Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 18148/2019
promosso da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Cosenza persona del legale rappresentante pro tempore ;
, in
intimato avverso la sentenza n. 2132/2018 della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 05/12/2018;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Cosenza otteneva dal Tribunale di Rossano l’emissione del decreto ingiuntivo n.
100/2012 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di € 134.068,97 oltre accessori, pari al 20% del prezzo del terreno a vocazione industriale, alienato all ‘ ingiunta dalla società RAGIONE_SOCIALE con l’atto di compravendita del 23/09/2009, e richiesta dal ricorrente ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sulla localizzazione delle attività produttive (di seguito, RAP) promulgato dal Comitato Direttivo del Consorzio medesimo.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), formulando eccezioni pregiudiziali e deducendo, nel merito, l’inapplicabilità del menzionato Regolamento, oltre alla mancanza dei requisiti di esigibilità e liquidità del credito.
Costituitosi il Consorzio, il Tribunale accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, affermando che la pretesa creditoria era priva di copertura legislativa, poiché dal quadro normativo si evinceva che il Consorzio svolgeva compiti di carattere programmatico e di diretto coinvolgimento nelle attività produttive e aveva come uniche forme di approvvigionamento quelle previste dalla legge, riconducibili ai versamenti effettuati ai partecipanti all’ente, ai contributi in conto capitale, ai finanziamenti pubblici e ai contributi annuali degli organismi partecipanti. L a previsione dell’art. 8 RAP era dunque illegittima, perché costituiva una prestazione patrimoniale a carico dei cittadini che incideva su materia coperta da riserva di legge, ai sensi degli artt. 41, comma 3, e 23 Cost.
Il Consorzio proponeva appello contro tale statuizione e, costituitasi la RAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello , con ordinanza del 26/04/2017, dichiarava l’interruzione del giudizio, il giudizio a seguito del deposito da parte del Consorzio del DPGR attestante la sua soppressione.
Con ricorso depositato il 26/07/2017, il CORAP, in qualità di ente che aveva accorpato il Consorzio, procedeva alla riassunzione del giudizio. Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con atto notificato al Consorzio RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Cosenza, recante un solo motivo di impugnazione.
Nessuno si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 41, commi 2 e 3, 117, commi 2 e 3, 119 Cost, nonché degli artt. 8, 12 e 16 della l.r. Calabria n. 38 del 2001, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imposizione di oneri economici era consentito al Consorzio, in quanto ente pubblico titolare di poteri autoritativi, volti alla gestione del territorio in senso lato, mentre invece avrebbe dovuto considerare che non vi era alcun fondamento legislativo del potere di imporre un onere economico (inquadrabile come tributo) selle compravendite immobiliari c oncernenti i beni ricadenti nell’ambito territoriale di competenza dell’ente.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Dalla lettura della sentenza si evince che il giudizio di appello è stato interrotto a seguito dell’estinzione del Consorzio per lo RAGIONE_SOCIALE Industriale della Provincia di Cosenza, le cui funzioni e i suoi rapporti sono stati assunti dal CORAP che, a seguito della interruzione del processo, ha proceduto alla riassunzione dello stesso.
Tale circostanza non è stata contestata nel corso del giudizio di gravame né è stata motivo di doglianza nel presente giudizio di legittimita, proposto avverso una sentenza che è stata pronunciata dalla Corte d’appello nei confronti del CORAP.
La RAGIONE_SOCIALE ha, tuttavia, proposto ricorso per cassazione con atto indirizzato e notificato, non al CORAP, ma «al Consorzio RAGIONE_SOCIALE Provincia di Cosenza (P. IVA P_IVA C.F. P_IVA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME a Cosenza …» .
2.2. Questa Corte ha affermato che nell ‘ ipotesi di avvenuto decesso della parte nel corso del giudizio di primo grado e di partecipazione al giudizio di appello degli eredi, il ricorso per cassazione che, anziché essere indirizzato a questi ultimi, è diretto alla parte deceduta, è inammissibile perché si verifica un insanabile difetto della vocatio in ius (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5656 del 08/06/1999).
Nella stessa ottica, questa stessa Corte ha ritenuto che, qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell’altra parte attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l’atto di appello, in virtù dell’art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria e senza cha abbia rilievo, in senso contrario, la circostanza per la quale nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22392 del 26/09/2017, ove è stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto dalla sentenza di secondo grado risultava il decesso della parte avvenuto nel corso del giudizio, interrotto e successivamente riassunto dagli eredi; v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 16365 del
20/08/2004; cfr. già in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 11394 del 19/12/1996).
D’altronde, qualora il decesso si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato seguito dalla costituzione degli eredi, è inammissibile l’impugnazione che venga indirizzata nei confronti della parte deceduta, in quanto diretta contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio medesimo e, quindi, non più collegabile alla procedura in corso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009).
2.3. Ovviamente, gli stessi principi valgono per il caso di estinzione dell’ente che sia parte in giudizio , la quale determina anch’essa l’interruzione del giudizio e la necessità della riassunzione dello stesso nei confronti dell’ente che succede a quello soppresso (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9822 del 03/10/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 21/08/1996).
2.4. Nel caso di specie si è verificata tale evenienza poiché, nel corso del giudizio di appello è stata dichiarata l’ intervenuta estinzione del Consorzio , seguita dall’interruzione del processo. I l giudizio è stato, poi, riassunto dal successore del Consorzio menzionato, il CORAP, nei cui confronti la Co rte d’appello ha pronunciato la sentenza qui impugnata.
Ciò nonostante, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Consorzio ormai estinto, così formulando un’impugnazione inammissibile, in quanto indirizzata ad un soggetto non più esistente e diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata in assenza di controricorrenti.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile