Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 18148/2019
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE persona del legale rappresentante pro tempore ;
, in
intimato avverso la sentenza n. 2132/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 05/12/2018;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Rossano l’emissione del decreto ingiuntivo n.
100/2012 nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 134.068,97 oltre accessori, pari al 20% del prezzo del terreno a vocazione RAGIONE_SOCIALE, alienato all ‘ ingiunta dalla società RAGIONE_SOCIALE con l’atto di compravendita del 23/09/2009, e richiesta dal ricorrente ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sulla localizzazione delle attività produttive (di seguito, RAP) promulgato dal Comitato Direttivo del RAGIONE_SOCIALE medesimo.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), formulando eccezioni pregiudiziali e deducendo, nel merito, l’inapplicabilità del menzionato Regolamento, oltre alla mancanza dei requisiti di esigibilità e liquidità del credito.
Costituitosi il RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, affermando che la pretesa creditoria era priva di copertura legislativa, poiché dal quadro normativo si evinceva che il RAGIONE_SOCIALE svolgeva compiti di carattere programmatico e di diretto coinvolgimento nelle attività produttive e aveva come uniche forme di approvvigionamento quelle previste dalla legge, riconducibili ai versamenti effettuati ai partecipanti all’ente, ai contributi in conto capitale, ai finanziamenti pubblici e ai contributi annuali degli organismi partecipanti. L a previsione dell’art. 8 RAP era dunque illegittima, perché costituiva una prestazione patrimoniale a carico dei cittadini che incideva su materia coperta da riserva di legge, ai sensi degli artt. 41, comma 3, e 23 Cost.
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello contro tale statuizione e, costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello , con ordinanza del 26/04/2017, dichiarava l’interruzione del giudizio, il giudizio a seguito del deposito da parte del RAGIONE_SOCIALE del DPGR attestante la sua soppressione.
Con ricorso depositato il 26/07/2017, il RAGIONE_SOCIALE, in qualità di ente che aveva accorpato il RAGIONE_SOCIALE, procedeva alla riassunzione del giudizio. Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con atto notificato al RAGIONE_SOCIALE, recante un solo motivo di impugnazione.
Nessuno si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 41, commi 2 e 3, 117, commi 2 e 3, 119 Cost, nonché degli artt. 8, 12 e 16 RAGIONE_SOCIALE l.r. Calabria n. 38 del 2001, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imposizione di oneri economici era consentito al RAGIONE_SOCIALE, in quanto ente pubblico titolare di poteri autoritativi, volti alla gestione del territorio in senso lato, mentre invece avrebbe dovuto considerare che non vi era alcun fondamento legislativo del potere di imporre un onere economico (inquadrabile come tributo) selle compravendite immobiliari c oncernenti i beni ricadenti nell’ambito territoriale di competenza dell’ente.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza si evince che il giudizio di appello è stato interrotto a seguito dell’estinzione del RAGIONE_SOCIALE, le cui funzioni e i suoi rapporti sono stati assunti dal RAGIONE_SOCIALE che, a seguito RAGIONE_SOCIALE interruzione del processo, ha proceduto alla riassunzione dello stesso.
Tale circostanza non è stata contestata nel corso del giudizio di gravame né è stata motivo di doglianza nel presente giudizio di legittimita, proposto avverso una sentenza che è stata pronunciata dalla Corte d’appello nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha, tuttavia, proposto ricorso per cassazione con atto indirizzato e notificato, non al RAGIONE_SOCIALE, ma «al RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) P_IVA), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO a RAGIONE_SOCIALE …» .
2.2. Questa Corte ha affermato che nell ‘ ipotesi di avvenuto decesso RAGIONE_SOCIALE parte nel corso del giudizio di primo grado e di partecipazione al giudizio di appello degli eredi, il ricorso per cassazione che, anziché essere indirizzato a questi ultimi, è diretto alla parte deceduta, è inammissibile perché si verifica un insanabile difetto RAGIONE_SOCIALE vocatio in ius (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5656 del 08/06/1999).
Nella stessa ottica, questa stessa Corte ha ritenuto che, qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell’altra parte attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l’atto di appello, in virtù dell’art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte originaria e senza cha abbia rilievo, in senso contrario, la circostanza per la quale nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome RAGIONE_SOCIALE parte deceduta (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22392 del 26/09/2017, ove è stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto dalla sentenza di secondo grado risultava il decesso RAGIONE_SOCIALE parte avvenuto nel corso del giudizio, interrotto e successivamente riassunto dagli eredi; v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 16365 del
20/08/2004; cfr. già in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 11394 del 19/12/1996).
D’altronde, qualora il decesso si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato seguito dalla costituzione degli eredi, è inammissibile l’impugnazione che venga indirizzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte deceduta, in quanto diretta contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio medesimo e, quindi, non più collegabile alla procedura in corso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009).
2.3. Ovviamente, gli stessi principi valgono per il caso di estinzione dell’ente che sia parte in giudizio , la quale determina anch’essa l’interruzione del giudizio e la necessità RAGIONE_SOCIALE riassunzione dello stesso nei confronti dell’ente che succede a quello soppresso (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9822 del 03/10/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 21/08/1996).
2.4. Nel caso di specie si è verificata tale evenienza poiché, nel corso del giudizio di appello è stata dichiarata l’ intervenuta estinzione del RAGIONE_SOCIALE , seguita dall’interruzione del processo. I l giudizio è stato, poi, riassunto dal successore del RAGIONE_SOCIALE menzionato, il RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti la Co rte d’appello ha pronunciato la sentenza qui impugnata.
Ciò nonostante, la RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ormai estinto, così formulando un’impugnazione inammissibile, in quanto indirizzata ad un soggetto non più esistente e diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata in assenza di controricorrenti.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile