Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione atti
esecutivi –
Controversia distributiva –
Mancata indicazione dei
motivi di ricorso ex
art. 617 c.p.c. –
Conseguenze –
Violazione dell
‘
art.
366, co. 1, nn. 3) e
6), c.p.c. –
Sussistenza
R.G.N. 11562/2023
sul ricorso 11562-2023 proposto da:
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria società RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l ‘ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME; Rep. Ud. 26/2/2025 Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria società RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore dott. NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 17839/2022, del Tribunale di Roma, depositata in data 16/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 26/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo S.p.a.), e per essa la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 17839/22, del 16 novembre 2022, del Tribunale di Roma, che ha respinto l ‘ opposizione agli atti esecutivi proposta da Intesa Sanpaolo, nell ‘ ambito di una controversia distributiva da questa instaurata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Riferisce, in punto di fatto, l ‘ odierna ricorrente che Intesa San Paolo – divenuta titolare, in ragione di varie vicende modificative di assetti societari, di un credito spettante alla società Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. (in forza di un contratto di mutuo concluso con tale NOME COGNOME, il 17 settembre 2008), credito assistito da ipoteca di primo grado su un immobile sito in Roma, INDIRIZZO bene già pignorato dalla predetta Cassa di Risparmio fiorentina -di essere intervenuta, ex art. 111 cod. proc. civ., nella procedura esecutiva.
Sostenendo che sull ‘ immobile suddetto gravasse una sola ipoteca di primo grado (ovvero, quella iscritta dalla Cassa di Risparmio di Firenze, a garanzia del credito nascente dal già menzionato contratto di mutuo), Intesa Sanpaolo contestava il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita del bene pignorato. In particolare, la contestazione investiva tale progetto, là dove riconosceva, quale credito ipotecario, anche quello fatto valere dalla creditrice interveniente società RAGIONE_SOCIALE (o, meglio, per essa dall ‘ allora mandataria RAGIONE_SOCIALE, la quale ha poi assunto la denominazione di RAGIONE_SOCIALE. Si trattava di credito, questo, ad essa pervenuto, nuovamente, sulla base di vicende modificative di assetti societari e già spettante – quale saldo debitore, al 23 novembre 2016, del mutuo fondiario concesso alla società RAGIONE_SOCIALE, in forza di contratto del 5 aprile 1991 – al mutuante Banco di Santo Spirito S.p.a.
Disposta, sul punto, integrazione della consulenza tecnica d ‘ ufficio, il giudice dell ‘ esecuzione, nondimeno, dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione come inizialmente predisposto, tanto che la relativa ordinanza del 24 gennaio 2019 veniva fatta oggetto di istanza ex art. 487 cod. proc. civ. e di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.
Rigettata l ‘ istanza di revoca del provvedimento impugnato e definita la fase sommaria dell’opposizione formale , la società Intesa Sanpaolo radicava il giudizio di merito, all ‘ uopo convenendo in giudizio – oltre a RAGIONE_SOCIALE – la debitrice esecutata NOME COGNOME gli ulteriori creditori intervenuti nella procedura (l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Sud S.p.A., e la doBank S.p.a.) e gli aggiudicatari del cespite staggito, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Venivano, altresì, convenuti in giudizio, l ‘ Avv. NOME COGNOMEin qualità di già custode giudiziario e professionista delegato alla vendita, poi revocato dall ‘ incarico), il successivo custode, Istituto Vendite
RAGIONE_SOCIALE nonché gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME l ‘uno in qualità di legale incaricato ‘per il rilascio dell ‘immobile’ pignorato, l’ altra quale professionista delegata all ‘ espletamento delle operazioni di vendita – e, infine, l ‘ Ing. NOME COGNOME cioè il nominato consulente tecnico d ‘ ufficio.
Nel giudizio così instaurato, l ‘ opponente ha chiesto, in primo luogo, di accertare e dichiarare che l ‘ ipoteca iscritta, in forza del contratto di mutuo del 17 settembre 2008, in favore della Cassa di Risparmio di Firenze sull ‘ immobile pignorato, sito Roma, INDIRIZZO, è di grado primo e, per l ‘ effetto, revocata l ‘ ordinanza del 24 gennaio 2019, disporre per l ‘ assegnazione della intera somma ricavata dalla vendita del compendio pignorato in favore di essa Intesa Sanpaolo. Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità, per i suindicati motivi, della ipoteca iscritta, in favore del Banco di Santo Spirito, in data 6 aprile 1991, poi rinnovata in data 1° aprile 2011.
L ‘ opposizione, tuttavia, veniva rigettata dall ‘ adito giudicante.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base – come detto – di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (come novellato dall ‘ art. 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., lamentando nullità della suddetta sentenza, ‘considerato che dall’esame della motivazione’ non sarebbe possibile evincere quali siano state ‘le censure (invero specifiche ed articolate), formulate, con l ‘ atto di citazione ex articolo 618 cod. proc. civ., all ‘ ordinanza del 24 gennaio 2019 con la quale è
stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione della somma ricavata (nell ‘ ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 1769/2010 del Tribunale di Roma) dalla vendita del compendio pignorato’, e ciò ‘essendosi limitato il Giudice di merito ad una mera affermazione di condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni del Giudice dell ‘ esecuzione senza avere peraltro eseguito alcun richiamo all ‘ iter motivazionale e senza alcun esame, tanto più critico, dei motivi di opposizione attraverso il filtro delle censure della ricorrente’.
Nel premettere che il bene pignorato risulta identificato, catastalmente, al foglio 538, part. 664, sub. 69 (mentre quello sul quale risulta iscritta, in data 6 aprile 1991, e poi rinnovata, il 1° aprile 2011, l ‘ ipoteca a favore del Banco di Santo Spirito, corrisponde alla particella 151 sub. 520 del foglio 538), la ricorrente rammenta come il CTU – all ‘ esito della consulenza integrativa fosse giunto alla conclusione secondo cui ‘sulla particella 151 subalterno 520 del foglio 538 non grava ipoteca di 1° grado di cui alla formalità 5583 del 1991 sulla base dell ‘ atto originale di iscrizione di ipoteca e le variaz ioni catastali avvenute’.
Ciò nondimeno, al pari del giudice dell ‘ esecuzione, anche quello adito in sede di opposizione ha osservato come l ‘ ausiliario – prima di rassegnare tali conclusioni avesse detto ‘esattamente il contrario’. E ciò, in particolare, allorché scrive che ‘in data 7 giugno 2005 viene costituita l ‘ unità immobiliare foglio 538 particella 151 subalterni 520 e che, dal confronto delle planimetrie, era evidentemente quella prima identificata come foglio 538 particella 262 subalterno 6’, per poi aggiungere che ‘con il mutuo del 1991 del Banco di S. Spirito viene accesa ipoteca su parte delle particelle 261, 262, 151 e 44 del Catasto Fabbricati’, e ciò ‘anche se questa dizione non definisce le unità immobiliari ipotecate’, giacché esse ‘si possono individuare dalle planimetrie catastali allegate all ‘atto’, dalle quali ‘emerge
chiaramente che l ‘ ipoteca in questione grava sul foglio 538, particella 262, subalterno 6’. Orbene, poiché il CTU ha riferito pure – osserva sempre la sentenza qui impugnata che ‘in data 7 giugno 2005 con nota 6032.1 sono costituite in INDIRIZZO piano INDIRIZZO due nuove unità immobiliari, foglio 538 particella 151 subalterni 520 (interno 1) e 521 (interno 2)’ e che ‘tale costituzione inspiegabilmente non sopprime né modifica unità immobiliari preesistenti, come dovrebbe, poiché l ‘ area assegnata ai costituendi subalterni è in realtà parte dell ‘ unità immobiliare foglio 538 particella 262 subalterno 6, come in precedenza illustrato’, il giudice dell’ opposizione ha ritenuto di fare propria la conclusione già raggiunta dal giudice dell ‘esecuzione, ‘ossia che l’ ipoteca di primo grado è stata iscritta dal Banco di Santo Spirito S.p.A. nel 1991 sul medesimo immobile oggetto di pignoramento confluito nella procedura esecutiva r.g.e. n. 1769/2010′.
Si contesta, dunque, alla sentenza impugnata di aver recepito acriticamente le conclusioni -per giunta, si denuncia, contraddittorie rispetto alla parte motiva della stessa relazione di consulenza – del consulente d ‘ ufficio, già fatte proprie dal giudice dell ‘ esecuzione, senza confrontarsi con le censure contenute nell ‘ atto di citazione in opposizione ex art. 618 cod. proc. civ.
In particolare, l ‘ odierna ricorrente aveva rilevato come nel rogito notarile del 5 aprile 1991, in forza del quale fu iscritta – il giorno successivo – l ‘ ipoteca in favore del Banco di Santo Spirito, l ‘ immobile gravato dalla garanzia reale risultava così identificato:
sala cinematografica distribuita sui piani terra e primo, con ingressi da INDIRIZZO e uscita di sicurezza al n. 85;
-albergo denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con ingresso principale da INDIRIZZO e di servizio da INDIRIZZO;
locale garage e magazzino, posti al piano terra rispetto a INDIRIZZO e piano interrato rispetto a INDIRIZZO e uffici con ingresso da rampa carrabile da INDIRIZZO
quattro locali ad uso negozi, posti al piano terra.
Orbene, il cespite staggito – osserva la ricorrente – non risulta riconducibile ad alcuno dei locali testé indicati.
Senza riscontro, inoltre, sarebbe rimasta la censura con cui l ‘ allora opponente – sul presupposto di quanto era stato rilevato dal CTU, ovvero che, nella specie, ‘non è pienamente rispettata la continuità catastale dell ‘unità immobiliare pignorata’ – aveva dedotto essere ‘onere del Giudice dell’ Esecuzione accertare che:
i) in effetti l ‘ immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 538, part. 664, sub 69 (oggetto di pignoramento) fosse ricompreso tra quelli (sopra indicati) sui quali è stata iscritta l ‘ ipoteca form. 5583/1991;
ii) ove tale cespite potesse essere ricompreso tra quelli di cui alle suindicate particelle 151, 261, 262 e 44, l ‘ ipoteca fosse stata validamente iscritta su detto immobile, tenuto conto che tale formalità ha in effetti «colpito» solo «parte» delle unità immobiliari identificate con i numeri di particella 151, 261, 262 e 44’.
D ‘ altra parte, oggetto di censura – anch ‘ essa rimasta, però, priva di riscontro alcuno – è stata pure l ‘ affermazione, contenuta nella perizia integrativa, secondo cui, dalla pag. 17 del suddetto contratto di mutuo, emergerebbe che ‘la porzione di fabbricato che poi diventerà l ‘ immobile censito al NCEU al foglio 538 particella 664 sub 69, è identificata come foglio 538 particella 262 subalterno 6’. E ciò perché, come osservato nella citazione in opposizione, ‘la pagina n. 17 (del contratto di mutuo), che dovrebbe contenere l ‘ indicazione delle «planimetrie catastali al 29/03/1991 del complesso immobiliare; in particolare, la porzione di fabbricato che poi diventerà l ‘ immobile censito al NCEU al foglio
538 particella 664 sub 69, è identificata come foglio 538 particella 262 subalterno 6», risulta invero essere indiscutibilmente bianca!’.
Parimenti, il giudice dell ‘ opposizione non si sarebbe confrontato neppure con le altre censure proposte avverso la perizia integrativa (e ribadite nella citazione ex art. 618 cod. proc. civ.), tese ad evidenziare l ‘ assenza di qualsiasi riferimento all ‘ ipoteca in favore del Banco di Santo Spirito in ciascuno degli atti dispositivi – di data successiva al suddetto contratto di mutuo del 5 aprile 1991 – aventi ad oggetto il cespite pignorato. Di tale ipoteca, infatti, non vi è menzione:
nel contratto di compravendita registrato il 13 gennaio 1998;
nell ‘ atto di locazione ultranovennale registrato il 28 giugno 2000;
nel contratto di compravendita registrato il 6 agosto 2008;
nel contratto di compravendita registrato il 30 settembre 2008.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma acriticamente aderito alle conclusioni della consulenza tecnica espletata nella c.d. ‘fase incidentale’ della precitata espropriazione forzata.
Il motivo è svolto su due profili.
Innanzitutto, addebitando alla sentenza impugnata di aver ‘acriticamente aderito alle conclusioni della C.T.U. espletata nella fase incidentale della suindicata espropriazione forzata senza disporre una nuova indagine (tanto più in ragione della evidente c ontraddittorietà della prima)’. Sottolinea, al riguardo, la ricorrente che non si verte, nel caso di specie, nell ‘ ipotesi di mero ‘dissenso scientifico’ dal metodo utilizzato dall’ ausiliario (ciò che comporterebbe l ‘ inammissibilità dell ‘ odierna censura), ma nella
‘diversa fattispecie di evidente incontestabile vizio nel processo logico’. D’altra parte, il ricorso al ‘criterio empirico del confronto delle planimetrie catastali’ (ovvero, raffrontando quelle allegate al contratto di mutuo in forza del quale è stato depositato il ricorso per intervento della RAGIONE_SOCIALE e quelle estratte telematicamente dal CTU) ‘esclude qualsivoglia riferimento alla natura scientifica di tale presunta indagine’.
Ribadisce, poi, la ricorrente le critiche alla CTU già illustrate nello sviluppo del primo motivo di ricorso e già fatte oggetto dell ‘ atto di opposizione ex art. 618 cod. proc. civ. e, ancor prima, nelle osservazioni al progetto di distribuzione e nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ.
Si richiama, infatti, al riguardo, al principio giurisprudenziale secondo cui, ‘per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d ‘ ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice « a quo », e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell ‘ elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità’ (è citata, in particolare Cass. Sez. 1, ord. 15 novembre 2017, n. 27136).
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ., per avere omesso il Tribunale di Roma di esaminare, con la sentenza gravata, un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla consulenza tecnica d ‘ ufficio (disposta dal giudice dell ‘ esecuzione) che aveva accertato
che, ‘sulla particella 151 subalterno 520 del foglio 538 non grava ipoteca di 1° grado di cui alla formalità 5583 del 1991 sulla base dell ‘ atto originale di iscrizione di ipoteca e le variazioni catastali avvenute’.
Si assume, infatti, che, se il giudice di merito ‘avesse tenuto conto dell ‘ accertamento di cui sopra, avrebbe di certo assegnato alla Intesa Sanpaolo S.p.A. (e dunque alla ricorrente in quanto cessionaria del credito vantato da detta Banca) la somma ricavata dalla vendita del compendio pignorato’. Peraltro, osserva la ricorrente ‘il suindicato accertamento non è la risultanza dall ‘ applicazione di un criterio empirico (quale quello sopra censurato, del confronto delle planimetrie catastali) bensì, come richiesto dal Giudice dell ‘ Esecuzione con il quesito posto al C.T.U., l ‘ esito della verifica di quanto emerso dall ‘ esame delle «variazioni UTE»’. Per tale motivo, dunque, tanto il giudice dell ‘ esecuzione che quello dell ‘opposizione ‘avrebbero dovuto tenere conto esclusivamente di tale risultanza poiché solo quest ‘ ultima è fondata su un riscontro documentale ed oggettivo, ovvero le precitate «variazioni U.T.E.»’.
3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2839, 2841 e 2847 cod. civ., con riguardo al rigetto della eccezione di nullità e/o invalidità della ipoteca form. 5583/1991, e della relativa rinnovazione.
Si evidenzia come l ‘ allora opponente – nel proprio atto di citazione ex art. 618 cod. proc. civ. avesse rilevato che ‘l’ ipoteca form. 5583/1991 era stata iscritta nel «catasto fabbricati», come risulta di tutta evidenza dall ‘esame della relativa nota’; ciò che ‘costituisce, di tutta evidenza un vero e proprio «errore» (tale da
inficiare la validità stessa del richiamato gravame) posto che tale ipoteca risulta invece iscritta nel «catasto terreni»’.
D ‘ altra parte, la circostanza – valorizzata dalla sentenza impugnata ‘che il giudice dell’ esecuzione abbia in ogni caso assegnato le somme rivenienti dalla vendita del cespite cauzionale in favore della Romeo SPV’ non costituisce di certo, secondo la ricorrente, ‘elemento idoneo a consentire di affermare che «la nota e la sua rinnovazione» abbiano esplicato «le funzioni loro assegnate dalla legge»’, come sostenuto dal Tribunale capitolino.
Esso, invece, avrebbe dovuto interrogarsi sull ‘ eccepita nullità, traendone le dovute conseguenze.
Difatti, se di nullità (e/o invalidità) fosse risultata ‘affetta la originaria iscrizione ipotecaria ‘, allora ‘ la successiva relativa rinnovazione ‘ avrebbe potuto ‘ essere considerata al più una «nuova» iscrizione’, come tale, però, ‘successiva a quella iscritta della esponente’. Ove, invece, ‘dovesse considerarsi nulla (e/o invalida) la rinnovazione, il credito dell ‘ interveniente (RAGIONE_SOCIALE) dovrà necessariamente ritenersi chirografario essendo decorso il termine ventennale di cui all ‘ art. 2847 cod. civ.’.
Ha resistito all ‘ avversaria impugnazione, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE e per essa la nuova mandataria RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile – pure per carenza di chiarezza e sinteticità – o, comunque, rigettata.
Sono rimasti solo intimati NOME COGNOME, Intesa Sanpaolo, l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, doBank, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, l ‘ Istituto Vendite Giudiziarie di Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che non vi è prova, agli atti del giudizio, del perfezionamento della notificazione del presente ricorso nei confronti di NOME COGNOME presso la sua residenza in Francia, in Roquebrune Cap Martin, in INDIRIZZO
Tuttavia, palesandosi il presente ricorso inammissibile, la rinnovazione della notificazione costituisce incombente superfluo ed il relativo ordine può essere omesso (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01).
Il ricorso è, infatti, inammissibile.
10.1. Invero, tutti e quattro i motivi di ricorso sono prospettati con riferimento al contenuto delle doglianze che si assumono già svolte ‘nell’ atto di citazione in opposizione, ex art. 618 cod. proc. civ.’. Nulla viene riferito – salvo un veloce, quanto anodino, passaggio a pag. 21 del ricorso (relativo alle censure che avevano investito il supplemento di CTU), nell ‘ illustrare il primo motivo della presente impugnazione – in merito al contenuto dei motivi del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ.
Ciò premesso, va richiamato il principio secondo cui ‘non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di
contestazione ulteriori rispetto a quelle dell ‘ originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell ‘ esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo’ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 14 dicembre 2020, n. 28387, Rv. 659870-01; analogamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478, non massimata sul punto). Ne deriva, pertanto, come di recente ribadito, ‘la radicale e insanabile inammissibilità di motivi nuovi nell ‘ opposizione esecutiva: in tal senso deponendo la natura autodeterminata che caratterizza un tale giudizio, nel quale, cioè, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell ‘ inesistenza del contestato diritto a procedere o del vizio dedotto dell ‘atto oggetto di opposizione’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 5 settembre 2024, n. 23936, che richiama Cass. Sez. 3, ord. 10 novembre 2023, n. 31363; Cass. Sez. 3, ord. 6 aprile 2022, n. 11237, oltre alle pronunce delle Sezioni Unite già citate).
Alla stregua di tali principi, pertanto, deve affermarsi la ricorrenza del vizio di inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), cod. proc. civ.
Infatti, l ‘ indicazione dei motivi dell ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo , come ‘fatto processuale’ , del quale è necessario dare conto, costituendo l ‘ esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, in modo da consentire a questo giudice di legittimità ‘di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata’ (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01).
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva uno degli atti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda, e ciò almeno con specifico riferimento al suo primo motivo, visto che esso censura la motivazione della sentenza impugnata, giacché essa non avrebbe interamente corrisposto ai motivi della proposta opposizione.
Sotto quest’ultimo profilo, deve ribadirsi che sono ‘inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità’ (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).
Si tratta, peraltro, di un onere questo di ‘puntuale indicazione’ del documento o atto su cui si fonda il ricorso – da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), pur nell ‘interpretazione ‘non formalistica’ che dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s ‘ impone, in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite, alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021.
E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fase di merito dell ‘ opposizione esecutiva possano, in tesi, essere indotte dallo sviluppo della fase sommaria, restando indispensabile il confronto con il solo ‘ thema decidendum ‘ ritualmente introdotto e, cioè, quello oggetto del ricorso introduttivo di quest’ultima (unico idoneo a definire l’ambito dell’opposizione nel suo complesso considerata).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l ‘ obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all ‘ amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.1 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all ‘ esito dell ‘ adunanza camerale della