Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1185 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 9757/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già con sede legale in Roma in INDIRIZZO, P. IVA n. P_IVA, in persona del liquidatore NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE, EMAIL) in Trani alla INDIRIZZO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente –
contro
Liquidazione Giudiziale della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del AVV_NOTAIO Dr. NOME COGNOME, con studio a Barletta (BT) in INDIRIZZO.
-intimata –
avverso la sentenza n.471/2025 pubblicata il 31/3/2025 dalla Corte d’Appello di Bari, resa nel giudizio n. 87/2025 R.G., di conferma della competenza per territorio del Tribunale di Trani;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, decidendo sul reclamo proposto da società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha rigettato il gravame e confermato la competenza del Tribunale di Trani ad aprire la contestata liquidazione giudiziale.
Con ricorso del 19.9.2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 49 e 121 del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019, chiedeva infatti disporsi l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Si costituiva nell’instaurato giudizio la società debitrice, che, preliminarmente, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, adito, per essere, a suo giudizio, competente il Tribunale di Roma.
Con s entenza n.126/24 il Tribunale di Trani dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ritenendosi competente a decidere sulla predetta richiesta del P.M., e ritenendo altresì sussistenti i presupposti per la dichiarazione in quanto: a) non risultava dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i.; b) i debiti scaduti e non pagati erano superiori all’importo di cui all’art. 49, comma 5, c.c.i.i.; c) risultava provato lo stato di insolvenza della debitrice, in quanto essa era stata cancellata dal Registro imprese e presentava un’elevata debitoria fiscale .
Con reclamo depositato in data 14.1.2025 RAGIONE_SOCIALE in liquidazione adiva la Corte di appello di Bari al fine di veder riformare la sentenza n. 126/24 emessa dal Tribunale di Trani, con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, e contestava il solo profilo della incompetenza ex art. 27 CCII.
La Corte di appello -come sopra precisato -respingeva il reclamo.
La sentenza della Corte territoriale, pubblicata il 31/3/2025, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Liquidazione Giudiziale della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, intimata, non ha svolto difese.
La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore NOME COGNOME, ha chiesto di cassare senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito tramite un inammissibile reclamo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, commi 2 e 3, CCII e 3 Reg. (UE) 2015/848 (ex art. 360, n. 3 c.p.c.). Erroneo superamento della presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI ‘, in punto di individuazione del centro degli interessi principali (COMI) del debitore, ai fini della competenza territoriale del tribunale adito per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘o messo esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c. … inadeguata motivazione sulle prove documentali che avvaloravano la sede effettiva a Roma ‘ .
Con il terzo motivo si deduce ‘ nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifiche eccezioni difensive, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, n. 4 c.p.c.). Omessa motivazione sulla competenza territoriale di Foggia oggetto di motivo subordinato (art. 360, n.5) ‘.
3.1 Il collegio concorda con la soluzione proposta dalla Procura generale.
Il Tribunale di Trani, disattesa l ‘ eccezione di incompetenza territoriale della debitrice e riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
La predetta RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, ha reclamato la decisione relativamente al solo profilo della competenza e la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del primo grado.
In realtà, andava dichiarata già l ‘ inammissibilità del reclamo esperito dinanzi alla Corte di Appello di Bari. Benché il Tribunale di Trani avesse pronunciato sia sulla competenza che sul merito, la RAGIONE_SOCIALE aveva infatti impugnato tale sentenza relativamente al solo profilo della competenza.
Invero, d al tenore letterale dell’art. 43 c.p.c. si ricava che – qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito – venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l’appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita l’istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di Cassazione nei modi e termini di legge (Cass. Sez. 1, 06/03/1999, n. 1933, cfr. anche: Cass. n. 1800 del 1970; Sez. 2, Sentenza n. 18618 del 27/07/2017 Cass. n. 10932 del 2020; Sez. 3, Sentenza n. 23264 del 26/07/2022).
Peraltro, la Corte di cassazione può ben rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass. Sez. 1, 08/04/2025, n. 9212).
Il decreto impugnato va dunque cassato senza rinvio ai sensi dell’art. 382, u.c., c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito tramite un inammissibile reclamo.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito tramite un inammissibile reclamo.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
Il Presidente