016 respingeva la domanda.
Il COGNOME proponeva appello, insistendo nelle domande originariamente proposte, deducendo in particolare: a) la mancanza di identità di parti, causa petendi e petitum, con riferimento alla sentenza civile, che la controparte poneva a base della eccezione di giudicato (la sentenza civile n. 793/1997 della Corte di appello di Bari); b) l’irrilevanza, in termini di giudicato, della sentenza penale n. 244/2009 del Tribunale di Trani-Molfetta, con la quale la COGNOME era stata assolta dalla imputazione ad essa ascritta. In via istruttoria, chiedeva
disporsi la nomina di ctu diretta a quantificare il valore delle opere compiute, nonché l’acquisizione della atp, a suo tempo espletata, nonché dei verbali e dei rilievi fotografici effettuati all’atto del rilascio dell’immobile dall’ufficiale giudiziario.
Entrambe le parti appellate si costituivano, chiedendo il rigetto della impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 233/2020 – anche se per motivi in parte difformi da quanto ritenuto nella sentenza di primo grado (e, in particolare, escludendo che alla sentenza penale n. 244/2009 del Tribunale di Trani-Molfetta, emessa in giudizio nel quale il COGNOME si era costituito parte civile, potesse assumere valenza di giudicato ai fini delle valutazioni da compiersi in quel giudizio), rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.
2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte e parte ricorrente non ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1.Con il primo motivo denuncia <>
Premette che l’eccezione di giudicato non era mai stata corredata dall’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. e, per l’effetto, avrebbe dovuto essere rigettata.
Sottolinea che tra la sentenza civile invocata dalle controparti (la sentenza n. 793/1997 della Corte di appello di Bari) e le conclusioni
dalle stesse assunte nel giudizio di merito, non vi era identità di parti, causa petendi e petitum .
Rileva che nella sentenza sopra indicata veniva indicato (rispettivamente alle pagine 5 e 19) che: a) gli appellanti coniugi COGNOME in primo grado avevano assunto di aver pagato delle somme e di aver effettuato dei lavori all’immobile per 46.920.000 delle vecchie lire ‘secondo il conteggio specificato’ ; b) i suddetti appellanti COGNOME, nel capitolare la prova, avevano formulato una specifica indicazione dei lavori per il quali chiedevano la restituzione o il rimborso (e cioè : ‘lavori di muratura interna’; ‘lavori idraulici’; ‘lavori di falegnameria’). Pertanto, in quel giudizio, il rimborso richiesto era stato delimitato e precisato nei titoli e nell’ammontare.
Sostiene che la parte che aveva eccepito il giudicato, aveva l’onere di provare – mediante il deposito dei relativi verbali e atti del processo – che le somme e comunque i titoli azionati ex art. 1458 c.c. nel primo giudizio erano sovrapponibili o ricomprendevano in tutto o in parte quanto azionato con il secondo giudizio ex art 702-bis cpc, specificamente dedotti mediante ATP.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <>.
Si duole che la corte territoriale abbia a lui addebitato di non aver mai mostrato premura di sgombrare l’immobile nonostante i solleciti, senza che la custode avesse sul punto sollevato alcuna eccezione; senza provocare sul punto il contraddittorio tra le parti e senza considerare che la custode non lo aveva informato del fatto che, a seguito del mancato subentro nel contratto di fornitura di energia elettrica con RAGIONE_SOCIALE, era stato disattivato il sistema di sensori/radio allarme (e, quindi, la vigilanza ininterrotta, per ventiquattro ore su ventiquattro, sull’immobile).
Si duole altresì del fatto che la corte territoriale non ha rilevato le gravi inadempienze che erano risultate provate nel giudizio penale conclusosi con la citata sentenza.
Occorre preliminarmente dare atto che l’avviso dell’odierna adunanza è stato ritualmente notificato al ricorrente in Cancelleria, essendo risultato invalido l’indirizzo di posta elettronica certificato fornito dal relativo legale e non risultando (alla data della presente decisione) alcun evento idoneo – quale, ad esempio, la cancellazione non solo dall’RAGIONE_SOCIALE, ma pure dall’RAGIONE_SOCIALE a giustificare tale carenza.
Tanto precisato, il ricorso è inammissibile.
2.1. Invero, il ricorrente, nell’esposizione del fatto (contenuta nelle pp. 2 e 3), non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.
Come le Sezioni Unite di questa Corte vanno da tempo ribadendo (cfr. n. 2602/2003 e n. 11653/2006), il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese
delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Orbene, nella specie, parte ricorrente -dopo aver adeguatamente riferito le circostanze di fatto e le richieste articolate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – si è limitato a dire che le convenute avevano eccepito la sussistenza del giudicato e che il giudice di primo grado aveva accolto detta eccezione, senza nulla riferire sulle argomentazioni sulla base delle quali l’eccezione era stata formulata ed accolta. Inoltre, parte ricorrente nulla ha riferito sulle argomentazioni svolte nel giudizio di appello da entrambe le parti, come pure nulla ha riferito sull’impianto argomentativo della sentenza impugnata.
In definitiva, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente ed irrimediabilmente insufficiente.
Onde l’inammissibilità del ricorso.
2.2. All’inammissibilità del ricorso si aggiunge la inammissibilità di entrambi i motivi in esso articolati: invero, il ricorrente si duole di questioni senza tuttavia precisare, come pure avrebbe dovuto, in che termini quelle erano state sollevate in sede di merito e, quanto alla seconda censura, senza riportare il contenuto della sentenza penale evocata (oggetto soltanto di un generico richiamo a p. 7).
All’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024, nella camera di