Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28954/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica
;
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1958/2021 depositata il 27/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1958 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che:
-nel dicembre 2000 tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, operanti nel ramo assicurativo e poi confluite in RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, e la deducente, attiva nel settore telefonia, nonché la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, era stato concluso un accordo, denominato lettera d’intenti, per cui: le suddette società assicurative avrebbero ‘studiato e realizzato prodotti e servizi assicurativi, in collaborazione con RAGIONE_SOCIALE, finalizzati alla promozione dei
prodotti e servizi relativi alla telefonia distribuiti dalla RAGIONE_SOCIALE‘, che avrebbe così offerto ai propri clienti ‘la possibilità di stipulare polizze’ con le RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con riserva per la società di assicurazione di recedere dall’accordo in parola nel caso di rapporto sinistri premi superiore al 60%;
–NOME, ‘designata da NOME quale incaricata alla distribuzione dei prodotti assicurativi da abbinare ai prodotti e servizi relativi alla telefonia distribuiti da RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbe avuto dalle società assicurative mandato agenziale apposito, partecipando allo studio dei prodotti da riservare ai clienti della deducente;
-la deducente aveva lamentato disservizi, poi denunciando che le polizze erano state proposte da GS anche ad altri clienti;
–NOME e quindi NOME avevano sospeso l’emissione di nuovi contratti, finendo, secondo la deducente, a intrattenere rapporti con i clienti della stessa;
-quest’ultima aveva quindi convenuto RAGIONE_SOCIALE e la società di assicurazione per ottenere la dichiarazione di risoluzione negoziale e il correlato risarcimento del danno;
-il Tribunale aveva respinto le domande della deducente nei confronti della società di assicurazione, accogliendo in parte quella nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, respingendo altresì le domande riconvenzionali proposte da RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti della deducente che di NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE cui RAGIONE_SOCIALE aveva conferito l’incarico di subagente per attuare gli accordi;
il Tribunale, in particolare, aveva osservato che: non vi erano state previsioni contrattuali volte a imporre alla società di assicurazione d’intervenire per le inadempienze dell’agente GS indicato come di fiducia della stessa NOME, la quale aveva
interesse all’accordo perché non poteva svolgere l’attività assicurativa con cui intendeva promuovere i propri prodotti di telefonia, mentre non vi erano state evidenze di un danno patrimoniale, al netto dell’ancora dovuto da GS, su cui statuire condanna per il relativo pagamento, considerando, in specie, che, nel periodo in questione, NOME aveva raddoppiato il valore di produzione;
la Corte di appello aveva disatteso il gravame, osservando, in particolare, che:
-vi era stato inammissibile mutamento della domanda di NOME, originariamente incentrata sugli inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE e, per quanto direttamente imputabile alla società di assicurazione, per non essere intervenuta in via surrogatoria garantendo l’emissione delle polizze connesse ai servizi di telefonia commercializzati, mentre nella precisazione delle conclusioni in prime cure, e in sede di appello, la domanda era stata formulata per responsabilità dirette della società di assicurazioni, riferendo alla stessa l’inadempimento dirimente, e solo di conseguenza a NOME, alterando ovvero modificando, oltre i termini delle preclusioni assertive, la ricostruzione dei fatti costitutivi;
-inoltre, in sede di precisazione assertiva, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., la società attrice aveva aggiunto ragioni creditorie ulteriori rispetto a quelle, iniziali, di danno da ‘mancato guadagno per tutta la durata del contratto’, da sottrazione della rete commerciale da ‘abuso di posizione dominante’, ‘rectius’ di dipendenza economica, consistenti nella pretesa di condanna al pagamento di alcune provvigioni indicate come dovute, anche in tal caso non emendando la domanda, nel senso della sua rettifica, bensì sommando inammissibilmente, a quanto chiesto, dell’altro;
-nel merito, le domande diverse e ulteriori della deducente erano comunque da ritenere infondate poiché: i rapporti contrattuali, connessi, erano comunque tre e come tali distinguibili, ovvero tra RAGIONE_SOCIALE e la società di assicurazione perché quest’ultima studiasse e realizzasse i prodotti assicurativi da abbinare a quelli di telefonia, con affidamento della distribuzione degli stessi a un soggetto di fiducia e, quindi, designato da RAGIONE_SOCIALE; tra la società di assicurazione e RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il mandato di agenzia necessario alla distribuzione; tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la commercializzazione dei descritti prodotti abbinati; la società di assicurazione aveva adempiuto alle riassunte obbligazioni attinenti al proprio rapporto, e non aveva obblighi d’intervento per la mancata richiesta, da parte dell’agente, di emissione delle polizze pur rientranti in quelle offerte dalla medesima società di assicurazione, ciò anche ipotizzando che il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e Promoline fosse inquadrabile nei termini di subagenzia, stante l’autonomia delle relazioni negoziali; in altri termini, non era evincibile dai contratti una obbligazione di ‘fornitura di prodotti assicurativi’ tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con conseguente impossibilità d’ipotizzare abusi di dipendenza economica a carico della seconda; l’acquisto delle polizze era stato inoltre previsto come facoltà per i clienti RAGIONE_SOCIALE, che comunque aveva raddoppiato il valore di produzione nel periodo interessato; era emerso che i contatti con la clientela di NOME, successivi all’interruzione traumatica dei rapporti commerciali, erano stati posti in essere da GS senza interferenze di NOME, mentre i contatti successivi di quest’ultima erano avvenuti per curare i rapporti ancora pendenti; non vi era stata prova della rete commerciale indicata come oggetto di
sottrazione; non vi era stata prova d’iniziative commerciali di RAGIONE_SOCIALE volte a sostituire la compagnia di assicurazione per offrire alla propria clientela analoghi abbinamenti tra prodotti telefonici e assicurativi; era stata la stessa RAGIONE_SOCIALE a indicare gli importi alla stessa dovuti da NOME, prima delle inammissibili voci di debenza aggiuntive oggetto della memoria di precisazione assertiva, e oggetto della condanna, da confermare, pronunciata in primo grado; l’appello incidentale di NOME era tardivo poiché, pur nei termini ordinari per l’impugnazione, era stato depositato dopo lo spirare di quello previsto dal combinato disposti degli artt. 343, 166, cod. proc. civ.; in ogni caso lo stesso appello incidentale, avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle risultate dovute a NOME, anche a titolo risarcitorio per l’interruzione del mandato di agenzia, era risultato anch’esso sfornito di prova;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
resiste con controricorso, e ha proposto altresì ricorso incidentale fondato su un motivo unico, corredato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell’atto di citazione la deducente aveva imputato alla società RAGIONE_SOCIALE assicurazione sia non di non essere intervenuta in chiave surrogatoria attese le omissioni inadempienti di GS, sia di non aver operato direttamente lei in esecuzione degli accordi, con precisazione successiva dei termini e dei motivi delle responsabilità delle singole società;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1374, 1375, cod. civ., poiché la Corte
di appello avrebbe errato mancando, in particolare, di dare il giusto peso, nell’ermeneutica negoziale, alla riferibilità dei prodotti assicurativi alla società che offriva le relative polizze sul mercato; alla designazione di NOME da parte di NOME; alla facoltà di recesso attribuita alla stessa società assicurativa, che anche secondo il consulente d’ufficio aveva compiti di controllo e vigilanza sull’operato di NOME quale agente, quanto meno in termini sostanziali di obblighi di leale collaborazione con tutte le parti negoziali, e quindi di buona fede e protezione;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare gli accertamenti peritali anche sul mancato versamento delle provvigioni, e sin dall’atto di citazione era stato richiesto il danno da mancato guadagno per tutta la durata del contratto, mentre quanto ai danni da perdita della rete commerciale e abuso di posizione ‘dominante’ era evidente che la deducente, dopo l’interruzione imputabile dei rapporti commerciali, non aveva più gli stessi asset e la stessa capillarità, mentre qualunque ‘passo indietro’ nell’offerta sarebbe stato destinato a far perdere credibilità sul mercato;
con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello mancando di considerare sia che l’appello incidentale era stato comunque depositato nei termini rispetto all’udienza fissata dalla Corte di secondo grado, sia che lo stesso era, in ogni caso, ancora nei termini per una impugnativa ordinaria e autonoma;
i motivi di ricorso principale formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
parte ricorrente non riporta il tenore dell’atto di citazione originario, sicché le censure risultano aspecifiche ovvero in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ‘ratione temporis’
applicabile, norma, quest’ultima, che regola i generali requisiti di ammissibilità del ricorso, anche nell’ipotesi di ‘errores in procedendo’ (cfr. Cass., 06/09/2021, n. 24048, Cass., 29/09/2017, n. 22880);
infatti, devono dirsi in tal senso inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
peraltro, la parte:
neppure illustra in quali termini avrebbe domandato sin dal principio, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l’affermazione della responsabilità ‘diretta’ di NOME, limitandosi a riferire (pag. 14 del ricorso) di aver formulato la richiesta in parola per «non aver operato direttamente lei», la società di assicurazione, in esecuzione degli accordi, con locuzione generica e non meglio ricostruita e spiegata alla luce del tenore dell’atto introduttivo;
afferma che sarebbero rientrate nella domanda di risarcimento da «mancato guadagno per tutta la durata del contratto» anche le provvigioni non corrisposte ovvero le non meglio chiarite somme neppure corrisposte «dalla rete commerciale» (pag. 27), nemmeno in questo caso argomentando altro che potesse incidere sulla differenza tra domanda di adempimento e domanda risarcitoria;
sul punto, dev’essere messo in evidenza che la difesa ricorrente non si oppone al rilievo della Corte di appello (pag. 11 della sentenza in queste sede impugnata) per cui la modifica della domanda, essendo una rettifica, neppure potrebbe estendersi a capi aggiuntivi, e, nel caso, a ragioni creditorie non sostitutive di quelle originarie ma addizionate alle stesse; diversamente, si sostiene, come visto in modo inidoneamente apodittico, che si sarebbe rientrato nelle voci già richieste con la domanda originariamente proposta in Tribunale;
ancora, va sottolineato che, pacificamente, solo nel caso sub b) è in discussione una precisazione della domanda fatta nei termini per l’emenda assertiva, mentre quanto più in generale al tema della pretesa originariamente incentrata sugli addebiti a NOME e poi modificata con quelli diretti ad NOME (e non solo per non essere intervenuta a protezione delle posizioni contrattuali complessivamente implicate) , si tratta di innovazioni palesate all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, e poi coltivate ancor più tardi in appello;
al contempo va rimarcato che la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, a mente dell’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ., ‘ratione temporis’ applicabile;
il resto delle censure innestate negli stessi motivi si sarebbero risolte in una sollecitazione all’esame istruttorio estraneo alla presente sede di legittimità, se non fosse che vi è altra ragione d’inammissibilità, logicamente prioritaria e assorbente;
difatti, nel momento in cui la domanda è stata ritenuta preclusa, ovvero inammissibile, ogni altra ragione decisoria espressa deve ritenersi come assente perché il giudice di merito si era già spogliato della potestà decisoria con il primo e assorbente
rilievo (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840, e succ. conf., secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione d ‘ inammissibilità, con la quale si è dunque spogliato della ‘ potestas iudicandi ‘ in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l ‘ onere né l ‘ interesse a impugnare; conseguentemente è ammissibile l ‘ impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l ‘ impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ‘ ad abundantiam ‘ nella sentenza gravata);
quanto appena detto vale pertanto anche con riguardo al secondo motivo afferente all’interpretazione dei contratti, che peraltro avrebbe comunque dovuto indicarsi come inammissibile, posto che le censure, al riguardo, non possono tradursi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra, risolvendosi il motivo stesso in una richiesta di nuovo sindacato fattuale (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf., come, ad esempio, di recente, Cass., 04/10/2023, n. 27998);
il motivo di ricorso incidentale è infondato;
l’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ., sicché l’impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali
di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l’operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell’art. 334 cod. proc. civ. (Cass., 19/06/2015, n. 12724);
e ancora, il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (“dies a quo”), ovvero del giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione (o della data dell’udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ.) , e con computo, invece, di quello finale (“dies ad quem”), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l’appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l’appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Cass., 06/03/2020, n. 6386);
stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e incidentale; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE e a carico della ricorrente principale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Condanna la ricorrente principale società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE Spese del giudizio di cassazione compensate nel resto.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte ricorrente principale che da parte ricorrente incidentale, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.