Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10454/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di PORDENONE n. 1438/2022 depositata il 19/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che:
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 24/06/2022, la società RAGIONE_SOCIALE di NOME
RAGIONE_SOCIALE e C. affermò: (i) di aver perfezionato l ‘ acquisto dal Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE di un compendio immobiliare sito in Aviano, così meglio individuato nel catasto fabbricati: Sez A, Foglio 15, Part. sub 3, INDIRIZZO, Categoria A3, Classe 2, Vani 6, Piani S1,Tel, RC 387,34 Sez A, Foglio 15, Part. 467, Sub 4, INDIRIZZO, Cat c-2, Classe 2, mq 27 piani T ed 1, RC euro 59,96; Foglio 15, mappale 463, seminativo arborato, Classe 3, 540 mq, RD euro 2,79; (ii) che il rogito era stato stipulato innanzi al AVV_NOTAIO di Treviso in data 22/07/2021; (iii) che con provvedimento del 14/16 luglio 2021 il Giudice delegato del fallimento autorizzava il Curatore a dare esecuzione alla vendita dell ‘ immobile, ordinando all ‘ occupante la liberazione dell ‘ unità; (iv) che ancora in data 26/07/2018 NOME COGNOME, occupante degli stessi, si era impegnata a rilasciarli non appena fossero stati aggiudicati, e a versare una indennità di occupazione senza titolo di euro 150,00 mensili, regolamenti pagati al Fallimento; (v) che, stipulato il rogito, il Curatore aveva intimato alla COGNOME l ‘ adempimento dell ‘ obbligo a liberare l ‘ immobile; (vi) che quest ‘ ultima non rilasciava gli immobili occupati, impedendo alla RAGIONE_SOCIALE di conseguire le utilità ricavabili dal bene e neppure versando alla acquirente l ‘ indennità di occupazione senza titolo originariamente riconosciuta al fallimento. La ricorrente insisteva pertanto per il rilascio immediato del compendio immobiliare a cura di COGNOME NOME, nonché per la previsione di un risarcimento danni pari ad euro 420,00 mensili a far data dal 22/07/2021 (data del rogito notarile) sino al mese di concreto rilascio dei beni, con interessi legali ex art. 1284, commi 2 e 4, c.c.
Costituendosi in giudizio, la COGNOME contestò la pretesa avversaria eccependo il proprio difetto di legittimazione ovvero di titolarità passiva, affermando che gli immobili di cui è causa
non erano più occupati da ella, bensì da tale NOME COGNOME, di talché la pretesa restitutoria e risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta a quest ‘ ultimo.
Con ordinanza n. 1438/2022, depositata in data 18/01/2023, oggetto di ricorso, il Tribunale di Pordenone ha ordinato a NOME di rilasciare immediatamente alla società RAGIONE_SOCIALE il compendio costituito dagli immobili menzionati al punto 1 che precede, liberi da cose o persone anche interposte; ha condannato la resistente al risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente, pari ad euro 150,00 per ogni mese di occupazione a far data dal 22/07/2021 alla data dell ‘ effettivo rilascio, con interessi legali ex art. 1284, comma II, c.c., maturati sino alla domanda ed ex art. 1284, 4° comma, c.c. maturati successivamente alla domanda.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 132 c.p.c. – art. 360 n. 4 c.p.c.- Omessa motivazione e conseguente nullita dell ‘ ordinanza violazione e falsa applicazione art. 342 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c . ‘ , deducendo che l ‘ ordinanza è in concreto priva di motivazione, in quanto la stessa si risolve in poche righe apodittiche ed autoreferenziali, articolate in modo incongruo così da non recare alcuna effettiva esplicitazione delle ragioni del decisum .
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3 e 5, c.p.c., ‘ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – Difetto di legittimazione passiva ‘ , per avere l ‘ ordinanza impugnata, in
violazione del combinato disposto dei nn. 3 e 5 dell ‘ art. 360 c.p.c., nonché omettendo di considerare le risultanze istruttorie, omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ricorrente.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3 e 5, c.p.c., ‘ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – Difetto di legittimazione passiva Violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360 c.pc. ‘ . La ricorrente lamenta che l ‘ ordinanza gravata omette di considerare il doc. 2 prodotto dall ‘ odierna ricorrente unitamente alle note autorizzate in data 17/01/20235, ossia la dichiarazione che lo stabile è occupato, da luglio 2021, esclusivamente da parte di NOME COGNOME. Inoltre, l ‘ ordinanza avrebbe omesso di considerare anche il doc. 1 prodotto dall ‘ odierna ricorrente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta di data 14/11/2022, ossia lo scambio di corrispondenza in data 20-21-22/09/2022 (dimesso sub 2 in fascicoletto), che lo stabile è occupato, esclusivamente da parte di NOME COGNOME. Da tali emergenze istruttorie – a detta della ricorrente -emerge il suo difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto.
I l ricorso è inammissibile perché l’ordinanza non era direttamente ricorribile in Cassazione, ma appellabile ai sensi dell’ora abrogato art. 702 -quater c.p.c., che ha conservato vigore ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 202 0 sino al 30 giugno 2023.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile con il ricorso per cassazione, ma appellabile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. alla stregua del principio di diritto secondo cui <> (Cass., Sez. Un., 28/10/2022, n. 32001). Nella specie l’errore di individuazione del mezzo di impugnazione è riconducibile ad un inescusabile errore di diligenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE Ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’importo di euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/06/2024, nella camera di consiglio