Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1501 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9851/2021 R.G. proposto da: COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE non in proprio ma QUALE MANDATARIA DI RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, URBAN COGNOME
-intimati- nonché da
COGNOME , NOME domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-ricorrenti incidentali-
contro
RAGIONE_SOCIALE non in proprio ma QUALE MANDATARIA DI RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente all’incidentale-
nonché contro
BANCO BPM S.P.A.
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3313/2020 depositata il 15/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Nel 2015 Banco Popolare Società CooperativaRAGIONE_SOCIALE assumendo di essere creditrice di NOME COGNOME e NOME COGNOME quali fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE nonché i signori NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’articolo 2901 c.c. l’inefficacia nei suoi confronti di atti di alienazione del patrimonio, in particolare tre, lesivi della garanzia patrimoniale del proprio credito.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2708/2017, accoglieva la domanda revocatoria nei confronti del solo NOME COGNOME e dichiarava inefficaci nei confronti del Banco Popolare i tre atti di disposizione patrimoniale impugnati.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 3313/2020, del 15 dicembre 2020, confermava la sentenza impugnata e provvedeva anche a correggere l’errore materiale integrando il dispositivo con l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione trascritta l’11 giugno 2015 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari- Agenzia del Territorio di Venezia.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME e la COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Resistono con controricorso l’Urban e la COGNOME, che spiegano altresì ricorso incidentale, sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.
3.1. Resiste ad entrambi i ricorsi la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria.
Considerato che
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione/falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 2901 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, 1° n. 3, c.p.c.
4.2. Con il secondo motivo denunciano, con riferimento alla revocatoria dell’atto di compravendita dell’8.4.201, la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2901 c.c. in relazione all’individuazione del momento di insorgenza del credito azionato (art. 360 c.p.c., n. 3).
4.3. Con il terzo motivo censurano, con riferimento alla revocatoria dell’atto di compravendita dell’8.4.2011, la violazione/falsa applicazione degli artt. 163, 183 cpc e degli artt. 2697 e 2901 c.c. in relazione alla valutazione dell’elemento soggettivo (art. 360 c.p.c. n. 3).
4.4. Con il quarto motivo denunciano, con riferimento alla revocatoria dell’atto di compravendita dell’8.4.2011, la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 2901, III comma, c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’ art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
5.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c.
Trattasi di specifico requisito di contenuto-forma del ricorso volto a garantire la chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).
Tale requisito risponde pertanto non già ad un’esigenza di mero formalismo bensì all’esigenza di consentire e garantire la conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o
processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).
A tale stregua, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, 1° co. n. 3, c.p.c. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Orbene, nella specie il ricorso principale non rispetta invero tali contenuti.
Non può d’altro canto sottacersi che il ricorso si appalesa d’altro canto volto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali già esaminati dai giudici di merito limitandosi i ricorrenti a sollecitare, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, l’accoglimento di diversa soluzione corrispondente alla loro tesi difensiva.
6.1. All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del, sostanzialmente condizionato ricorso incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per
onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza