Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1100 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 33150/2018
promosso da
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente in via principale –
contro
Comune di Napoli , in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio associato Leone, rappresentato e difeso NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale avverso la sentenza n. 1710/2018 della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 16/04/2018, resa nel procedimento R.G.N. 01163/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte della Procura generale della Repubblica, nella persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto pronunciarsi l’ inammissibilità ed in via di subordine il rigetto del ricorso principale, con accoglimento del ricorso incidentale;
letti gli atti del procedimento in epigrafe e sentita la relazione della cons. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Convenzione del 05/03/1990, modificata con atto aggiuntivo del 25/02/1997, il Comune di Napoli ha affidato in concessione alla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE la progettazione, costruzione e gestione di tre parcheggi, compreso il ‘ INDIRIZZO ‘ di complessivi 673 posti auto, i cui lavori dovevano avere inizio il 15/05/2001 e terminare il 15/05/2004.
L ‘art. 31 della Convenzione e l’art. 7 dell’atto aggiuntivo prevedevano – per il caso di impossibilità di realizzazione anche di uno solo dei tre parcheggi, dovuto a cause non imputabili alla concessionaria -che il Comune avrebbe dovuto rimborsare a quest’ultima le spese sostenute ed offrire un’area sostitutiva nella stessa zona avente le medesime caratteristiche, fermo restando che, qualora ciò non fosse stato possibile, avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo pari al risultato economico non conseguito.
Nella specie, era accaduto che la concessionaria aveva potuto costruire il ‘INDIRIZZO‘ con 238 posti auto in meno, rispetto ai 673 previsti nel progetto originario, e il Comune di Napoli non aveva offerto alcuna indennità alla RAGIONE_SOCIALE.
Con atto notificato il 27/12/2012 la RAGIONE_SOCIALE ha instaurato il giudizio arbitrale, previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 della Convenzione, affinché il Comune venisse
condannato al pagamento a titolo di rimborso spese, indennizzi e danni, diretti ed indiretti, dell’importo complessivo di € 28.361.728,51.
Il Collegio arbitrale, con lodo depositato il 23/10/2014, ha parzialmente accolto la domanda della RAGIONE_SOCIALE e ha condannato il Comune al pagamento di € 8.414.518,47 a titolo di indennizzo ex art. 31 della Convenzione e di €114.680,00 per i costi di progettazione.
In particolare, il Collegio arbitrale ha ritenuto che il motivo per il quale non era stato possibile realizzare il INDIRIZZO con i 673 posti auto previsti dal progetto originario doveva rinvenirsi nell’intervenuta adozione del nuovo PRG di Napoli, nel periodo intercorrente tra la stipula della Convenzione e la data di inizio dei lavori, e doveva pertanto ritenersi imputabile al Comune, senza che avesse rilievo il tardivo inizio dei lavori da parte della Napoletana RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune di Napoli ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello di Napoli, la quale, in parziale accoglimento dell’impugnazione , ha dichiarato nullo il lodo nella parte in cui ha accolto la richiesta di condanna del Comune al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE dell’indennizzo per la mancata realizzazione dei posti auto e, rigettata anche tale domanda, ha condannato il Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, la C orte d’appello ha affermato che non poteva ritenersi che le modifiche al PRG, intervenute con la delibera consiliare del 19/02/2001, fossero il motivo dell’impossibilità della realizzazione dell’opera secondo le originarie previsioni, poiché dall’adozione del PRG discendevano solo misure di salvaguardia a contenuto inibitorio, applicabili alle domande di permesso di costruire presentate dopo l’adozione del PRG e a quelle ancora pendenti, mentre , nel caso di
specie, il progetto era stato già approvato con delibera della Giunta Municipale n. 1598/1999 e la modifica del PRG era stata approvata da parte della Regione Campania soltanto nel giugno 2004, con la conseguenza che, se la RAGIONE_SOCIALE avesse iniziato per tempo i lavori, per i quali la delibera della Giunta municipale n. 1598/1999 aveva stabilito l’inizio dei lavori entro il 15/05/2001 e la loro ultimazione entro il 15/05/2004, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a realizzare i posti auto previsti, mentre invece aveva depositato il progetto strutturale ed esecutivo per la realizzazione del parcheggio in questione solo il 17/06/2005.
Secondo la Corte di merito, il Collegio arbitrale aveva, peraltro, violato le regole di riparto dell’onere della prova, perché non aveva considerato che spettava alla RAGIONE_SOCIALE dimostrare di avere diritto all’indennizzo, e cioè fornire la prova che la predetta impossibilità di realizzare l’opera secondo il progetto originario non fosse dipesa da cause a lei non imputabili, mentre tale prova non era stata fornita, risultando, anzi, che l’esecuzione della sua prestazione in termini più puntuali e diligenti avrebbe determinato la possibilità per la stessa di eseguire il progetto originario.
Avverso la sentenza della C orte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il Comune di Napoli si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
La Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n. 1902 del 1952 e de ll’art. 31, co mma 11, della l. n. 1150 del 1942, trasfusi negli artt. 12
e 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché degli artt. 1362 e 1372 c.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti , ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c..
In particolare, la ricorrente ha ritenuto che la Corte d’appello ha assunto una decisione viziata laddove, omettendo di considerare che l’art. 6 della Convenzione prevedeva espressamente il rilascio della concessione edilizia in favore della RAGIONE_SOCIALE ed equiparando tale atto a quello di approvazione del progetto, non ha valutato che la causa ostativa alla realizzazione dell’opera secondo il progetto originario era imputabile al Comune, perché derivava dal mancato rilascio del permesso di costruire in favore della c oncessionaria a causa dell’adozione della modifica del PRG del 19/02/2001.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avverso la parte della sentenza della Corte di a ppello in cui, governando le spese dell’intero giudizio, il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonostante l’integrale accoglimento della sua impugnazione.
Il motivo di ricorso principale è inammissibile con riferimento ad entrambi i profili di censura.
3.1. Come sopra evidenziato, la Corte di appello ha ritenuto di escludere che l’impossibilità di realizzare il parcheggio con tutti i posti auto previsti nella Convenzione fosse addebitabile al Comune di Napoli, che il 19/02/2001 aveva adottato le modifiche al PRG, approvate dalla Regione Campania nel mese di giugno 2004, in ragione del fatto che il progetto di tale opera era stato già approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 1598 del 1999, la quale aveva anche stabilito l’inizio dei lavori entro il 15/05/2001 e la loro u ltimazione entro il
15/05/2004, mentre invece la concessionaria aveva presentato il progetto strutturale ed esecutivo del parcheggio solo il 17 giugno 2005. Secondo la Corte territoriale, infatti, se la concessionaria avesse rispettato i tempi previsti, avrebbe potuto finire l’opera prima dell’approvazione del nuovo PRG , senza che potessero operare le ‘misure di salvaguardia’, scattate per l’effetto dell’adozione del nuovo PRG, prima dell’approvazione regionale dello stesso .
3.2. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha errato nel ritenere che l’approvazione del progetto con la deliberazione della Giunta municipale n. 1598 del 1999 rendesse superflua la richiesta della concessione edilizia da parte della RAGIONE_SOCIALE, mentre così non era, come si evinceva chiaramente dal tenore dell’art. 6 della Convenzione, non modificato sul punto dall’acco rdo successivo, perché in tale Convenzione era espressamente previsto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto richiedere tale concessione e, pertanto, operava il limite dato dalle misure di salvaguardia, che rendeva impossibile realizzare il parcheggio con il numero dei posti auto previsti nella Convenzione, per fatto non imputabile alla concessionaria ma, piuttosto, al Comune.
Nel formulare il motivo di censura, tuttavia, parte ricorrente non ha dedotto di avere prospettato tale questione – relativa, si ribadisce, alla previsione in Convenzione della necessità di richiedere comunque la concessione edilizia da parte della concessionaria -mentre tale allegazione era necessaria per escludere la novità della stessa, che non si fonda sulla mera qualificazione giuridica di fatti acquisiti al processo, ma richiede un accertamento in fatto suscettibile di avere conseguenze giuridiche.
3.3. Come più volte affermato da questa Corte, quando una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la
proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (v. da ultimo Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto di avere prospettato la questione sopra riportata, oggetto di censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che pure presuppone un accertamento in fatto, riferito allo specifico contenuto dell’art. 6 della Convenzione stipulata dalle parti, sicché, in assenza di specifica allegazione in tal senso, la questione deve ritenersi proposta per la prima volta in sede di legittimità e, dunque, inammissibile.
3.4. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve rilevarsi che l’impugnazione è ammessa «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» ma, come sopra evidenziato, la menzionata pattuizione contenuta nella Convenzione non è stata indicata come oggetto di discussione tra le parti, perché la ricorrente non ha dedotto che di essa si sia parlato nel corso del processo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).
L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo contenuto nel controricorso.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il ricorso incidentale tardivo, proposto al giudice di legittimità oltre i termini di cui a ll’ art. 325, comma 2, ovvero di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., è inefficace quando il ricorso principale per cassazione è inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel
rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 26/03/2015).
Nel caso di specie si è verificata proprio tale ipotesi, poiché il controricorso recante il ricorso incidentale risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 06/12/2018, quando erano scaduti già i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, intervenuta il 16/04/2018.
In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza e pertanto la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Napoli.
Come precisato da questa Corte, infatti, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018).
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dal Comune di Napoli, che liquida in € 20.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi , oltre accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione