Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 142 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 142 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16841/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ avvocato AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello Roma n.1759/2020, depositata il 10/3/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (di seguito per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE o ‘Procedura di l.c.a.’) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta dalla Procedura di l.c.a per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamento effettuato in data 9/6/2009, e, quindi, in periodo sospetto, dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e per la conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 40.171,91.
1.1 La Corte distrettuale, preliminarmente, rilevava l’inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dei documenti prodotti dall’appellante nel giudizio di secondo grado e l’inammissibilità dell’appello ex art 342 c.p.c., alla luce del confronto fra la esaustiva motivazione della sentenza impugnata e l’atto di appello che si sostanziava in una generica reiterazione degli assunti originari.
1.2 I giudici di seconde cure affrontavano anche nel merito della domanda revocatoria e, in punto di scientia decoctionis , dopo aver precisato che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente dovesse essere effettiva, evidenziavano l’inidoneità degli elementi addotti dalla procedura a provare in capo alla società RAGIONE_SOCIALE la conoscenza dello stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE; in particolare: i) non vi era la prova che la missiva di RAGIONE_SOCIALE inviata nell’aprile del 2009 ai fornitori fosse stata trasmessa anche a RAGIONE_SOCIALE o fosse stata conosciuta aliunde da quest’ultima; ii) l’esistenza di protesti di assegni non emessi in favore di RAGIONE_SOCIALE, la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE Rischi della Banca d’Italia e l’omesso deposito del bilancio 2008, erano circostanze di « non diretta, dovuta conoscibilità ovvero di presunta conoscenza da parte di soggetti
che non esercitano attività bancaria o finanziaria »; iii) la specifica natura di operatore esercente attività nel settore agro-alimentare non rendeva praticabile l’accertamento della solvibilità di uno dei tanti clienti , avuto anche riguardo alla scarsa rilevanza del credito.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a sei motivi; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso: entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. ; la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto mancherebbe l’indicazione del fatto sostanziale e processuale e dei motivi di appello; inoltre la sentenza presenta -in tesi – capi incompatibili tra loro, avendo dichiarato inammissibile l’appello e poi deciso il gravame nel merito e, in alcuni punti, si risolve in un mero richiamo alla sentenza di primo grado, senza tuttavia illustrare le ragioni della conferma in rapporto ai motivi dell’appello;
secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c e 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile la produzione documentale in appello senza neppure interrogarsi se il ritardo fosse o meno dipeso da causa imputabile alla parte stessa;
terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 132 c.p.c., in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente pronunciato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi quando invece l’atto d’appello, come si desumeva
dalla sua lettura, indicava chiaramente i capi della sentenza che si contestavano, le ragioni delle censure e le norme violate;
quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l.fall., 2727-2729 c.c., 115 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la Corte avrebbe omesso l’esame d e ll’anomalo andamento del rapporto commerciale di fornitura, caratterizzato da ritardi nei pagamenti, compensazione dei crediti, sospensione delle forniture e pagamento di un assegno in seconda presentazione, e dell ‘ esistenza di rapporti di sconto bancario che la RAGIONE_SOCIALE intratteneva con gli istituti bancari; quinto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l.fall., 2727-2729 c.c., 115 c.p.c., 2967 c.c., 8 e 8 bis l. 386/1990, in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 5, c.p.c.; la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’insoluto verificatosi in prima presentazione e la conseguente levata del protesto nonché laddove non ha considerato dimostrata la comunicazione intercorsa fra la società e i fornitori: si sostiene che la Corte abbia errato ad esigere, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la prova della conoscenza effettiva dell’insolvenza e non del la conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, sebbene non astratta ma concreta, da accertarsi secondo i dettami della prova presuntiva ed indiziaria;
sesto motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso ogni pronuncia sui primi due motivi dell’appello.
Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
2.1 Con il primo mezzo di impugnazione vengono dedotti i vizi di omessa pronuncia e motivazione su una questione di natura processuale (l’inammissibilità dei motivi di appello in quanto non rispondenti al modello legale di cui all’art . 342 c.p.c.).
2.2 Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia o di carenza di motivazione è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 15853/2015, 321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024).
2.3 In effetti la questione di rito è stata poi oggetto di esplicita censura per violazione della legge processuale con il terzo motivo, che risulta a sua volta inammissibile in quanto difetta di autosufficienza, giacché i ricorrenti avrebbero dovuto riprodurre in modo specifico i “motivi” dell’atto di appello ritenuti aspecifici dalla Corte distrettuale.
2.4 Non osta, del resto, a tale esito la constatazione che il motivo si sostanzia – “in parte qua” – nella deduzione di un “error in procedendo” (rispetto ai quali questa Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio) (cfr. tra le tante Cass.5971/2018, Cass S.U 8007/2012).
Trova, infatti, applicazione il principio – al quale va data, qui, continuità secondo cui la «deduzione con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere
direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali» (cfr. Cass. 6014/2018).
2.4 Dunque, il ricorrente, ove censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (cfr. Cass. 24048/2021, e 27667/2025).
2.5 Nella fattispecie in esame la ricorrente ha riportato per esteso soltanto i primi due motivi (alle pagg. 32 e ss. del ricorso), ma non il terzo, che riguardava l’elemento soggettivo.
Risultano inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso che riguardano la legittimità della produzione documentale in appello, la scientia decotionis, e l’ omesso esame del contesto fattuale e del rapporto bancario di sconto fatture.
3.1 Infatti, la granitica giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, «qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della ” potestas iudicandi ” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (cfr. Cass, S.U. n. 3840/2007, 24469/2013, 21514/2019, 11675/2020 e 2155/2021).
3.2 Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in quanto la Corte territoriale, dopo aver perentoriamente affermato che « il ricorso è inammissibile ex art 342 c.p.c . » ed aver, successivamente, chiarito che
« l’inammissibilità del gravame emerge in tutta evidenza dal confronto fra la esaustiva motivazione della sentenza impugnata e l’atto di appello che, al di là della apparente schematicità dello stesso, si sostanzia in una generica reiterazione degli assunti originari », lo ha ritenuto anche infondato con argomentazioni ad abundantiam.
Il ricorso è, dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 novembre 2025.
Il Presidente