Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31773 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19356/2021 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, appartenente all’associazione professionale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona dei Consiglieri Delegati AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. (alla quale si è fusa per incorporazione RAGIONE_SOCIALE), a sua volta mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 5/2021, della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata in data 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
28/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE proposero opposizione al decreto ingiuntivo n. 2017 del 2012 del Tribunale di Parma, provvisoriamente esecutivo, emesso nei loro confronti, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di € 77.692,75, oltre interessi e spese di lite, derivante da saldo passivo per apertura di credito in conto corrente e rate insolute di mutuo chirografario. Ne chiesero la revoca, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ed il rigetto dell’avversa pretesa eccependo, tra l’altro: i ) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio, per avere agito quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE senza tuttavia fornire prova del mandato ricevuto; ii ) che il menzionato decreto era stato emesso contro NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, soggetti diversi da essi opponenti, e che la sua notifica era stata effettuata, tra gli altri, alla RAGIONE_SOCIALE; iii ) che non vi era prova dell’esistenza del credito così azionato, né della sua entità, dal momento che la banca creditrice mai aveva agito per la risoluzione né per l’adempimento dei contratti con essi opponenti e neppure si evincevano i criteri utilizzati per la quantificazione dell’importo da essa richiesto.
Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, che contestò gli assunti di controparte concludendo per il loro rigetto perché infondati, l’adito tribunale, con sentenza del 9 maggio 2017, n. 670, rigettò quell’opposizione ritenendo che: i ) nessun difetto di legittimazione attiva era ravvisabile in capo all’originaria parte opposta, la quale aveva dichiarato e provato di agire quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ed aveva formulato la propria domanda di pagamento nei confronti dei debitori di ques t’ultima; ii ) del tutto
infondata era altresì l’eccezione relativa alle inesattezze circa il nominativo delle persone fisiche e della società opponenti, rispetto alle quali rimarcò che apposito provvedimento di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo era stato emesso dal tribunale e la sua conoscenza non era stata contestata dagli opponenti, i quali avevano correttamente inteso quell’ingiunzione come testimoniato dall’opposizione da essi spiegata non al solo fine di far valere l’errore, bensì sulla base di argomentaz ioni di merito in fatto e in diritto. L’errore materiale, peraltro, era talmente evidente che nessun dubbio poteva seriamente essere sollevato in ordine all’individuazione delle persone dei debitori, anche alla luce dei documenti agli atti; iii ) quanto ai rimanenti motivi di opposizione, si trattava di contestazioni generiche e del tutto sfornite di prova.
Il gravame promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 gennaio 2021, n. 5, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, ivi rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito originariamente azionato.
Quella corte ne considerò: i ) infondato il primo motivo, concernente l’erronea indicazione, nel decreto ingiuntivo, dei nominativi degli ingiunti e la non conoscenza, da parte di questi ultimi, del provvedimento di correzione dell’errore materiale, per omessa notifica ex art. 121 disp. att. cod. proc. civ. dell’ordinanza di correzione. Opinò, in proposito, che gli stessi si erano costituiti difendendosi nel merito, affermando di aver prestato garanzia per la società debitrice principale ed omettendo di provare quale vulnus al loro diritto di difesa ne era concretamente derivato, ovvero che cosa le errate indicazioni in ricorso e/o decreto e/o notifica – la cui funzione era quella di consentire eventuali gravami – aveva loro impedito od ostacolato; ii ) infondato il secondo motivo, con il quale gli appellanti avevano eccepito la mancata ammissione delle richieste istruttorie al fine di chiarire ogni dubbio sul quantum in ordine alle somme richieste come indicate nel menzionato decreto. Ritenne quel motivo, « come le deduzioni di primo grado, generico ed esplorativo », essendo sufficienti i documenti prodotti innanzi al tribunale
dall’Istituto di credito al fine di provare l’effettiva revoca, da parte della banca, dei rapporti e la costituzione in mora dei debitori, nonché l’indicazione, nel ricorso monitorio, del dovuto in relazione al mutuo. Quanto, infine, all’eccezione riguarda nte gli interessi applicati asseritamente in modo illegittimo, rimarcò che la stessa era stata supportata solamente dalla generica allegazione di un’eccessiva ‘ lievitazione del credito ‘ in un ristretto arco temporale, circostanza che rendeva del tutto esplorativa la c.t.u. contabile richiesta.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE (qualificatasi cessionaria del credito de quo da parte di RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. (alla quale si è fusa per incorporazione RAGIONE_SOCIALE), a propria volta mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva il Collegio che l’odierno ricorso del COGNOME reca le seguenti, testuali conclusioni ( cfr. pag. 14-15): « Voglia l’Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento dei motivi suesposti, cassare parzialmente, con o senza rinvio, la sentenza n. 5/2021 depositata il 4 gennaio 2021, resa nella causa n. 2767/2017 R.G. – Corte d’Appello di Bologna, Sez. III Civile per violazione dell’art. 360, n. 3 -5 c.p.c., in relazione agli artt. 121 disp. att. c.p.c., 644 c.p., 1815 c.c., 61 c.p.c., e comunque in relazione alla disciplina sull’anatocismo bancario, provvedendo ad ogni declaratoria sull’illegittimità della sentenza gra vata, laddove assume ‘l’assenza di revoca dei rapporti e di costituzione in mora è poi per tabulas smentita dal doc. 6 del monitorio (lettera di chiusura del c/c e di messa in mora del 29.11.2011); mentre l’erronea indicazione in ricorso per d.i. del dovuto in relazione al mutuo (con totale però congruente) emerge pure per tabulas dai doc. 4 bis del monitorio e 6 della banca in sede di opposizione’; ‘l’eccezione di interessi illegittimamente applicati è stata supportata solo dalla generica allegazione di un eccessiva “lievitazione del credito” in un ristretto arco temporale; il che
rende in effetti del tutto esplorativa la CTU contabile richiesta. Anche l’esame del merito del credito va quindi positivamente concluso, e il d.i. ne rimane confermato! Il gravame va in fine rigettato, ogni altra questione assorbita. Le spese del grado seguono di nuovo la soccombenza (valori inferiori a quelli medi, stante la non eccessiva complessità della fase, esclusa la fase istruttoria) e si liquidano in dispositivo. Raddoppio del CU’ Si formula espressa riserva di integrazione con deposito di motivi aggiunti ».
Nel corpo del ricorso si legge, tra l’altro ( cfr . pag. 8 e ss.), che le domande dal primo formulate in sede di gravame (« in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 670/17 emessa dal Tribunale di Parma, , per la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora , come nella narrativa di cui sopra meglio argomentati; in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 670/17 em essa dal Tribunale di Parma, e in accoglimento dei motivi di impugnazione: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli odierni appellanti; dichiarare inesistente, nullo, annullabile o come meglio e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in premessa; in subordine accertare e dichiarare l’esatta quantificazione del dovuto ricalcolando il quantum, da verificare mediante CTU contabile -richiesta ma non ammessa nel giudizio di primo grado -volta ad accertare la reale entità dell’eventuale debito dei sig.ri COGNOME e COGNOME nei confronti dell’appellata o chi per essa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IRAGIONE_SOCIALEVRAGIONE_SOCIALEA., CRAGIONE_SOCIALE e spese generali, del primo e del secondo grado di giudizio da distrarre ai sottoscritti difensori antistatari. In via istruttoria, l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: CTU contabile volta ad acce rtare la reale entità dell’eventuale debito dei sig.ri COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME confronti dell’appellata o chi per essa ») « trovavano fondamento per le ragioni articolate nel gravame, al quale ci si riporta integralmente e, comunque, riportate di seguito e costituenti altrettanti motivi »:
I) «Sugli errori riportati nel decreto ingiuntivo notificato – difetto di legittimazione passiva. Nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio gli odierni appellanti contestavano come i destinatari dell’ingiunzione di pagamento fossero soggetti differenti rispetto al sig. COGNOME NOME, sig.ra COGNOME NOME e alla società RAGIONE_SOCIALE Nelle more del giudizio le parti tornavano a rimarcare le proprie eccezioni e, in particolare, si evidenziava come (per stessa ammissione di controparte) vi fossero diversi errori materiali che rappresentavano dei meri errori materiali di poco conto e, quindi, non idonei ad inficiare l’ingiunzione. Nello specifico l’opposta società dava atto dell’avvenuto procedimento di correzione. Tuttavia anche l’asserita avvenuta correzione non può sopperire agli errori. Difatti, in caso di correzione, agli ingiunti deve essere notificato il provvedimento emendato dovendosi l’ordinanza di correzione notificare unitamente all’originario provvedimento affetto da errore (cfr. art. 121 disp. Att. Cpc). La notifica dell’ordinanza di correzione non è mai avvenuta nel caso di specie avendo, gli appellanti, ricevuto unicamente l’atto non corretto. . Per quanto detto appare totalmente infondato quanto riportato in sentenza sul punto: ‘Del tutto infondata è altresì l’eccezione relativa alle inesattezze circa il nominativo delle persone fisiche e della RAGIONE_SOCIALE odierni opponenti, rispetto alle quali è sufficiente rimarcare che apposito provvedimento di correzione di errore materiale del DI è stato emesso dal Tribunale e la sua conoscenza non è contestata dagli opponenti’». . Gli errori del decreto ingiuntivo, oltre a far sorgere dubbi sulla legittimazione passiva, hanno provocato anche un evidente problema nella verifica del quantum richiesto da controparte. Nel decreto ingiuntivo, infatti, veniva richiesto il pagamento di € 77.692,75 assumendosi dovuti € 60.412,89 e € 12.279,75, la cui somma, però, equivale a € 72.692,75. Anche su tale punto controparte invoca l’ errore materiale. Nel corso del procedimento di primo grado gli appellanti hanno più volte evidenziato come il presunto errore di calcolo abbia inficiato il decreto ingiuntivo poiché pronunciato su dati di fatto errati. E, come se non bastasse, ogni tentativo operato da controparte finalizzato a giustificare l’errore ha ancor più ad una confusione che, invece di chiarire la circostanza, ha reso
sempre più dubbia l’esattezza del credito richiesto. Oltretutto gli odierni appellanti eccepivano negli atti di causa del primo grado di giudizio come fosse palese l’applicazione di interessi abnormi, considerato il raddoppio della somma capitale in soli tre anni ».
« II. Sulla mancata ammissione delle richieste istruttorie. Proprio in virtù di quanto detto nel precedente punto gli odierni appellanti chiedevano CTU contabile finalizzata ad accertare ‘la reale entità del complessivo credito azionato; nonché il reale tasso di interesse applicato e la correttezza (o non correttezza) delle modalità di capitalizzazione degli interessi medesimi’. Tale richiesta appariva fondamentale per dirimere diverse questioni sorte circa la quantificazione del reale dovuto. La CTU avrebbe chiarito innanzi tutto l’esatto dare/avere tra le parti che, nonostante il titolo esecutivo e gli sforzi di controparte, non è mai stato ben specificato e, inoltre, avrebbe permesso di verificare l’applicazione dei tassi di interesse che, considerata la l ievitazione del credito, si presumono illegittimi ».
« III. Sulla sospensione dell’efficacia esecutiva. Da ultimo, e non certo per ordine di importanza, preme evidenziare come nel caso di specie si ritiene sussista, senza dubbio alcuno, il requisito del fumus boni juris, richiesto dalla legge e necessario ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame. ».
Si assume, inoltre, che « La Sentenza va cassata per l’ulteriore seguente motivo: omesso esame elemento decisivo per la decisione della controversia, ovvero, alternativamente e conseguente motivazione apparente. Pur dedotta (e manifesta ictu oculi) l’applicazione da parte della mutuante di interessi superiori a quelli legali per effetto dell’anatocismo, tali da oltrepassare il tasso soglia e, quindi, risultare usurari e, per l’effetto non dovuti, nella misura effettivamente da meglio quantificarsi attraverso l’unico mezzo istruttorio possibile e contemplato dall’ordinamento, ovvero l’espletamento di CTU, tanto il Giudice di primo grado, così come quello dell’appello ha, sul punto, ritenuto che: ‘…Infine, l’eccezione di interessi illegittimamente applicati è stata supportata solo dalla generica allegazione di un eccessiva “lievitazione del credito” in un ristretto arco temporale; il che
rende in effetti del tutto esplorativa la CTU contabile richiesta. Anche l’esame del merito del credito va quindi positivamente concluso, e il d.i. ne rimane confermato’ ». Si sostiene che, « secondo un risalente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, affermatosi anteriormente alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (operata con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), in caso di richiesta di una consulenza tecnica di ufficio, laddove questa risul ti l’unico possibile mezzo di accertamento e/o di valutazione sul piano tecnico dei fatti allegati dalla parte, la sentenza che si limiti a rigettare la richiesta con l’affermazione che i fatti in questione devono essere provati dalla parte che li allega è viziata sul piano della motivazione ‘. Dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si è affermato che in siffatta situazione sussiste comunque il vizio indicato nella nuova formulazione della disposizione, se il rigetto dell’istanza probatori a si risolva nell’omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e controverso, ovvero laddove esso sia fondato su motivazione apparente o perplessa, di modo che resti preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravant e. Questo il principio, in via generale, di fatto enucleato da Codesta stessa Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27574/2017. Ne deriva, inequivocabilmente che, anche nel caso di specie, il Giudicante avrebbe dovuto assecondare la richiesta, formulata sin dal primo grado e, successivamente, reiterata in appello, posto che, tutt’altro che ‘esplorativa’, la consulenza contabile risultava e risulta ad oggi l’unico mezzo rivolto a confermare, precisandone l’entità, l’applicazione di tasso superiore a quello previsto dalla legge in danno dell’opponente, con ogni conseguenza derivante dalla conferma dell’inizio e prosecuzione di un procedimento monitorio del tutto illegittimo, siccome emesso al lordo di interessi non dovute e, dunque, in sintesi, per una somma complessiva certamente superiore a quella eventualmente dovuta e, per questo, tale da inficiare il provvedimento di ingiunzione ».
Tanto premesso, l’odierno ricorso deve considerarsi manifestamente inammissibile, nel suo complesso, alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
2.1. Innanzitutto, perché tutte le censure ivi formulate, trovando supporto nelle domande articolate in sede di gravame e nelle ragioni lì svolte (come specificamente si legge a pag. 8 del ricorso), non appaiono rispettose di quanto chiarito, del tutto condivisibilmente, da Cass. n. 21563 del 2022 ( cfr . pag. 8 e ss. della motivazione), da Cass. n. 35782 del 2023 ( cfr. pag. 41 e ss. della motivazione), da Cass. n. 25495 del 2024 ( cfr. pag. 7-8 della motivazione), da Cass. n. 26871 del 2024 ( cfr. pag. 11-12 della motivazione) e da Cass. n. 19277 del 2025 ( cfr . pag. 16 e ss. della motivazione), a tenore delle quali « l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione” , ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l’effettivo “decisum” che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione “è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”, sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘non motivo’, è espressamente
sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01) ».
A tanto deve aggiungersi, peraltro, che la corte felsinea, scrutinando il secondo motivo di gravame riguardante il merito, lo ha considerato, « come le deduzioni di primo grado, generico ed esplorativo », essendo sufficienti i documenti prodotti innanzi al tribunale dall’Istituto di credito al fine di provare l’effettiva revoca, da parte della banca, dei rapporti e la costituzione in mora dei debitori, nonché l’indicazione, nel ricorso monitorio, del dov uto in relazione al mutuo. Si è al cospetto, dunque, di un rilievo di sostanziale inammissibilità del motivo di appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., rimasto non impugnato, sicché va ricordato, che, come si desume da Cass. n. 24550 del 2023 e Cass. n. 26525 del 2025, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della dichiarazione di sua inammissibilità da parte del giudice del gravame, attinga direttamente il merito, senza censurare l’ error in procedendo in cui questi sarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito della censura mosse con l’atto di appello, determina l’inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell’interesse della parte a far valere in sede di legittimità l’eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, della decisione impugnata.
2.2. In secondo luogo, perché tutte le medesime censure prospettano (stanti le riportate conclusioni del ricorso) genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex aliis , anche
nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 26525, 8671, 3284 e 2115 del 2025; Cass. nn. 33778, 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione ( cfr . Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018). È sicuramente vero, peraltro, che, « In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati » ( cfr ., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nelle censure come oggi formulate in ricorso, le quali, per come concretamente argomentate, non consentono di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, motivazionali e di violazione di legge, in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
2.3. In terzo luogo, perché quelle stesse censure, laddove le si voglia intendere prospettate in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., trascurano completamente che: i ) avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente, e da NOME COGNOME, con citazione notificata il 22 settembre 2017, come emerge dalla pagina 12 del controricorso. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di pr imo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr . Cass. n. 26525 del 2025; Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus ; ii ) le specifiche modalità di deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ove pure si volesse fare riferimento ad esso) -nel testo modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 4 gennaio 2021 -come stabilite da Cass., SU, n. 8053 del 2014, a tenore della quale, tra l’altro, la parte così ricorrente deve indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 2115 del 2025). Né, peraltro, tengono conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la menzionata disposizione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022).
2.4. In quarto luogo, le medesime censure, laddove le si voglia intendere prospettate in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mostrano di non considerare minimamente che il vizio di cui all’appena citata norma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della
lamentata violazione ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, « in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. e multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025; Cass. nn. 28390, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. n. 20895 del
2025; Cass. n. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017). Argomentazioni, queste, che privano di qualsivoglia fondatezza la pretesa ( cfr . il quarto motivo) di considerare come meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata, la quale, invece, ha valutato gli atti e motivato in modo assolutamente coerente, dovendo qui solo ribadirsi che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671, 20895 e 26724 del 2025). In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, « Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso
manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.) ».
2.5. Infine, resta solo da aggiungere: i ) con specifico riguardo al secondo motivo, che la corte di merito ha motivato il giudizio di inammissibilità della invocata c.t.u. contabile (« l’eccezione di interessi illegittimamente applicati è stata supportata solo dalla generica allegazione di un’eccessiva ‘lievitazione del credito’ in un ristretto arco temporale; il che rende, in effetti, del tutto esplorativa la c.t.u. contabile richiesta ». Cfr . pag. 5 della sentenza impugnata). Tanto premesso, va ricordato che, come ribadito da Cass. n. 25281 del 2023, « il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 7472 del 2017), e dunque, se del caso, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348 -ter , ultimo comma, c.p.c. e, adesso, dall’art. 360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022 ». Poiché, come si è già riferito, la fattispecie di doppia conforme in punto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. n. 7724 del 2022), è fin troppo evidente che ogni censura al riguardo risulta in questa sede irrimediabilmente preclusa; ii ) relativamente al terzo motivo, che, giusta l’art. 373, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022), la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento innanzi ad essa impugnato, spettando tale potere, in via esclusiva, al giudice che ha adottato quest’ultimo.
4. In conclusione, l’odierno ricorso promosso da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p ari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME