Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20520 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25392/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 1031/2022 depositata il 17/03/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28/05/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, di professione impiegata, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari , l’RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della Strada per ottenerne la condanna al pagamento della somma di oltre cinquemila euro a causa dell’investimento della quale era stata vittima alle ore 8.50 del 8/10/2012, mentre in Bari si recava al lavoro presso lo studio legale del quale era dipendente.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.
Il Giudice di pace istruiva la causa con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed escussione di un teste addotto dalla NOME e, all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 2734 del 30/10/2014, rigettava la domanda.
La NOME impugnava la sentenza di prime cure.
Allianz s.p.a. resisteva a ll’appello.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1031 del 17/03/2022, ha rigettato l’appello.
Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, NOMECOGNOME
La compagnia assicuratrice non ha svolto attività difensiva in questa fase.
Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata di manifesta improcedibilità e (o) manifesta inammissibilità.
NOME COGNOME ha chiesto tempestivamente la decisione del giudizio, a norma del secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. ed è stata quindi fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale , all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che parte ricorrente, dopo avere richiesto la decisione del giudizio, peraltro denominando
R.g. n. 25392 del 2022
Ad. 28/05/2025; estensore: NOME. Valle
l’istanza come ‘memoria ex art. 380 -bis c.p.c.’, a seguito della disposta trattazione non ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis .1. c.p.c., omettendo qualsiasi rilievo avverso le questioni di inammissibilità indicate dalla proposta di definizione accelerata.
Tanto non esime il Collegio dal dover procedere alla decisione sul ricorso, previo esame delle modalità con cui è stato proposto e dei motivi su cui si fonda.
La proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c. è stata del seguente testuale tenore:
«in primo luogo, la copia (duplicato informatico) della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c. non reca alcuna attestazione della Cancelleria in ordine al numero assegnato dal sistema ed alla sua data di pubblicazione, il che non consente di identificare in modo certo il provvedimento impugnato; in secondo luogo, sebbene la costituzione del ricorrente abbia avuto luogo in modalità telematica, non risulta prodotto nel corretto formato digitale il messaggio di P.E.C. con il quale sarebbe avvenuta la notificazione del ricorso, con i relativi allegati, in modo da consentire la verifica degli atti e documenti effettivamente notificati; in ogni caso, tutte le censure esposte con il ricorso si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delle prove da parte del giudice di appello, in senso conforme a quanto già affermato da quello di primo grado, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità;
infine, si osserva altresì che con il primo motivo del ricorso è formulata una censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», cioè una censura non più ammissibile, ai sensi dell’art 360 c.p.c., nella sua attuale formulazione, applicabile nella specie ratione temporis; gli
altri due motivi, espongono censure di violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c., non effettuate però con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 -01, 640193 -01 e 640194 -01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 -01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02: «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).».
I motivi di ricorso sono così intestati:
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, da pag. 5 a pag. 36.
V iolazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. (parte centrale di pag. 36).
Violazione ed errata applicazione dell’art. 116 c.p.c. (da ultimo rigo di pag. 37 alla fine di pag. 37).
Il Collegio, scegliendo la questione più liquida, relativa all’inammissibilità dei motivi di ricorso in relazione alla loro intestazione e formulazione, anche in considerazione della
R.g. n. 25392 del 2022 Ad. 28/05/2025; estensore: C. Valle
circostanza che le questioni relative alla completezza formale del provvedimento impugnato sono state superate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12971 del 13/05/2024 Rv. 671148 -01; Cass. n. 13198 del 18/05/2025 Rv. 674683 – 01) dopo che la proposta di definizione accelerata era stata emanata, condivide la valutazione di inammissibilità di ciascuno dei tre motivi, che la proposta di definizione accelerata ha anche coerenziato con opportuni richiami di giurisprudenza.
Deve, peraltro, rimarcarsi che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono affetti da pressoché totale carenza di specificità, perché non richiamano espressamente alcun parametro tra quelli di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. limitandosi essi a riferirsi agli artt. 2697 c.c. (il secondo) e 116 c.p.c. (il terzo) evidentemente con riferimento alla violazione e (o) falsa applicazione di dette norme comma e, inoltre, sono estremamente sintetici e non individuano un chiaro nucleo di censure, se non in via meramente apodittica.
Il primo motivo, molto più esteso quanto a numero delle pagine, è formulato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e richiama l’art. 115 c.p.c., e, quindi, è inammissibile, soprattutto perché, al di là dell’evocazione di un parametro non più esistente, se non nei limiti di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., chiede una rivisitazione complessiva della sentenza di primo grado e dunque dell’intero processo di merito, dolendosi perfino della mancata ammissione, in appello, di un ulteriore teste.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
L ‘inammissibilità del ricorso in un procedimento originariamente avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata, comporta che è applicabile, nei confronti della ricorrente, la sanzione di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., di condanna al versamento di una somma tra i cinquecento e i cinquemila euro in favore della
Cassa delle ammende (che è stata ritenuta irrogabile, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche di livello nomofilattico, pure nei casi di mancata costituzione dell’intimato: Sez. U n. 27195 del 22/09/2023 Rv. 668850 – 01; Cass. n. 27947 del 04/10/2023 Rv. 669107 01) e che, anche in considerazione dell’assoluta inidoneità del ricorso a individuare censure scrutinabili, si ritiene di irrogare nella misura di euro mille (€ 1.000,00) .
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in del favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione