Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11696 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 23239/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso , in forza di procura allegata al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 388/2022 dell a Corte d’appello d i Ancona, depositata in data 6.4.2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
– c on sentenza del 6.4.2022, la Corte d’appello di Ancona previa declaratoria di ammissibilità del gravame, per aver NOME COGNOME proposto un’opposizione all’esecuzione rigettò l’appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 21.12.2017, che aveva appunto rigettato detta opposizione; il COGNOME aveva infatti reagito alla notifica del precetto per rilascio d’immobile intimatogli da NOME COGNOME in forza di decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore; nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale rilevò che il precetto non era affetto da inefficacia ex art. 481 c.p.c., come lamentato dal COGNOME, in quanto il termine di 90 giorni dalla data della sua notifica in rinnovazione (7.9.2016) era rimasto sospeso per effetto dell’opposizione proposta dal lo stesso esecutato e definita con sentenza di rigetto del 18.4.2018, poi impugnata; pertanto, allorquando venne notificato il preavviso di sloggio (13.6.2017), il precetto non era perento; ancora, la Corte marchigiana ribadì che la sospensione delle procedure esecutive ex art. 6 della legge n. 3/2012 doveva essere adottata dal giudice della procedura concorsuale e non dal g.e.; infine, il giudice d’appello negò la sussistenza di pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio e quello di opposizione all’esecuzione immobiliare nel cui corso era stato pronunciato il decreto di trasferimento azionato in via esecutiva;
avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l ‘intimato NOME COGNOME non ha resistito ; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni;
considerato che
1.1 -con il primo motivo si denunzia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 481 e 624 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della decadenza dell’atto di precetto in pendenza di opposizione e previa sospensione dell’esecuzione ;
1.2 con il secondo motivo si denunzia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla legge n. 3/2012, e agli artt. 295 e 624 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della sospensione in pendenza di definizione del sovraindebitamento;
1.3 con il terzo motivo, infine, si denunzia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 112, 132, 295, 624 e 96 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della pregiudizialità del procedimento di opposizione sul merito;
2.1 -preliminarmente, occorre rilevare che sulla qualificazione operata dalla Corte d’appello circa la natura dell’opposizione spiegata dal COGNOME (ritenuta quale opposizione all’esecuzione, ma avente in realtà evidente natura di opposizione agli atti esecutivi, giacché tutte le questioni agitate investono il
N. 23239/22 R.G.
quomodo dell’esecuzione per rilascio) non è possibile tornare in questa sede, stante la mancata impugnazione sul punto e la conseguente formazione del giudicato interno;
2.2 -ciò posto, il ricorso è palesemente inammissibile;
infatti, da un lato l’esposizione dei fatti è davvero incomprensibile quanto agli snodi cronologici e contenutistici dell’opposizione spiegata dal COGNOME; dall’altro, i motivi sono del tutto aspecifici e non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza impugnata: t anto in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ;
in particolare, i primi due motivi si segnalano per l’assoluta aspecificità, perché la Corte d’appello aveva chiaramente indicato le ragioni per cui il precetto non poteva considerarsi perento e perché il g.e. non potesse sospendere motu proprio l’esecuzione, pur in pendenza di procedura di sovraindebitamento : a dette ragioni, il COGNOME ha replicato in questa sede in forza di argomenti che si risolvono in una sterile contrapposizione dialettica, senza però spiegare esattamente in cosa siano consistiti gli errores in iudicando in cui il giudice d’appello , in tesi, sarebbe incorso;
quanto infine al terzo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello ha chiaramente indicato le ragioni per cui non poteva configurarsi pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio e quello relativo all’opposizione all’esecuzione nel corso della quale s’era formato il titolo, senza che detti argomenti siano stati specificamente criticati;
3.1 -in definitiva, il ricorso è inammissibile; nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese ;
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228);
p. q. m.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno