Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8882/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, COMPLESSO EDILIZIO RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME SNC, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in MOLFETTA INDIRIZZO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in BARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in BARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1474/2022 depositata il 23/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-La società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, quale titolare del contratto di mutuo fondiario del 23.7.2008 stipulato con Bancapulia spa, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ha respinto le domande volte all’accertamento della nullità del predetto contratto e degli accordi di rinegoziazione per usurarietà dei tassi di interesse nonché alla condanna della convenuta alla ripetizione della somma in tesi indebitamente percepita di 40.208,99 € oltre che alla cancellazione del nominativo della società attrice dalla centrale rischi; sentenza con la quale il Tribunale ha compensato le spese non solo tra le parti originarie ma anche rispetto alla A.MRAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE) intervenuta nel processo ex art. 111 c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare di Bancapulia.
1.1Hanno resistito all’appello Intesa Sanpaolo s.p.a. quale incorporante di Bancapulia, nonché A.M.C.O., che hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione del canone di specificità ex articolo 342 c.p.c. e chiesto comunque la riforma nel merito della decisione; Intesa Sanpaolo ha proposto anche appello
incidentale per sentir dichiarare, in riforma della sentenza, il proprio difetto di legittimazione passiva con estromissione dal processo.
2.La Corte d’appello – accolta l’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. solo con riguardo al terzo motivo d’appello relativo alla regolazione delle spese giudiziali che l’appellante si era limitata a giudicare iniqua senza esplicitarne le ragioni – ha confermato la sentenza di primo grado respingendo entrambi i motivi d’appello che censuravano l’erronea esclusione delle spese di assicurazione e della commissione per estinzione anticipata del mutuo dal computo degli oneri rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, osservando, in particolare, per quel che qui interessa:
quanto alle spese di assicurazione, che la documentazione a sostegno è stata depositata dagli appellanti per la prima volta in sede di osservazioni alla CTU quando erano già maturate le preclusioni istruttorie, sicché in conformita a quanto deciso dal Tribunale, ha ritenuto inammissibile la produzione in quanto tardiva;
quanto alla commissione per estinzione anticipata del mutuo, che correttamente era stata esclusa dal calcolo del tasso soglia, poiché non si tratta di un costo collegato all’erogazione del credito come richiesto dall’articolo 644 comma 5 c.p.- ma di un elemento incerto ed eventuale del negozio, che potrebbe venire ad esistenza solo se il mutuatario esercita il diritto potestativo di recedere dal contratto, senza che la banca possa interferire nell’esercizio di tale diritto, quindi, funzionale a indennizzare il mutuante del mancato guadagno collegato al rimborso anticipato del credito;
che, esclusi detti oneri dal calcolo funzionale alla verifica dell’usura – anche a voler tener conto nell’ipotesi più favorevole al mutuatario delle spese di istruttoria (per 600,00 €) di incasso rata (per 60,00 €) di estratto conto di (75,00 €) e del costi per gli atti di
erogazione quietanza (per 100,00 €) – il tasso di interesse, comprensivo dello spread di mora del 2%, arrivava tuttalpiù all’8,861% inferiore al tasso soglia pari all’8,985%;
quanto al primo motivo di appello incidentale di Intesa Sanpaolo (quale incorporante di Bancapulia) circa l’erroneo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Bancapulia e dell’istanza di estromissione della stessa conseguente all’intervento della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, che la stessa era infondata poiché premesso che Bancapulia aveva ceduto a Veneto Banca s.p.a in l.c.a. i propri crediti deteriorati compreso, quello per cui è causa, e che Veneto Banca s.p.a in l.c.a. aveva poi ceduto i propri crediti deteriorati in blocco a SGA s.p.a (poi RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE) che li ha acquistati tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Veneto – diversamente da quanto ritenuto dall’appellante incidentale la successione nel rapporto giuridico controverso intervenuto in corso di causa non comporta di per sé l’automatica estromissione del cedente – nella specie Bancapulia e per essa dell’incorporante Intesa Sanpaolo s.p.a. – dal processo; il quale prosegue tra le parti originarie, ai sensi dell’art. 111 comma 1 c.p.c., salvo che all’estromissione del cedente, richiesta dal successore, prestino consenso le altre parti, condizione che nella specie non si era avverata difettando il consenso degli appellanti principali espressamente oppostisi ad una pronuncia in tal senso;
quanto al secondo motivo d’appello incidentale, relativo all’erronea compensazione delle spese processuali, ha ritenuto fondata la censura, dal momento che la domanda attorea era stata totalmente rigettata né rilevava il rigetto dell’eccezione preliminare della convenuta circa la legittimazione passiva atteso che – stante la successione nel rapporto controverso – se gli attori non avessero negato il loro consenso all’estromissione il processo sarebbe proseguito esclusivamente con la cessionaria; né il fatto che la
questione dell’incidenza agli effetti del calcolo del tasso soglia della commissione per estinzione anticipata fosse stata decisa diversamente da una parte -peraltro minoritariadella giurisprudenza, integrava gli estremi delle «gravi ed eccezionali ragioni» che potevano giustificare la compensazione delle spese processuali; ha pertanto condannato gli appellanti principali a rifondere a Intesa Sanpaolo le spese di primo grado (comprese quelle di CTU), ferma la compensazione delle spese nei rapporti tra gli appellanti a la A.M.C.O. in assenza di impugnazione da parte di quest’ultima.
-Contro la sentenza d’appello hanno proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidato a quattro motivi di cassazione. Intesa SanPaolo s.p.a e RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con controricorso.
E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso contiene i seguenti motivi.
1.1- Il primo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5 c.p.c. ovvero della mancata indicazione, eccepita dalla difesa degli appellanti, del regime di capitalizzazione semplice o composta applicato all’ammortamento del mutuo per cui è causa, in violazione dell’articolo 117 comma 4 del TUB.
1.2- Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 198 comma e c.p.c. per avere ritenuto la Corte di merito tardiva la produzione della polizza assicurativa in allegato alle note di osservazione alla CTU, pur trattandosi di documento
legittimamente acquisibile da parte del CTU nell’ambito dell’esame contabile affidatogli dall’organo giudicante.
1.3- Il terzo motivo deduce violazione e ho falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 644 comma 4 c.p. per avere la Corte di merito escluso la commissione di estinzione anticipata -pur prevista in contratto -dal novero degli oneri rilevanti al fine della verifica del superamento del tasso soglia.
1.4- Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 343 e 166 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto tempestivo l’appello incidentale proposto da Intesa San Paolo e meritevole di accoglimento il secondo motivo dello stesso circa la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
2.- La proposta ha il tenore che segue.
« – il primo motivo è inammissibile, in quanto: a) deduce l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. vizio inammissibile in ipotesi di c.d. doppia conforme, essendo rimasto non assolto l’onere del ricorrente di allegare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base del provvedimento impugnato siano diverse da quelle della decisione appellata: invero, nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dal comma quinto dell’art. 348 -ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante, Cass. sez. 3, 28 febbraio 2023 n. 5947; Cass.25 gennaio 2021, n. 1503; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1403; Cass., sez. trib., 20 giugno 2019 n. 16554; Cass. sez. II 10 marzo 2014 n. 5528); b) postula il rilievo d’ufficio di una nullità omesso dalla corte d’appello, senza formulare idoneo motivo al riguardo ex artt. 360 e 366 c.p.c., e
trascurando il principio consolidato per il quale il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, ma tale principio deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, per consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto; pertanto, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (fra le tante, Sez. 1, Ordinanza n. 35782 del 21/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023);
– il secondo motivo è inammissibile perché omette persino di indicare quando e dove sia stato espresso il consenso della controparte all’acquisizione del documento in sede di c.t.u., trascurando il principio consolidato, secondo cui in tema di consulenza tecnica di ufficio ex art. 198 c.p.c., l’acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia , delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio
(Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024; Cass., sez. un., 1/2/2022, n. 3086); per il resto, il motivo ripropone in pieno il giudizio sul fatto;
-il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto esso si pone in contrasto, senza argomentare alcunché in modo pertinente, con il principio consolidato affermato da questa S.C., secondo cui « In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del ‘tasso soglia’ previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella conness i» (Cass., Sez. 1, 15.11.2023, n. 31816; Sez. 1, 15.11.2023, n. 31734; Cass., Sez. 3, 14.4.2023, n. 10010; Sez. 2 20.3.2023, n. 7968; Sez. 1, 14.2.2023, n. 4597; Sez. 1, 1.8.2022, n. 23866; Cass., Sez. 3, 7.3.2022, n. 7352), principio confermato espressamente anche quanto al cumulo con gli interessi corrispettivi, atteso non solo che vi è alternatività tra l’una e gli altri, postulando la prima l’estinzione del rapporto la cui continuità è invece presupposta dai secondi, ma perché è proprio la natura di penale per il recesso, che incarna la commissione di estinzione anticipata, ad escludere che essa possa computarsi ai fini della verifica di non usurarietà (Sez. 1, 29.12.2023, n. 36404; Sez. 3, 6.12.2023, n. 34116; Sez. 1, 3.11.2023, n. 30581);
– il quarto motivo è inammissibile, in quanto è corretta la data di costituzione in appello della banca, indicata dalla sentenza impugnata (v. doc. 7 controricorso) e, in ogni caso, al riguardo sarebbe sufficiente la correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., atteso che l’impugnazione incidentale
in questione era ammissibile anche qualora fosse stata addirittura tardiva, per il condivisibile principio secondo cui « La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo (Sez. 2, n. 3301 del 28/11/2023) »;
3.- Nella memoria illustrativa depositata ex at. 378 c.p.c. all’esito della PDA i Ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso in ragione della intervenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 in tema di mutuo bancario a tasso fisso regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese, avendo questa affermato che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi debitori ed avendo il primo motivo come oggetto l’omesso esame quale fatto decisivo la mancata indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composta) applicata l’ammortamento del mutuo di cui è causa.
3.1- Il Collegio prende atto della rinuncia, osservando che non può costituire ragione della richiesta integrale di compensazione delle spese di lite, atteso che la ragione dell’inammissibilità del motivo di cassazione formulato ex art. 360 comma 1 n. 5 n.c,p.c. – come rilevato nella PDA – è di natura processuale.
Quanto agli altri motivi il Collegio condivide la ragioni di inammissibilità già illustrate nella PDA, non avendo del resto i ricorrenti mosso a dette ragioni fondate e condivisibili obiezioni.
4.1- Con riguardo al secondo motivo ricorrenti hanno ribadito che la polizza di assicurazione costituiva solo la specificazione di una clausola contrattuale già documentalmente provata dal contratto da considerarsi collegato al mutuo, collegamento che determinava la necessità di includere il costo della polizza assicurativa nel TEG, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte sul punto (per cui le spese accessorie come quelle relative
alle assicurazioni collegate al contratto di finanziamento devono essere considerate nel calcolo del TEG se caratterizzate da contestualità temporale e collegamento negoziale tra le spese stesse e il contratto, come appunto avvenuto nella specie); in realtà osserva il Collegio che si tratta di argomento in parte inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza, che non attiene alla computabilità di dette spese ma alla tardività della sua produzione, ed in parte inammissibile per le ragioni già esplicitate nella PDA.
4.2- Con riguardo al terzo motivo i ricorrenti insistono per l’inclusione della commissione di risoluzione anticipata del mutuo agli effetti della determinazione del tasso soglia ma senza illustrare alcun argomento idoneo a confutare il motivo che sorregge la sentenza gravata in punto computabilità di tale costo in conformità con l’orientamento consolidato di legittimità sul punto, richiamato anche nella PDA agli effetti di sottolinearne l’inammissibilità ex art. 360 bis. comma 1 c.p.c..
4.3.- Con riguardo al quarto motivo di ricorso ribadisce come la Corte d’appello abbia confuso la costituzione in appello della AMCO con quella di Intesa Sanpaolo, che ha proposto l’appello incidentale e si è costituita il 9.2.21 dunque oltre il termine di decadenza dei 20 giorni prima dell’udienza fissata per il 26.2.21; perciò l’appello incidentale doveva essere dichiarato inammissibile perché tardivo e non fondato quanto alla decisa compensazione delle spese del primo grado di giudizio; tuttavia sul punto va condiviso quanto osservato nella PDA, con valore assorbente, ovvero che l’appello incidentale non era tardivo ed inammissibile, infatti « La proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del
ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall’impugnazione principale, sia nelle forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall’impugnante principale, se come nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, qualora accolto, comporterebbe un pregiudizio per l’impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita 9 nella decisione gravata (Cass. 14596/2020; Cass. 13651/2018; Cass. s.u. 24267/2007 » ( V.Cass. n. 330172023, in motivazione)
─ Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile
– Le spese processuali seguono la soccombenza.
6.1- Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis cpc ultimo comma a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Presidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96, come testualmente previsto dall’art. 380 bis ultimo comma (« Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 »). L’art. 96 terzo comma, a sua volta, così dispone: « In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» . Il quarto comma aggiunge: « Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 ».
6.2- Come chiarito dalle Sezoni Unite di questa Corte, si tratta di una disposizione (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale) » (Cass. Sez. Un. n.27433/2023, in motivazione).
6.4- In definitiva, i ricorrenti vanno condannati in solido tra loro, nei confronti delle controricorrenti Intesa Sanpaolo s.p.a e RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma equitativamente determinata, avuto riguardo alla liquidazione dei compensi a favore di parte controricorrente, di euro 6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Complesso edilizio RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; condanna i ricorrenti in solido fra loro, al pagamento, in favore delle parti controricorrenti Intesa San Paolo s.p.a e RAGIONE_SOCIALE s.p.a, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente altresì al pagamento della somma di
euro 6.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª