Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9769 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9769 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19755/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -in liquidazione coatta amministrativa -in persona dei Commissari liquidatori, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1309/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Rilevato che
Il Tribunale di Rovigo -pronunciandosi su due giudizi riuniti, introdotti dalla RAGIONE_SOCIALE, società di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE investimento RAGIONE_SOCIALE, la quale, deducendo di avere concluso un contratto di locazione con la RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale quest’ultima si era resa inadempiente, aveva convenuto in giudizio la conduttrice chiedendo il pagamento dei canoni scaduti ed intimando lo sfratto per morosità -condannava la convenuta ‹‹al pagamento dell’importo complessivo di euro 3.518.873,47 a titolo di canoni non corrisposti, oltre ai canoni successivi maturandi e oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ›› , previo rigetto della pretesa avvenuta risoluzione del contratto di locazione -per mutuo consenso -a far data dal 5 febbraio 2008, opposta dalla conduttrice.
La sentenza, impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Venezia.
In sintesi, per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di appello, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado, hanno escluso che il contratto di locazione potesse intendersi risolto consensualmente in data 5 febbraio 2008, sottolineando altresì che per il recesso dal contratto era necessaria la comunicazione prevista dall’art. 27, comma 8, l. n. 392/78; hanno, poi, osservato che non era dimostrata la conclusione del l’asserito contratto di property e facility management , che sembrava riconducibile solo ad un incarico generico, affidato alla conduttrice, di trovare possibili acquirenti del
compendio immobiliare locato, senza con ciò comportare che la RAGIONE_SOCIALE potesse godere direttamente ed incamerare in proprio ogni ricavo (da sublocazione) ed utilità. Hanno, in particolare, affermato che ‹‹l’eventuale incarico di property manager , quale si poteva desumere dalla documentazione prodotta, consisteva nel recepire possibili acquirenti e curare le attività per la vendita delle singole unità immobiliari, ma non implicava affatto la detenzione del compendio immobiliare e, tantomeno, il godimento dei relativi frutti (detenzione e godimento che trovavano giustificazione e fondamento esclusivamente nel contratto di locazione) ›› .
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha depositato docume nti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.(ed in particolare, 1) sentenza del Tribunale di Rovigo n. 29/2020 con cui è stato dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE; 2) ricorso per domanda di ammissione al passivo in data 12 gennaio 2021, proposto dalla controricorrente nei confronti del predetto Fallimento; 3) verbale e provvedimento di ammissione al relativo stato passivo, con comunicazione di esecutorietà dello stesso; 4) certificazione, resa dal Tribunale di Rovigo in data 30 gennaio 2012, di mancata proposizione di opposizioni e/o impugnazioni avverso il predetto verbale di esame e formazione dello Stato passivo; 5) istanza dei curatori del Fallimento RAGIONE_SOCIALE ‘a non riassumere il giudizio di legittimità promosso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in LCA avanti alla Suprema Corte di Cassazione avente ad
oggetto l’impugnazione della sentenza n. 1309/19 della Corte d’appello di Venezia’; con conforme autorizzazione del Giudice delegato; 6) ricorso per cassazione -introduttivo del giudizio ancora pendente dinanzi a questa Corte contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., notificato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 3 gennaio 2022; ricorso proposto avverso la sentenza n. 2682/2021 con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di RAGIONE_SOCIALE; 7) comunicazione di cancelleria notificata in data 25 ottobre 2021, relativa al deposito della sentenza della Corte di appello di Venezia, di cui sopra, (con conseguente possibile e radicale tardività e decadenza del ricorso notificato in data 3 gennaio 2022, nei termini esposti nel controricorso da RAGIONE_SOCIALE); ha, altresì, depositato memoria illustrativa e nota spese.
Considerato che
Con il primo motivo si denuncia: ‹‹ Art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c. -Motivazione apparente/omesso esame di fatto decisivo in relazione al contratto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e NOME ›› .
La ricorrente censura il passo della motivazione della sentenza gravata riportato a pag. 25 là dove la C orte d’appello ritiene non dimostrato il contratto di RAGIONE_SOCIALE , invocato a supporto della difesa svolta in grado di appello. Sostiene, al riguardo, che nell’atto introduttivo del giudizio di appello aveva evidenziato che tale contratto aveva comportato, da un lato, la necessaria caducazione del rapporto di locazione, risolto per mutuo consenso, e, dall’altro, la piena legittimazione, per essa ricorrente, a detenere il compendio immobiliare. Evidenzia, inoltre, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, vi era prova del contratto in oggetto, ampiamente dimostrato non solo nella stipula, ma anche nella sua successiva esecuzione, emergendo dall’allegato 3 al ricorso in appello
l’approvazione della proposta contrattuale da parte del c ompetente Comitato tecnico e dagli allegati 4 e 5 la concreta esecuzione dello stesso. Lamenta che una analisi più accurata dei documenti contenuti nel fascicolo processuale avrebbe consentito al giudice di merito di acclarare che tra i compensi ad essa dovuti in esecuzione del medesimo accordo vi era una quota pari al 2,5 per cento, oltre iva, dei canoni annui di locazione incassati per le attività di property management , elemento questo che provava il suo diritto di continuare ad occupare l’immobile pur a seguito della risoluzione del contratto di locazione, nonché di percepire gli emolumenti derivanti dalle attività di locazione dello stesso. Soggiunge che neppure la Corte d’appello ha preso visione del documento da cui è generato l’accordo, che prevedeva la possibilità ed il dovere per la ricorrente sia di detenere l’immobile sia di incassarne i frutti locativi ; con la conseguenza che, conferendo tale incarico, la RAGIONE_SOCIALE aveva chiaramente manifestato la inequivoca volontà di sciogliersi dal vincolo locatizio, di per sé incompatibile con l’accordo stipulato.
2. Con il secondo motivo -rubricato: art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1373 c.c. -in via subordinata, la ricorrente, assumendo che i giudici d’appello non ha nno fatto buon governo delle norme evocate, precisa che l’art. 1373 cod. civ. non pone alcuna prescrizione riguardo alla forma del recesso convenzionale, che, quale atto unilaterale recettizio, poteva essere legittimamente espresso in qualsiasi forma.
Rimarca che, con il documento n. 13 del fascicolo, costituito dal rendiconto annuale al 31 dicembre 2008, aveva comunicato alla NOME la propria intenzione di risolvere il contratto di locazione, tanto che la stessa società di RAGIONE_SOCIALE, con dichiarazione dal contenuto confessorio, aveva evidenziato di essere stata informata della volontà di non procedere oltre nel rapporto di locazione a far data dal 14
luglio 2008, anche se nel medesimo documento la RAGIONE_SOCIALE aveva manifestato l’intenzione di procedere egualmente al la richiesta dei canoni, per cui l a Corte d’appello avrebbe dovuto qualificare la volontà da essa comunicata come un valido atto di recesso, risultando indifferente che avesse continuato ad occupare materialmente i locali ed a percepire i canoni di sublocazione, essendo ciò consentito in forza del contratto di property management .
Il ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità che deriva dal complessivo difetto dell’osservanza del requisito dell’indicazione specifica degli atti su cui si fonda (cd. autosufficienza) di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. p roc. civ.
Come è stato ribadito da questa Corte, anche di recente (Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6769), perché il principio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28/12/2017, n. 31082; Cass., sez. 6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. L, 22/06/2020, n. 12191; Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso, che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 9/11/2021, n. 32673, nonché Cass., sez. L, 04/11/2021, n. 31756; Cass., sez. 6-5, 04/11/2021, n. 31590; Cass., sez. 6-5, 03/11/2021, n. 31377; Cass., sez. 6-5,
22/10/2021, n. 29667; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, Cass., sez. L, 11/01/2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, che si risolve nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo , adempimento del tutto compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU (Cass., sez. L, 03/01/2020, n. 27; Cass., sez. 6-L, 25/03/2015, n. 7455).
Anche la sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (COGNOME ed altri) ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza, osservando che tale principio è destinato a semplificare l’attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», anche se ha precisato che lo stesso principio non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa.
Ebbene, nel caso in esame, nell’illustrazione dei mezzi di ricorso la società richiama documenti -quali il contratto di property e facility management , l ‘ approvazione della proposta contrattuale (allegato n. 3 al ricorso in appello) e gli allegati nn. 4 e 5 al medesimo atto, nonché il documento n. 13 del fascicolo n. 108/09 r.g. -di cui non riporta, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto e che neppure localizza, specificando se sono stati prodotti nel presente giudizio di legittimità e dove, quindi, siano esaminabili, cosicché, già solo per questo profilo, il ricorso è inammissibile.
In ogni caso, anche se si volesse e potesse prescindere da tale assorbente rilievo e, dunque, la Corte potesse procedere all’esame dei motivi senza il conforto di ciò che il rispetto della previsione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. impone, i motivi sarebbero, comunque, inammissibili anche per le seguenti ulteriori ragioni.
4.1. La prima censura è sostanzialmente volta a sollecitare un riesame del merito, con l’intento di ribaltare accertamenti fattuali già compiuti dai giudici di appello in ordine al nuovo assetto negoziale prospettato dalla odierna ricorrente che, al fine di contrastare la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, ha eccepito la intervenuta risoluzione del contratto di locazione, per mutuo consenso, non seguita, tuttavia, dalla riconsegna del complesso immobiliare oggetto di locazione, ma connotata dal mantenimento del godimento del medesimo immobile, per effetto di un diverso accordo intercorso tra le parti (contratto di property e facility management ), con conseguente incameramento in proprio di ogni ‹‹ ricavo (da sublocazione) e utilità ›› .
La diversa ricostruzione della vicenda fattuale che la ricorrente ripropone con il primo motivo di ricorso, che si contrappone a quella operata dalla Corte territoriale, che ha, al contrario, escluso che fosse stata dimostrata l’esistenza del diverso contra tto di property e facility management , ponendo in rilievo che la documentazione offerta lasciava emergere un incarico generico alla odierna ricorrente ‹‹ di trovare possibili acquirenti del compendio immobiliare locato ›› , non è chiaramente riconducibile nel paradigma del vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Rimane, infatti, estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione che sia volta a criticare il convincimento che il giudice
si è formato in esito al materiale probatorio acquisito mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed operando il conseguente giudizio di prevalenza (Cass., sez. 3, 20/06/2016, n. 11892), dovendosi ribadire come il vizio di motivazione possa essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un ‹‹ fatto storico ›› controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia ‹‹ decisivo ›› ai fini di una diversa decisione, non essendo invece consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali già vagliati dal giudice di merito (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881). Con la conseguenza che al di fuori della ipotesi di ‹‹ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ›› , il controllo del vizio di leg ittimità rimane circoscritto alla sola verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto ‹‹ minimo costituzionale ›› richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Dovendosi escludere che, nel caso di specie, la sentenza qui impugnata incorra nella violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità, in quanto i giudici di appello, seppure sinteticamente, hanno esplicitato le ragioni che sorreggono il decisum , è del tutto evidente che la doglianza fatta valere con il motivo in esame, in quanto esclusivamente finalizzata ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, mediante il richiamo ad elementi fattuali, è preclusa nel presente giudizio di legittimità.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è, altresì, inammissibile in quanto la ricorrente, da un lato, pur facendo riferimento ad un preteso ‹‹ recesso convenzionale ›› dal contratto di locazione da essa esercitato, omette -con conseguente violazione dell’art. 366 n. 6
c.p.c., come s’è già rilevato – di trascrivere in ricorso le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti dalle quali si evincerebbe la previsione di tale facoltà, al fine di consentire a questa Corte di percepire sulla base del solo ricorso ciò che fonda la prospettazione, e, dall’altra, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che, dopo avere puntualizzato che non poteva desumersi dalla documentazione invocata la risoluzione del contratto per mutuo consenso e per fatti concludenti, rispondendo sul terzo motivo di gravame ha ritenuto corretta l’osservazione del giudice di primo grado secondo cui per il recesso era necessaria la comunicazione prevista e disciplinata dall’art. 27, comma 8, l. n. 392/78 .
Le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo di ricorso valgono, quindi, anche per il secondo motivo che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, pure tende ad un riesame della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale.
E’ da rilevare che la produzione effettuata ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e di cui si è dato conto resta irrilevante, in ragione delle rilevate cause di inammissibilità del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.362,81 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art . 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione