Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 8 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2798/2021 proposto da:
NOME di NOME COGNOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura allegata materialmente al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, disgiuntamente fra loro, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 1940/2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 15 ottobre 2020, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 2016, che aveva respinto le domande proposte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Carrara, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., aventi ad oggetto la declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente intrattenuto presso la banca e di rideterminazione del dare-avere tra le parti.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello per violazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., affermando che l’appellante non aveva ripreso le linee difensive sostenute in primo grado, per dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata, e non aveva neppure riproposto in alcuna parte del suo atto introduttivo le conclusioni rassegnate in primo grado. La RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ha depositato controricorso.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello neppure in limine litis affrontato le eccezioni sollevate dagli attori: il contratto dedotto
in giudizio era stato chiaramente individuato, così come lo erano i motivi di impugnazione, dal momento che la controparte aveva spiegato le proprie difese in circa cinquanta pagine e l’atto di appello aveva ripreso in modo preciso ed inequivocabile le parti della sentenza impugnate e su di esse aveva argomentato in modo ampio e chiaro i motivi di appello; ad avviso della ricorrente, gli organi giudiziari devono evitare gli eccessi del formalismo, consentendo per quanto è possibile la concreta esplicazione del diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 della CEDU.
Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., avendo i ricorrenti rinunciato soltanto alle domande concernenti l’usura, la violazione degli artt. 117 e 118 TUB e la violazione dell’art. 1284 cod. civ. mentre, come si evinceva dall’atto di appello, erano state coltivate le domande di nullità relative alla violazione del divieto di anatocismo e della commissione di massimo scoperto; inoltre, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio erano state riportate alle pagine 5 e 6 dell’atto di appello e, in ogni caso, la consulenza tecnica d’ufficio era presente nel fascicolo d’ufficio e doveva essere esaminata.
Il terzo mezzo denuncia omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte d’appello pronunciato sulla eccepita violazione del divieto di anatocismo.
Il quarto mezzo denuncia omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte d’appello pronunciato sulla non debenza delle somme riscosse dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Ric. 2021 n. 2798 sez. M1 – ud. 18-10-2022
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Il primo e il secondo motivo, che vanno esaminati unitariamente perché connessi, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
5.1 Ora, la Corte d’appello, nel pronunciare l’inammissibilità del gravame, per difetto di specificità, ha fatto espresso richiamo a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Le Sezioni Unite avevano chiarito (Cass. 27199/2017) che « gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura d i ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ».
5.2 Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo quanto puntualizzato da questa Corte, vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito.
E’ stato, così, puntualizzato che « l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base
dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello» (Cass. 24048/2021) . E, da ultimo (Cass. 3612/2022), si è affermato che « in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza ».
L’osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, in cui si contesta la valutazione di genericità dei motivi di appello alla base del decisum di secondo grado, l’onere per il
ricorrente non già di trascrivere i motivi formulati nell’atto di gravame (e nella specie gli stessi sono stati sinteticamente riprodotti), ma di riportare con precisione le argomentazioni della parte motiva del provvedimento di primo grado il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del rispetto del paradigma di cui agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. Nella specie, la ricorrente si limita a dedurre l’estrema sinteticità e genericità delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, al fine della valida impugnazione di un capo di sentenza, non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. n. 12280 del 2016; Cass. n. 18704 del 2015; Cass., SU, n. 23299 del 2011).
Anche il terzo e quarto motivo, che vanno trattati insieme perché connessi, sono inammissibili.
6.1 Ed invero, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni
precedentemente ritenute superate; in tal caso, infatti, non vi è la soccombenza sulla questione che legittima il ricorso per cassazione (Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass., 1 marzo 2007, n. 4804).
6.3 Nella specie, la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità dell’appello ha ovviamente comportato un assorbimento dei motivi riguardanti il divieto di anatocismo e la non debenza della commissione sul massimo scoperto, ovvero la Corte territoriale, avendo ritenuto l’impugnazione inammissibile, n on si è pronunciata nel merito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.