Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35949 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35949 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26209/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE di Brindisi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 864/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’addotta qualità di Presidenti di circoscrizione del RAGIONE_SOCIALE
di Brindisi, convenivano in giudizio il suddetto RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Brindisi, chiedendo: in via principale, accertarsi il loro diritto a percepire l’indennità di funzione (e di carica) connessa a tale ruolo, prevista dall’art. 82 del d. lgs. n. 18/2000, con conseguente condanna del comune convenuto al pagamento della medesima; nonché, in via subordinata, accertarsi che essi non erano tenuti alla restituzione delle indennità di presidente di circoscrizione percepite nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 novembre 2000. In particolare, gli attori deducevano che, con provvedimento del 15/12/2000 del Dirigente del settore servizi demografici dell’ente, era stata sospesa l’erogazione della indennità di funzione, in precedenza riconosciuta, ma con successivo provvedimento del 18/7/2001 era stata determinata la definitiva “non corresponsione” ed era stata richiesta la restituzione delle indennità percepite anteriormente.
Resisteva in giudizio l’ente, il quale, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori alla restituzione delle indennità percepite da ciascuno di costoro.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Il giudice di primo grado: dapprima, con sentenza non definitiva n. 235/2005, condannava l’ente a pagare agli attori le indennità di funzione (con riserva di quantificarne l’importo in prosieguo), mentre rigettava la domanda tesa al riconoscimento delle indennità di carica; poi, espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza definitiva n. 615/2007 condannava l’ente al pagamento, a favore di ciascuno degli attori, delle somme dovute a titolo di indennità di funzione, determinate dal c.t.u.
Avverso entrambe le sentenze del giudice di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE.
Si costituivano gli appellati.
La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 422/2011 confermava entrambe le sentenze impugnate.
Su ricorso del RAGIONE_SOCIALE, questa Corte con sentenza n. 4209/17 cassava la sentenza della corte territoriale e rinviava la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la causa fosse decisa alla luce del seguente principio di diritto:
<>.
Il RAGIONE_SOCIALE riassumeva il processo davanti alla corte territoriale, ma non chiedeva più la condanna alla restituzione delle indennità percepite da ciascuna delle controparti anteriormente alla sospensione dell’erogazione delle stesse e dopo la pronuncia di primo grado, limitandosi invece a chiedere una pronuncia di mero accertamento ‘del diritto a ripetere tutti gli importi agli stessi corrisposti’ in esecuzione delle sentenze rese dal Tribunale di Brindisi.
Si costituivano gli originari attori.
Nel corso del giudizio di rinvio il COGNOME dichiarava di rinunciare ‘agli atti del giudizio’, motivando il proprio comportamento processuale col fatto che, essendo in procinto di prendere possesso della carica di consigliere comunale presso il RAGIONE_SOCIALE di Brindisi, la pendenza della lite avrebbe comportato una causa di incompatibilità, peraltro già ravvisata dal consiglio comunale, il quale aveva avviato un procedimento di contestazione per violazione dell’art. 63 del TU n. 267/2000.
La Corte territoriale, con sentenza n. 864/2020, dopo aver premesso che la rinuncia del COGNOME aveva ad oggetto (non gli atti del giudizio, ma) la stessa pretesa sostanziale dallo stesso azionata, in riforma di entrambe le sentenze emesse dal giudice di primo grado, rigettava le domande proposte dagli originari attori, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali ed alle spese di c.t.u., e, conseguentemente, dichiarava il diritto del RAGIONE_SOCIALE di Brindisi di ripetere le somme versate ai predetti in esecuzione delle suddette sentenze del Tribunale di Brindisi, oltre interessi legali dal pagamento di ciascun rateo al soddisfo.
Avverso la sentenza, emessa dalla corte territoriale quale giudice del rinvio, hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Brindisi.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni e non sono state presentate memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che <>.
Si dolgono che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto del principio di diritto per cui devono ritenersi inammissibili le richieste dell’appellante in riassunzione estranee all’oggetto del giudizio.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in via gradata, i ricorrenti invocano una rimodulazione delle spese legali che preveda la loro integrale compensazione, atteso che ha errato la Corte d’appello di Lecce nell’applicare alla riliquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio i parametri del DM 10.3.2014 n. 55.
Il ricorso è inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c..
Invero, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente ed irrimediabilmente insufficiente.
Al riguardo, occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti (in particolare non precisa le argomentazioni sulle quali erano state fondate dal giudice di primo grado la sentenza non definitiva e quella definitiva dallo stesso emesse) e va per ciò stesso dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale, alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023, nella camera di