Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20387/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, rappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1647 dell’11/4/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Nola avverso l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 712019/478999 notificato dall’RAGIONE_SOCIALE il 10 dicembre 2019; contestava la legittimità dell’atto per mancanza del titolo esecutivo e per intervenuta prescrizione del credito (relativo a debiti IRPEF degli anni 1992 e 1993), lamentando la mancata notifica (asseritamente eseguita il 10 gennaio 2002) della cartella di pagamento n. 0712001523302029, unico atto interruttivo della prescrizione.
-l ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si costituivano nel giudizio, contestando la domanda (inclusa la giurisdizione del giudice adito) e producendo documentazione attestante la notifica della cartella e di atti interruttivi successivi (tra cui proposte di compensazione del 19 giugno 2017 e un avviso di intimazione del 15 luglio 2019);
-s ospesa l’esecuzione, la COGNOME intraprendeva il giudizio di merito ;
-nel frattempo, RAGIONE_SOCIALE, con atto del 14 settembre 2020, rinunciava al pignoramento, comunicando la rinuncia il 3 ottobre 2020;
-il Tribunale di Nola, ritenuta la propria giurisdizione e sulla base della ‘ragione più liquida’, con la sentenza del 4 maggio 2022, dichiarava l’illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione decennale, nonché la nullità del pignoramento;
–RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza;
-all’appello aderiva RAGIONE_SOCIALE, mentre la COGNOME ne chiedeva il rigetto;
-l a Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1647 dell’11 aprile 2023, accoglieva i primi due motivi di appello, pronunciava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, dichiarava la giurisdizione del giudice tributario sulla legittimità della cartella, rilevava la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia al pignoramento; osservava, peraltro, che la questione della prescrizione era
già stata decisa dal giudice tributario con le sentenze, passate in giudicato, n. 124/46/2004 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (che aveva confermato la sentenza n. 725/25/2002 del 17 marzo 2003 Commissione della Tributaria Provinciale di Napoli) e n. 2988/22 del 30 marzo 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado (già Commissione Tributaria Regionale) della Campania;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-resistevano con un unico controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 22/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, si osserva che – in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso – può prescindersi dall ‘illustrazione dei motivi d’impugnazione;
-il ricorso introduttivo, complessivamente esaminato, presenta lacune così gravi da determinarne l ‘ inammissibilità per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, cod. proc. civ.;
-come statuito numerose volte da questa Corte, «Il disposto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l ‘ esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla RAGIONE_SOCIALEC. di conoscere dall ‘ atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell ‘ origine e dell ‘ oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALE posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALE reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno
giustificate, RAGIONE_SOCIALE eccezioni, RAGIONE_SOCIALE difese e RAGIONE_SOCIALE deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALE difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.» (Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352, Rv. 669797-01);
-innanzitutto, pur trattandosi di opposizione ad esecuzione presso terzi (come afferma la ricorrente in plurimi passaggi dell’atto introduttivo), rispetto alla quale vi è litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, in violazione del l’art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, cod. proc. civ. il ricorso è lacunoso, perché nella ricostruzione della vicenda processuale omette di specificare se il terzo pignorato ha mai preso parte al giudizio e, comunque, di indicarne anche sommariamente le generalità (così precludendo a questa Corte di adottare un provvedimento di integrazione del contraddittorio in sede di legittimità o, in alternativa, di cassazione con rinvio al giudice di merito per la ripetizione del processo a contraddittorio integro);
-si ribadisce, dunque, che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde . (In applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).» (Cass. Sez. 3, 14/09/2023, n. 26562, Rv. 668669-01);
-inoltre, è gravemente carente l’esposizione di fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) che sono rilevanti per la decisione, dato che
la ricostruzione del processo è stata interamente affidata alla trascrizione della sentenza d’appello, rispetto alla quale, però, la ricorrente fornisce elementi contrastanti: infatti, dalla pronuncia d’appello emerge che la COGNOME aveva avuto conoscenz a della cartella di pagamento soltanto dall’acquisizione di un estratto di ruolo (implicitamente riconoscendo l’avvenuta notificazione della cartella), mentre la ricorrente sostiene «Nell’atto riassuntivo del giudizio l’opponente precisava che non vi era c ontestazione sulla notifica della cartella e veniva ribadito che oggetto della domanda era anche l’accertamento che i crediti azionati erano prescritti»;
-manca, nella sostanza, una chiara illustrazione degli originari motivi del ricorso e l’esposizione di coordinate necessarie ai fini dell’esame RAGIONE_SOCIALE censure: infatti, non è consentito modificare la causa petendi del ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. al momento dell’introduzione del giudizio di merito (e, dunque, si rivela essenziale la loro specifica individuazione) e il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario dipende -secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (richiamata nella pronuncia impugnata) -dalla contestazione circa l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 (la quale non segna affatto l’inizio dell’esecuzione forzata ‘esattoriale’ , essendo ad essa prodromica);
-i nfine, a fronte del rilievo della Corte d’appello sulla formazione di un giudicato esterno («La tesi dell’opponente di assoluta assenza di notifiche precedenti il pignoramento è stata immediatamente contestata dalle Agenzie che, oltre ad avere documentato un giudizio tributario in eadem re , hanno anche prodotto atti d’interruzione del corso della prescrizione che il primo giudice ha completamente omesso di esaminare e la cui valutazione è stata fatta dalla Corte Tributaria, precedentemente adita, con una statuizione la cui definitività si è conseguita recentemente (si tratta della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Campania -già Commissione Tributaria Regionale) del 26 novembre 2021, depositata il 30 marzo
2022.»), la contestazione della ricorrente avrebbe dovuto riportare il contenuto della decisione richiamata dal giudice d’appello e confutarne le conclusioni; nel caso, invece, l’esposizione è lacunosa e il motivo risulta apodittico e generico;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione all’effettivo valore della co ntroversia), nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 13.900,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)