Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28978 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 27735/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1431/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE acquistava il 4 maggio 2005 da RAGIONE_SOCIALE un immobile in Grosseto e in relazione a tale compravendita RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, la conveniva poi davanti al Tribunale di Grosseto perché si dichiarasse la simulazione della compravendita o questa fosse dichiarata non efficace ex articolo 2901 c.c. Successivamente RAGIONE_SOCIALE intraprendeva trattativa per la vendita con un rappresentante della comunità islamica della provincia di Grosseto, in relazione alla quale però RAGIONE_SOCIALE, in nome proprio e in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, inviava una diffida formale, che conduceva a ll’abbandono della trattativa.
RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Grosseto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la condanna ai sensi dell’articolo 2043 c.c. al risarcimento dei danni che da questa vicenda le sarebbero derivati. Le convenute si costituivano resistendo.
Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale condannava le società convenute a corrispondere ad RAGIONE_SOCIALE, quale risarcimento dei danni, la somma di euro 480.000 oltre ad accessori.
Proponevano distinti appelli alla Corte d’appello di Firenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE -causa n. 1224/2017 R.G. – e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE -causa n.
1225/2017 R.G. -. La corte territoriale, con sentenza del 27 luglio 2020, accogliendo i gravami, rigettava la domanda risarcitoria dell ‘ appellata.
Quest’ultima ha proposto ricorso, articolato in due motivi, da cui si è difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 7 aprile 2023 il Presidente di Sezione delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380 bis, primo comma, c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso.
Comunicata la proposta, la ricorrente si è avvalsa della facoltà di chiedere la decisione come previsto dal secondo comma del suddetto articolo. La causa pertanto è stata inserita nel ruolo della camera di consiglio del 14 settembre 2023; la ricorrente ha depositato memoria, in cui ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.
Considerato che:
In sintesi, il primo motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., argomenta assai ampiamente (pagine 14-26) in ordine al comportamento che avrebbe tenuto RAGIONE_SOCIALE e all’ingiustizia del danno che questa avrebbe cagionato alla ricorrente; a ciò fa seguito ulteriore argomentazione sulla sussistenza o meno del nesso causale tra questo intervento di RAGIONE_SOCIALE nelle trattative e il loro negativo esito, per concludere poi a proposito di quelle che sarebbero le corrette modalità di quantificazione del danno.
Il secondo motivo – ancora sintetizzando -, presentato come in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., lamenta violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello ‘ erroneamente valutato le prove documentali ed orali acquisite nella profondità istruttoria di primo grado ‘, nonché motivazione omessa, contraddittoria e/o incoerente su un punto decisivo e discusso, sotto quest’ultimo profilo, peraltro, argomentando poi, in sostanza, che non sarebbero stati considerati ‘ molteplici ‘ punti della sentenza impugnata.
La richiesta della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 380 bis, secondo comma, c.p.c. avanzata dalla ricorrente, anche come sostenuta dalla successiva memoria, non apporta alcun elemento idoneo a contrastare quanto chiaramente illustrato nella proposta di decisione accelerata del 7 aprile 2023.
Ad avviso del Collegio, corrisponde al vero, infatti, che entrambi i motivi sono inammissibili per le ragioni indicate nella proposta, che qui si ricordano.
3.1 Il primo motivo, pur presentato come denunciante violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., in realtà offre un contenuto non corrispondente a una siffatta rubrica, in quanto, dopo il richiamo alla diffida che avrebbe impedito il buon esito della trattativa di compravendita (pagina 14 del ricorso) e a cinque righe della motivazione della impugnata sentenza (prima parte della pagina 15), si dipana ampiamente (fino a metà della pagina 19) in considerazioni di diritto astratte relative agli articoli 2043 e 1223 c.c., senza però che se ne possa rinvenire l’indicazione di come il giudice d’appello non avrebbe rispettate dette norme: non è dato quindi comprendere in che cosa consista l’erroneità della sentenza impugnata e, in ultimo esito, il motivo si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione del fatto, ben oltre quanto e come consentito dall’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.
3.2 A sua volta il secondo motivo, pur avendo nella intestazione denunciato una non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, tanto documentali quanto orali, si è visto che denuncia altresì violazione e/o applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. tra l’altro in palesemente erronea correlazione con l’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. -: tale violazione però non rispetta affatto i criteri di denuncia indicati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, a partire da Cass. 11892/2016, ribaditi espressamente (in motivazione non massimata ma espressa) da S.U. 16598/2016 e poi affermati da S.U. 20867/2020. Al contrario, si persegue, come emerge dalla premessa, una ulteriore rivalutazione dell’esito del compendio probatorio, esondando quindi anche al di fuori del vizio di cui all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. come delineato dalle Sezioni Unite nelle ben note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.
4. Le argomentazioni della memoria sono, come si è detto, del tutto inidonee a superare quanto indicato dalla proposta, giacché non replicano effettivamente alle valutazioni da essa formulate sui motivi, che il Collegio condivide pienamente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in conformità alla proposta, secondo la formula legislativa del terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c.
Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione a controparte RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 6000.
Considerata la definizione del giudizio in conformità alla proposta, che aveva evidenziato l’assoluta evidenza della inammissibilità del ricorso – in quanto diretto nella sostanza esclusivamente a perseguire un terzo grado di merito -, in applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, terzo e quarto comma c.p.c., si deve condannare la ricorrente altresì a corrispondere a controparte la somma di 6000 euro nonché a pagare una sanzione di 1000 euro a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate nella misura di € 6000 , oltre a € 6000 in forza dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. e a € 1000 quale sanzione a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 nella camera di consiglio della Terza