Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31832 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5501/2021 R.G. proposto da:
FEDERAZIONE ITALIANA RAGIONE_SOCIALE, già Federazione Italiana RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME EMAIL, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME EMAIL, giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrente – contro
ROMA COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME
(EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7028/2019 depositata il 18/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, già Federazione RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 7028 del 18 novembre 2019, con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 21634/2014, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la sua domanda, fondata sulla responsabilità di Roma Capitale prospettata a titolo contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, di risarcimento del danno per la mancata delocalizzazione di un impianto di bowling rispetto ad un terreno comunale ottenuto in concessione.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.; inammissibilità dell’appello’.
Lamenta la erroneità e la contraddittorietà della pronuncia di inammissibilità dell’appello, peraltro contestuale e non
logicamente compatibile con il rigetto del ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e conseguente omessa o contraddittoria motivazione’.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione dell’art. 113 c.p.c., 1218, 1337, 2043 cod. civ.’
Lamenta la mancata applicazione delle norme indicate nella sua rubrica quale conseguenza della erronea valutazione dei fatti e delle prove a corredo dell’azione.
Rileva in via preliminare il Collegio che, sebbene il dispositivo rigetti l’appello, anziché dichiararlo inammissibile, in motivazione l’impugnata sentenza prima ha dichiarato inammissibile l’appello e poi lo ha anche esaminato nel merito.
In un caso del genere, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che ‘Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata’ (Cass., Sez. un., 20/02/2007, n. 3840).
4.1. In applicazione di detto principio -rispetto al quale non osta l’esistenza di due pronunce che solo apparentemente risultano essere difformi, ma che invero si si sono occupate di casi nei quali era dubbia l’esistenza di una effettiva motivazione di inammissibilità (Cass., n. 7995 2022 e Cass., n. 28364/2022)devono quindi essere dichiarati inammissibili, per difetto di
interesse, il secondo ed il terzo motivo, in quanto attengono alla motivazione sul merito, svolta unicamente ad abundantiam .
5. Il primo motivo è invece fondato.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la motivazione sulla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. si estrinseca nel richiamare precedenti arresti di questa Suprema Corte relativi al vecchio testo del 342 (il che, peraltro, non sarebbe in sé decisivo, al lume della sentenza delle Sezioni Unite 16/11/2017, n. 27199, che in relazione sia al nuovo che al vecchio testo dell’art. 342 cod. proc. civ. ha posto il principio per cui “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”), ma poi omette di spiegare perché essi sarebbero stati violati nella specie, risolvendosi la proposizione successiva in una affermazione del tutto generica.
È dunque possibile ravvisare una mancanza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., reputando tale violazione dedotta nella sostanza del motivo alla stregua degli insegnamenti di Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931.
Il Collegio rileva, inoltre, ferma l’assorbenza di quanto appena ritenuto, che il motivo risulta anche formulato nel rispetto
dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dato che evoca il contenuto dell’atto di appello con le indicazioni indirette che si colgono alla p. 17 del ricorso e riporta ampi brani motivazionali della sentenza di primo grado alle pagine 7-8.
Si ricorda al riguardo che è stato affermato che ‘In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (v. Cass., 04/02/2022, n. 3612) e, proprio in riferimento all’ipotesi anche oggetto della presente causa, è stato precisato che ‘In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame
diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto’ (Cass., 01/12/2020, n. 27368).
Ciò premesso, va ricordato che in relazione alla deduzione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – del vizio di violazione di norma del procedimento, qual è l’art. 342 cod. proc. civ., questa Suprema Corte è giudice del fatto processuale, per cui, una volta rispettata la specificità del motivo di ricorso, essa può procedere direttamente all’esame degli atti.
Orbene, dall’esame diretto degli atti di causa emerge comunque che l’atto di appello conteneva motivi di censura rispettosi dei dettami di cui all’art. 342 cod. proc. civ., per cui del tutto infondatamente la corte di merito è pervenuta a dichiarare l’impugnazione inammissibile, sicché il motivo sarebbe fondato comunque anche se -proprio per la peculiarità dello scrutinio del motivo di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il suo accoglimento non possa basarsi sulla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
In conclusione, il primo motivo va accolto, mentre gli altri vanno dichiarati assorbiti.
L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in altra sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame dell’atto di impugnazione in appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza