Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2972 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2972 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
Responsabilità circolazione stradale sul ricorso iscritto al n. 27047/2024 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME,
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 1822/2024 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere pubblicata il 3.5.2024;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.12.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 1°.9.2018 il Giudice di Pace di Teano rigettava la domanda svolta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato il 5.10.2010, al fine di essere risarcito dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 8.9.2001 in agro del Comune di Baia e Latina.
L’attore aveva esposto che , mentre era fermo nel traffico incolonnato a bordo della sua autovettura Fiat Uno TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO, era stato tamponato dall’autovettura TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO di proprietà della COGNOME e condotto da NOME COGNOME.
Rimasta contumace la COGNOME e costituitasi RAGIONE_SOCIALE al fine di contestare l’avversa pretesa, il Giudice di Pace adito rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla società.
Il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere con sentenza pubblicata il 3.5.2024 dichiarava «l’inammissibilità» dell’appello, compensando le spese del grado.
Il Tribunale osservava che, nell’indisponibilità del fascicolo d’ufficio del primo grado, vanamente richiesto all’ufficio del Giudice di Pace di Teano stante la sua chiusura, e non avendo l’appellante provveduto alla sua ricostruzione , pur autorizzata, l’impugnazione doveva essere rigettata, atteso l’onere a carico dell’appellante di produrre i documenti a suo sostegno o di attivarsi ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ.
In data 30.6.2025 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., per l’inammissibilità del ricorso, comunicata in data 2.7.2025. Con istanza depositata in data 11.9.2025 il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ‘ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2947 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116 e 169 cod. proc. civ.’
Il ricorrente riferisce: ‘ non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 8, 9 e 10 del presente atto, appare il richiamo operato dall’ Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5). L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’ Ecc. ma Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione ‘ .
Con il secondo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. , ‘ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2947 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.’
Il ricorrente afferma: ‘ non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 20, 22 e 13 del presente atto, appare il richiamo operato dall’ Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5). L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’ Ecc. ma Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione’.
I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante l’evidente connessione in relazione alla questione preliminare afferente alla dichiarata prescrizione, sono strutturati in maniera tale da rendere il ricorso inammissibile.
Il ricorrente a pagina 3 del ricorso riporta l’intestazione dei motivi con indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate da parte del giudice dell’appello , mentre a pagina 13 sotto la rubrica ‘MOTIVI DI IMPUGNAZIONE’ scrive:
quanto al primo motivo, ‘non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 8, 9 e 10 del presente atto, appare il richiamo operato dall’ Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5). L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’ Ecc. ma Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione’;
quanto al secondo motivo, ‘non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 20, 22 e 13 del presente atto, appare il richiamo operato dall’ Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5). L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’ Ecc. ma Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione’.
Da pagina 3 a pagina 8 il ricorrente si sofferma sullo svolgimento dei giudizi di merito, ma non specifica quale sia stato il tenore RAGIONE_SOCIALE difese svolte da RAGIONE_SOCIALE , illustrando il contenuto dell’eccezione preliminare e quale sia stata la propria deduzione in replica dinanzi al Giudice di Pace.
Il ricorso da pagina 8 a pagina 12 sembrerebbe contenere lo sviluppo argomentativo a sostegno dei due motivi, data la generica evocazione della non pertinenza ‘RAGIONE_SOCIALE massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5′ nella sentenza del Tribunale, ma in esse non ricorre una critica puntuale
alla decisione impugnata, poiché con riferimento alla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio del primo grado il ricorrente così si esprime: ‘ non era forse il caso di reiterare un’ultima volta la richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado e fissare, magari in presenza fisica, un’ultima udienza in sentire le parti sul punto?’, aggiungendo che l’impossibilità di acquisizione non era assoluta, tanto che dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, a seguito della riapertura dell’ufficio del Giudice di Pace di Teano, era riuscito a procurarsi copia conforme di tutti gli atti e i verbali di causa.
Inoltre, con riferimento alla statuizione del Tribunale sulle conseguenze per l’assenza del fascicolo di primo grado, il ricorrente omette qualsiasi censura e si limita ad asserire l’irrilevanza della prova degli atti interruttivi; ciò nella convinzione che, data la ricorrenza del reato di lesioni colpose, il termine di prescrizione ex art. 2947, comma terzo, cod. civ. debba ritenersi interrotto sulla premessa che l’ultimo atto interruttivo risaliva al 22.8.2008 e che la citazione era stata notificata il 5.10.2010. Il ricorrente, tra l’altro, neppure rappresenta di aver debitamente impugnato la sentenza di primo grado sotto il profilo del mancato accertamento incidentale dell’esistenza di un fatto di reato .
Osserva la Corte come la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. si collochi fuori dal perimetro consentito del sindacato di legittimità.
In primo luogo, non è stata sollevata correttamente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per la riferita non contestazione da parte dell’appellata della natura penalmente rilevante dei fatti in esame, non avendo il ricorrente riprodotto il tenore RAGIONE_SOCIALE difese svolte da RAGIONE_SOCIALE in primo grado.
Deve essere, altresì, ricordato che una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass., 10 giugno 2016, n. 11892; 8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22 settembre 2020, n. 19798; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
Del pari la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta in maniera conforme al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte in tema di regolazione dell’onere della prova secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26739).
Ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, poiché il Tribunale ha osservato come, data l’indisponibilità del fascicolo d’ufficio del primo grado, sarebbe stato onere dell’appellante ‘produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo anche RAGIONE_SOCIALE altre parti, per cui egli subisce le conseguenze, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi la possibilità di esaminare’ (pagina 5, primo capoverso).
Il Tribunale, tra l’altro, ha altresì evidenziato che, mentre l’appellat a aveva rilevato che ‘sin dal momento della costituzione nel giudizio di appello aveva depositato il fascicolo di parte relativo al primo grado e che l’ufficio del Giudice di Pace di Teano era chiuso e pertanto non era stato possibile acquisire i verbali o altra documentazione utile per la ricostruzione dello stesso ‘, l’appellante ‘ n on si esprimeva sul punto, né si faceva parte diligente ai fini della ricostruzione dello stesso, depositando gli eventuali atti in suo possesso, e da ultimo neppure
depositando note conclusionali finendo per far presumere un abbandono della vertenza ‘ .
Alle criticità appena indicate, deve aggiungersi, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, che la censura svolta non risulta aderente alla decisione impugnata.
Il ricorrente si duole per la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma non considera che il giudice dell’appello a pagina 5 (ultimo capoverso) ha scritto: ‘ in mancanza di tali documenti, questo Tribunale non essendo in grado di ricostruire – se non per linee molto generali e, comunque, non certe ed esaurienti – l’esatta ricostruzione dei fatti, non avendo assolto neanche l’appellante l’onere probatorio che su di lui incombe, ritiene di rigettare l’appello proposto dal COGNOME, restando così confermata la sentenza impugnata ‘.
Rispetto a tale statuizione, l’unica doglianza articolata è quella relativa al l’aver il Tribunale deciso l’appello senza disporre un ulteriore rinvio per acquisire dal Giudice di Pace il fascicolo del primo grado.
Il ricorrente, dunque, ha anche prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l’inammissibilità del ricorso dovendosi senz’altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali ‘La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).
Il ricorso, in conformità alla proposta di definizione accelerata, deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione secondo il principio della soccombenza.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380 -bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 dicembre 2023, n. 36069, «richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 -bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)’ (v. Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., sez. un., 23 aprile 2024, n. 10955).
Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (v. Cass., sez. un., 36069/2023), nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la piena conformità della decisione all’opinamento espresso dalla PDA.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della
ulteriore somma di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla presente ordinanza al saldo, ed al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, della ulteriore somma di euro 1.000,00 .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME