Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 219 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 219 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24959-2021 proposto da:
DEL CAMPO NOME, rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 614/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/10/2020 R.G.N. 135/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, dichiarando l’illegittimità del licenziamento disciplinare per violazione dei
termini massimi di durata del procedimento e per difetto di competenza dell’organo emanante.
Riteneva che la condotta dell’RAGIONE_SOCIALE integrasse una fattispecie di straining in luogo dell’invocato mobbing , riconoscendo la responsabilità dell’azienda per violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., con conseguente condanna al pagamento del solo risarcimento del danno biologico, oltre alle spese mediche sostenute, escludendo la sussistenza dell’ulter iore danno non patrimoniale da dequalificazione, esistenziale e alla vita di relazione. Al riguardo il giudice di prime cure non riconosceva la rivalutazione monetaria del risarcimento del danno accertato.
Inoltre, il Tribunale rigettava la domanda di conversione del contratto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato. Al riguardo il tribunale riteneva che la clausola contenuta nel contratto a tempo determinato con durata ‘fino a quando non decadrà normativamente il divieto di immissione in servizio a tempo indeterminato e comunque entro i limiti temporali previsti dal decreto legislativo 368/2001′ integrasse una condizione risolutiva del contratto a termine con implicito rinvio ad altra sede contrattuale al fine della stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Il giudice di prime cure rigettava, altresì, la domanda volta ad ottenere l’indennità di posizione per incarico dirigenziale di cui all’art. 27 CCNL di categoria, nonché quella di accertamento del diritto alla percezione delle somme derivanti dalla liquidazione delle spese legali in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, stante la natura programmatica della disposizione di cui all’art. 64 CCNL e la mancanza di allegazioni sul punto.
La Corte di appello, per quel che interessa in questa sede, accoglieva parzialmente il gravame proposto da COGNOME,
ritenendo non allegate né provate le specifiche circostanze necessarie ai fini del riconoscimento degli ulteriori danni lamentati e riformando la sentenza di primo grado in ordine alla rivalutazione monetaria.
Condivideva l’interpretazione del contratto operata dal primo giudice secondo cui la clausola contrattuale prevedeva che, allorquando fosse venuto meno il blocco delle assunzioni, non vi sarebbe stata più ragione di mantenere un contratto a termine, comunque di durata non superiore a cinque anni. Peraltro, la Corte distrettuale riteneva sussistente il diritto del dipendente all’assunzione a tempo indeterminato , avendo l’Ente valutato positivamente sia l’interesse pubblico all’assunzione di un AVV_NOTAIO dirigente a tempo indeterminato, sia le condizioni di bilancio e finanziarie necessarie per procedere all’instaurazione del rapporto, come provato dall’assunzione , a far data del 13/6/2008, di altro AVV_NOTAIO, classificatosi al quarto posto della graduatoria del concorso al quale il COGNOME aveva partecipato, risultando vincitore.
Respingeva, invece, la domanda di differenze retributive dalla data di scadenza del contratto a termine in quanto proposta per la prima volta in appello e comunque infondata, atteso che in ipotesi di tardiva assunzione imputabile alla P.A. non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni per il periodo precedente all’effettiva assunzione, ma solo il risarcimento del danno, in ordine al quale erano mancate le necessarie allegazioni.
Respingeva, inoltre, la domanda risarcitoria da perdita di chance per mancato conferimento dell’incarico dirigenziale di cui all’art. 27 CCNL lett. b, c o d, nonché le domande afferenti alle differenze retributive.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di cinque motivi illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli articoli 1256, 1325, 1336, 1339, 1353 e seguenti, 1359, 1367, 1369 e 1419 c.c. in relazione all’art. 18 d.P.R. n. 483/1997 e alla Direttiva 1999/70/CE, nonché agli artt. 4 e 97 Cost. e agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente contesta l’esegesi fornita dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla clausola apposta al contratto a termine sottoscritto dalle parti in data 19/11/2003, lamentando che detta clausola sia stata interpretata come condizione risolutiva, piuttosto che sospensiva, per cui, a seguito del venir meno del c.d. blocco delle assunzioni, avrebbe automaticamente trasformato il contratto a tempo indeterminato.
Ad avviso del ricorrente la temporanea impossibilità giuridica di stipulazione del contratto a tempo indeterminato determinerebbe solo la sospensione dell’adempimento delle obbligazioni ai sensi dell’art. 1256, comma III, c.c. per cui il termine iniziale del rapporto a tempo indeterminato coinciderebbe con il venir meno del divieto normativo di nuove assunzioni. Più precisamente, il blocco/sblocco delle assunzioni opererebbe di diritto quale condizione sospensiva di efficacia, condizione nella specie verificatasi sin dal 2003 o al più dal 5/4/2006.
La sentenza impugnata conterrebbe , inoltre, un’interpretazione letterale della clausola contrastante con i criteri di ermeneutica stabiliti dall’art. 1362 c.c., nella misura in cui l’intenzione dei
contraenti era quella di anticipare provvisoriamente, attraverso l’instaurazione del rapporto a termine, gli effetti del contratto a tempo indeterminato, in attesa del venir meno del divieto di assunzione e per evitare ogni soluzione di continuità nel servizio espletato.
Aggiunge il COGNOME che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 1367 c.c. , avrebbe omesso di considerare la concreta continuazione del rapporto successivamente al 5/4/2006, che attesterebbe in modo oggettivo il diverso titolo, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro.
Infine, la censura rileva come l’apposizione del termine al contratto fosse illegittima sin dalla sua stipulazione ed aggiunge che l’accertamento della possibilità giuridica originaria o sopravvenuta di un rapporto a tempo indeterminato non poteva non comportare la efficacia iniziale del rapporto medesimo e/o la sua conversione a tempo indeterminato.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Occorre premettere che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve essere dedotta con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità. (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025)
1.3. Nel caso di specie la censura, nel contestare l’interpretazione della Corte territoriale che ha escluso la natura
risolutiva della clausola contrattuale, in sostanza si limita a prospettare un’esegesi alternativa ed a sollecitare un diverso accertamento di fatto.
Va al riguardo ribadito l’orientamento secondo cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
1.4. Inoltre, va rilevato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Orbene, la censura non si confronta con il decisum , nella parte in cui la Corte distrettuale evidenzia che interpretato il contratto nei termini sollecitati, lo stesso sarebbe stato affetto da nullità’ per violazione della normativa di blocco delle assunzioni.
Con il secondo motivo si eccepisce la violazione degli articoli 1218, 1336, 1337, 1351 e seguenti, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 34 della L. n. 289/2002, all’art. 1 comma 198 L. n. 266/2005, all’art. 1 comma 5 L.R. n. 10/2006 ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e segnatamente del decreto dell’Assessorato alla sanità n. 1419 del 5/4/2006 e della deliberazione dell’AUSL n. 2426 del 28/11/2006.
2.1. La Corte di Appello avrebbe errato nel differire l’efficacia giuridica dell’assunzione alla data di assunzione della quarta classificata (13 giugno 2008), sebbene il ricorrente fosse vincitore del concorso quale primo classificato e, dunque, titolare del diritto all’assunzione e non allo scorrimento della graduatoria senza, pertanto, alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico, del fabbisogno del personale o della compatibilità finanziaria, valutazioni già opera te con l’approvazione del bando di concorso mai revocato. Inoltre, il c.d. blocco delle assunzioni non avrebbe dovuto operare in considerazione dell’art. 34 comma 4 della L. 289/2002 secondo cui il divieto di assunzione non sarebbe vigente per le posizioni non fungibili la cui consistenza organica non sia superio re all’unità, come nel caso riguardante l’AVV_NOTAIO.
Infine, la Legge 6/2/2006 n. 10 della Regione siciliana avrebbe consentito l’assunzione a seguito di provvedimento attuativo che l’ente territoriale aveva adottato (decreto Assessoriale n.
1419/2006) con cui era stata disposta la copertura dei posti vacanti relativi ai concorsi espletati.
La Corte territoriale ha errato altresì nel non aver posto a carico dell’amministrazione l’onere di provare che l’assunzione non fosse possibile a tempo indeterminato, sebbene lo fosse ai sensi dell’art. 34 comma 4 della L. 289/2002 già nel 2003 o comunqu e a seguito dell’emanazione del DPCM 15/2/2006, della L.R. 6/2/2006 n. 10 o tutt’ a l più dopo l’adozione del decreto Assessoriale n. 1419/2006, documento del tutto ignorato ai fini della decisione.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.3. La censura, pur richiamando plurime disposizioni di legge nazionale e regionale, si basa su atti che sarebbero stati adottati dell’assessorato regionale, dei quali non può essere denunciata nel giudizio di legittimità la violazione ex art. 360 n. 3, in quanto atti non normativi che non possono essere direttamente interpretati da questa Corte.
2.4. In particolare, la censura richiama la legge regionale n. 10/2006 che all’art. 1, comma 2 stabilisce espressamente quanto segue:
Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all’intesa della RAGIONE_SOCIALE sulla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l’Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell’integrazione regionale di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell’esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001 .
2.5 Ciò posto, proprio il richiamo alla legge regionale n. 10/2006 operato nel motivo di ricorso smentisce l’asserita insorgenza del diritto all’assunzione , considerato che la anzidetta disposizione prevede, come affermato nella sentenza impugnata, la necessità di una nuova procedura da attivare da parte dell’amministrazione interessata , che implica la preventiva autorizzazione regionale successivamente al venir meno del blocco delle assunzioni e presuppone, ai fini della sua operatività, una rivalutazione delle condizioni finanziarie.
2.6. Infine va detto che il motivo, nella parte in cui asserisce che il blocco delle assunzioni non poteva operare nella fattispecie in ragione del carattere infungibile della posizione da coprire, prospetta una questione nuova alla quale non fa cenno la sentenza impugnata, sicché trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che ciononostante la proponga nella sede di legittimità ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di
merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, vale a dire riportando dove, come e quando, così permettendo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; ciò in quanto «i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decídendum del giudizio di merito, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» » ( Cass. S.U. n. 9657/2023 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. S.U. n. 9790/2024 nonché la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 18 L. n. 300/70 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..
Ad avviso del ricorrente se l’efficacia giuridica del contratto a tempo indeterminato dovesse retrocedere in accoglimento dei primi due motivi il licenziamento del 15/11/2007 sarebbe intervenuto sul contratto a tempo indeterminato, con conseguente applicaz ione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Tale motivo non può che ritenersi assorbito dalla inammissibilità delle prime due censure.
Con il quarto motivo, articolato in quattro specifici profili di censura, si denuncia:
la violazione dei principi in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali e del trattamento economico: art. 19 e 24 D.Lgs. n. 165/2001, art 16, comma V, quarto alinea del CCNL 5/12/1996 modificato dal CCNL 5/8/1997, artt. 27, 28, 29 e 35 del CCNL 8/6/2000 della Dirigenza sanitaria, amministrativa,
tecnica e professionale del SSN, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; il ricorrente sarebbe titolare di un diritto soggettivo perfetto quantomeno all’incarico iniziale previsto dall’art. 27 CCNL 2000 per i dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio con pagamento della conseguente retribuzione di posizione;
b) l’ omesso esame di documenti decisivi oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ; la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione delle deliberazioni nn. 1350/2002 e n. 1142/2004 che avevano determinato la graduazione degli incarichi dei dirigenti del Settore Legale con meno di cinque anni di anzianità con pesatura pari a 35 e poi dal 2004 di 48, nonché della circolare ARAN del 20/2/2002 che ha affermato la possi bilità di accedere agli incarichi dirigenziali di cui all’art. 27 CCNL lett. A, B, e C anche senza il possesso dei cinque anni di anzianità con conferimento di incarico di struttura complessa in caso di assoluta mancanza di dirigenti in possesso dei requisiti, come nel caso di specie;
c) l a violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle domande proposte a titolo di inadempimento e risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza, buonafede e per violazione del principio di parità di trattamento (art. 45 D.Lgs. n. 165/2001) in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.. Errore di fatto ed errata interpretazione della domanda nel punto in cui la sentenza esclude che sia mai stato proposto il titolo del risarcimento del danno per per dita di chance ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.. Violazione dei principi in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali ex art. 97 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 e art. 28CCNL 2000 commi 7 ed 8; si
rileva che nelle conclusioni del ricorso si chiedeva la condanna dell’azienda per responsabilità contrattuale , precontrattuale ed extracontrattuale anche per lesione della buona fede e del principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.
l a violazione dell’art. 3, comma quarto, lett. b), RDL 27/11/1933 n. 1578 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in connessione con l’art. 63 comma 1, Dlgs n. 165/2001 nonché degli artt. 1226, 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. Omesso esame di fatto decisivo costituito dalla Composizione del Servizio Contenzioso ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e violazione dell’art. 115 c.p.c in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. attesi i fatti non contestati costituiti dalla composizione del Servizio Contenzioso; la sentenza avrebbe erroneamente escluso il diritto del ricorrente all’incarico di struttura complessa quale responsabile del servizio contenzioso, assegnato illegittimamente dalle deliberazioni nn. 2229/2003 e 661/2006 a dirigenti del ruolo amministrativo, precludendo l’accesso all’incarico all’odierno ricorrente.
4.1. Anche tale motivo è inammissibile.
4.2. Le censure dedotte ruotano tutte intorno alla asserita sussistenza del diritto all’incarico dirigenziale su cui la Corte territoriale ha ampiamente argomentato fondando la decisione su plurime rationes decidendi , valorizzando, innanzitutto, il contratto individuale, che non prevedeva alcun incarico dirigenziale, ma solo la mera possibilità’ che lo stesso fosse conferito ed aggiungendo poi che in caso di mancato conferimento l’azione esperibile non potesse che essere quella risarcitoria da perdita di chance , nella specie non proposta.
4.3. Il motivo, oltre a non censurare la decisione in relazione alla interpretazione del contratto individuale, quanto al danno
da perdita di chance non individua correttamente l’ error in procedendo nel quale la corte sarebbe incorsa, non denunciando all’uopo la violazione dell’art. 437 c.p.c.
4.4. Inoltre, non si può non rilevare l’inammissibilità delle censure proposte ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. sia in ragione della preclusione posta dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall’art. 360, comma 4, c.p.c., sia in quanto il ricorrente si duole dell’ omesso esame non di un fatto storico decisivo non valutato dalla Corte territoriale, bensì del mancato apprezzamento di risultanze istruttorie.
4.5. Infine, è manifestamente inammissibile la denuncia del vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. considerato che sulla questione del diritto all’incarico e sulle pronunce conseguenti la Corte si è pronunciata nella parte in cui afferma che il contratto stipulato fra le parti non prevedeva il diritto al conferimento di un incarico dirigenziale.
A riguardo non può che richiamarsi il consolidato principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorrendo, viceversa, nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi
e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.
Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente censura i punti 9.2 e 9.3 della sentenza per non aver riconosciuto in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME le c.d ‘propine’ previste dagli artt. 64 CCNL del 5/12/1996 e i compensi ulteriori di cui all’art. 24 CCNL del 3/11/2005, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. Violazione falsa applicazione dell’art. 64 del ccnl 5 dicembre 1996, dell’art. 43, comma 5 della legge n. 449/1997, dell’art. 24 del CCNL 3 novembre 2005 e dell’art. 1218 c.c.
Il motivo riporta le disposizioni richiamate in rubrica sostenendo che l’azienda sanitaria ha l’obbligo di destinare una parte dei compensi agli avvocati e procuratori legali.
-Violazione dell’art. 112 c.p.c. Per omesso esame delle domande proposte a titolo di inadempimento e risarcimento del danno contrattuale e extra e per violazione dei doveri di correttezza buona fede e del principio di parità di trattamento. Violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. Errata interpretazione della domanda. Violazione dei principi in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali e degli artt. 97 cost. , 1175 e 1375 c.c. , 27 e 28 CCNL, 19 d.lgs. n. 165/2001.
Si sostiene che vi è stata omissione di pronuncia rispetto alla domanda risarcitoria proposta per il titolo qui in rilievo.
Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio dato dalla composizione dell’ufficio legale e violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché degli artt. 1226, 2697, 2729 c.c. 24 Cost.
Il motivo sostiene che vi erano gli elementi sufficienti per liquidare equitativamente il danno.
-Violazione dell’art. 24 CCNL 2005, dell’art. 1362 c.c., dell’art. 24 Cost., degli artt. 1226, 2697, 2729 c.c. Violazione del
principio di causalità artt. 40 e 41 c.p.. Violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (contratto individuale e relazione della Corte dei Conti)
Il motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata data la prova di risparmi di gestione rispetto alle spese legali e come le altre censure sostiene che il diritto spetterebbe per il solo fatto che il dirigente AVV_NOTAIO sia stato adibito in via esclusiva alla rappresentanza e difesa della azienda.
5.1. I motivi sono complessivamente inammissibili perché la sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi avendo il giudice d’appello ritenuto che le disposizioni contrattuali collettive fossero di natura programmatica e che, quanto al risarcimento del danno, il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per effettuare una liquidazione anche equitativa; quest’ultima ratio che è sufficiente a rigettare la domanda è censurata con argomenti che presuppongono un diverso accertamento di fatto e in quanto tali inammissibili.
5.2. Inoltre, non si può non rilevare l’inammissibilità delle censure proposte ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. per doppia conforme.
5.3. Infine, è manifestamente inammissibile la denuncia del vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. considerato che sulla questione del risarcimento e sulle pronunce conseguenti la Corte si è pronunciata rilevando la carenza allegatoria e probatoria.
In via conclusiva il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni per le ragioni specificate nei punti che precedono ad anche sulla base del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. n. 328/2007; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 20957/2014; Cass. n. 635/2015 ).
Nella specie il ricorrente non specifica quale delle affermazioni contenute nella sentenza sarebbe in contrasto con ciascuna delle molteplici norme denunciate, e pertanto deve ritenersi formulata in modo non idoneo la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, senza una specifica illustrazione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe errato nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 200,00 per esborsi ed in
€ 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso selle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME