Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 672 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10422/2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa;
-controricorrente/ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 501/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 19.7.2018, R.G. n. 75/2017.
La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:
Rilevato che:
1.La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibili l’appello principale, proposto da COGNOME NOME, e quello incidentale, proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, depositata il 17.10.2016, con la quale era stata rigettata la domanda RAGIONE_SOCIALEa COGNOME tesa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa con RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa medesima società al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate in forza RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe stabilite d RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, accoglieva l’analoga eccezione preliminare, formulata dalla società quale appellata, d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 c.p.c. (atte che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa qualificazione del rapporto intercorso tra le part come rapporto di lavoro subordinato, l’appellante lavoratrice non faceva una critica RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali il Tribunale aveva operato detta qualificazione, ma si limitava a porre in luce la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa decisione finale con quella consacrata nell’ordinanza ex art. 423, secondo comma, c.p.c. e con quella istruttoria con la quale era stata ammessa C.T.U. contabile); quanto, COGNOME poi, all’appello incidentale interposto dalla società appellata, riteneva di far applicazione del disposto di cui all’art. 33 c.p.c..
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo.
Considerato che:
Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 279, 1° comma, nn. 2 e 4, e 420, 4 0 comma, c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale esaminato il contenuto RAGIONE_SOCIALEe ordinanze del Tribunale aventi contenuto decisorio, oggetto di discussione tra le parti. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza definitiva n. 342/2016 emessa dal Tribunale di Teramo in data 25.5.-17.10.2016 per insanabile contrasto con la ordinanza 9-22 settembre 2014, avente efficacia decisoria (di sentenza definitiva).
2.Con il secondo motivo, la stessa denuncia “Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 434, 1° comma, nn. 1 e 2, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché, al contrario di quanto ritenuto dall Corte territoriale, il ricorso in appello risulta contenere specifich motivazioni e critiche riguardanti sia le circostanze da cui deriva la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge e RAGIONE_SOCIALEa loro rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, sia l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe parti del provvedimento che si intende impugnare, sia le modifiche che sono state richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 10 grado.
Con un terzo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e ss. c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 dei CCNLG vigenti nelle varie epoche del rapporto con riferimento all’art. 434, comma 1°, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte aquilana ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le mansioni di collaboratore fisso negando l’esistenza di una macroscopica contraddizione nella sentenza del Tribunale di Teramo tra I contenuto decisorio RAGIONE_SOCIALEa ordinanza del 17 febbraio 2015 (sentenza non definitiva) e la sentenza definitiva n. 341/2016 del Tribunale di Teramo.
Con un quarto motivo, deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n. 3 e 423 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 35 RAGIONE_SOCIALEa legge 3.2.1963 n. 69, RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 ter, lettera a), del d.P.R. 3.5.1972 n. 212 co riferimento ai titoli del tariffario dei giornalisti fino al 2006, artt. 1226 e 2233 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso nelle professioni intellettuali caratterizzate da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CCNLG, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Con il quinto motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 1°, e 416, comma 3 0 , c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoria esaminato la mancata e/o generica contestazione, fin dal 10 grado, da parte de RAGIONE_SOCIALE, dei conteggi analitici specificamente determinati ed indicati nel ricorso di 1° grado”.
Così riassunti i motivi del ricorso principale, occorre subito sottolineare che il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile anzitutto l’appello principale prcposto dalla COGNOME contro la sentenza di primo grado, come ben risulta anzitutto dal dispositivo di sentenza, riportato a pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa. Col quale dispositivo è del tutto coerente l’intera motivazione in senso stretto RAGIONE_SOCIALEa medesima decisione, che si apre a pag. 4, laddove si legge: “In accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione preliminare formulata dall’appellata società questa Corte ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 c.p.c., atteso che … “, e si chi alla fine di pag. 6, dove è scritto: “L’appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile”.
La Corte distrettuale, pertanto, non si è assolutamente espressa sul merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda di cui è processo, ma ha esclusivamente argomentato e dichiarato l’inammissibilità anzitutto del gravame RAGIONE_SOCIALEa COGNOME per il difetto di attinenza dei motivi
d’appello al decisum di primo grado, secondo quanto pure chiaramente si trae dalla mera lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione resa.
La sorte che la medesima Corte ha riservato all’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” è ulteriormente confermativa di questo, tenendo conto che è stata fatta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c., nella parte in cui, al comma secondo, prevede che, per le impugnazioni incidentali tardive, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata), anche se poi nel dispositivo ha dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa società appellata (piuttosto che dichiararlo meramente inefficace).
A fronte, perciò, di tale pronuncia di mero rito in chiave d’inammissibilità den’appello principale, la ricorrente era tenuta appunto a formulare apposito motivo, volto a censurare tale statuizione.
Ebbene, l’unico dei motivi di ricorso da considerare a riguardo è il secondo, visto che tutti gli altri riguardano in varia chia tutt’altri aspetti processuali e, soprattutto, di merito, che nul hanno a che fare con la declaratoria d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa COGNOME pronunciata dalla Corte di merito.
Il pur esteso sviluppo RAGIONE_SOCIALEa censura (cfr. pagg. 26-32 del ricorso) si diffonde su aspetti per lo più non pertinenti rispetto all ragioni per le quali la Corte aquilana ha giudicato inammissibile per difetto di pertinenza al decisum l’appello RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente.
Quest’ultime, invero, pur avendo quasi integralmente riportato la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado in altra parte del suo ricorso (cfr. pagg. 8-12), non ne tiene davvero conto.
La ricorrente, a pag. 31, scrive: “che la Corte aquilana – dopo aver indicato, nella narrativa in modo specifico i motivi di
impugnazione proposti dalla medesima – abbia, poi, in sostanza, pedissequamente recepito le critiche RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE resistente, come contenute nelle pagg. 16 e 17 RAGIONE_SOCIALEa memoria di costituzione, senza porsi il problema RAGIONE_SOCIALEa loro fondatezza, rispetto ai precisi e specific motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello”.
Essa ricorrente, perciò, da un lato, non pone in dubbio che la Corte distrettuale abbia fedelmente riferito i suoi motivi d’appello (che la stessa aveva esposto a pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sua sentenza), e, dall’altro, sembra addebitare alla medesima Corte di aver condiviso acriticamente rilievi di merito RAGIONE_SOCIALEa controparte, la quale, invece, come non mancava di dar conto la sentenza qui impugnata, aveva in limine eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello “per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 c.p.c.” (cfr. fine di pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza).
9. Occorre a questo punto evidenziare che il giudice di secondo grado, nell’accogliere l’eccezione in questione, aveva considerato che: “a fronte RAGIONE_SOCIALEa qualificazione da parte del giudicante del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, l’appellante lavoratrice non fa una critica RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali il Tribunale ha operato detta qualificazione, ma si limita a porre in luce la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa decisione finale con quella, consacrata nell’ordinanza ex art. 423, secondo comma, c.p.c. e con quella istruttoria con la quale è stata ammessa C.T.U. contabile, assunte in precedenza dallo stesso giudicante”. Dopo ulteriori considerazioni, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe quali, la Corte ri )adiva, tra l’alt che la ricorrente “genericamente si limita ad affermare l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico con le mansioni di collaboratore fisso”, essa osservava ancora che: “La circostanza quindi che il giudice abbia rigettato la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura autonoma ex art. 409 n. 3 c.p.c. del rapporto dedotto in giudizio, ritenendo al contrario, con ampia motivazione, fondata la domanda (tuttavia rinunciata) di accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del medesimo rapporto, non comporta nullità RAGIONE_SOCIALEa
sentenza qui impugnata, rientrando nel potere discrezionale del giudice, alla luce di una visione d’insieme RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, quello di adottare una decisione che vada anche in contrasto con le ordinanze assunte in corso d causa, ciò comportando, come detto, implicita revoca RAGIONE_SOCIALEe stesse. L’argomento, quindi, oltre che erroneo nella sua impostazione è del tutto estraneo alle argomentazioni che sorreggono la decisione di primo grado, stante che con esso si afferma che il giudice era vincolato alle ordinanze emesse ed a quello che si desumeva dalle stesse” (così a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sua sentenza). Dopo aver riportato ulteriori rilievi circa quanto ritenut dal primo giudice sulla base RAGIONE_SOCIALEe prove orali assunte, la Corte di merito ha osservato che: “A fronte di tale accertamento, l’appellante, pur sostenendo che il Tribunale non avrebbe rilevato l’inesistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di un servizio l’inesistenza del vincolo di dipendenza, non ha contestato le risultanze istruttorie richiamate dal primo giudice né ha fornito una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse alla luce di eventuali ulterior elementi istruttori pretermessi dal primo giudice. In definitiv l’appellante si è limitata a mere enunciazioni di principio senza richiamare però alcuna circostanza di fatto, rinvenibile nel materiale probatorio, dal quale emergerebbe l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione, ovvero l’errore di interpretazione in cui è incorso i giudice” (così a pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sua sentenza). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Devesi ora ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, con essi RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la diversità rispetto al impugnazioni a critica vincolata (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez. II, 14.7.2021, n.20066, e, soprattutto, Cass. civ., sez un., 16.11.2017, n. 27199).
Sempre secondo questa Corte, ove il ricorrente censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un moti di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cu ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendosi limitare a rinviare all’atto di appello (co Cass. civ., sez. I, 6.9.2021, n. 24048; id., sez. trib., 17.3.2020, 7335).
Ebbene, le considerazioni sopra riportate, svolte dalla Corte distrettuale, rispondono allo schema in base al quale deve espletarsi il giudizio d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per difetto pertinenza dei relativi motivi.
Né la ricorrente ha evidenziato nell’unico secondo motivo, centrato sulla questione, perché il deficit di specificità dei suoi motivi, argomentatamente affermato dal giudice di secondo grado, fosse da escludere oppure perché le sue censure fossero da reputare sufficientemente specifiche in rapporto alle ragioni che sorreggevano la sentenza di primo grado. Invero, da un lato, la ricorrente neppure richiama testualmente quelle sue censure, non ponendo in dubbio, come già notato, che la Corte d’appello le avesse fedelmente considerate, e, dall’altro, non richiama i motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale in termini eventualmente difformi da quelli considerati dalla stessa Corte, allo scopo appunto di
evidenziare che le censure rivolte alla stessa potessero essere reputate sufficienti e coerenti rispetto alla decisione impugnata.
Pertanto, tenendo conto che tutti gli altri motivi non sono riferibili alla statuizione d’inammissibilità, e ferma restando l natura anticipatoria RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ex art. 423 c.p.c., destinata ad essere assorbita ed eventualmente revocata con la decisione finale, il ricorso principale dev’essere respinto.
Passando COGNOME al COGNOME ricorso COGNOME incidentale COGNOME proposto COGNOME dalla controricorrente, nella conclusione sub 2) del controricorso si legge: “In accoglimento del motivo di ricorso incidentale proposto, voglia annullare e/o riformare parzialmente la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di L’Aquila n. 501/2018 pronunciata inter partes in data 19 luglio 2018, nel giudizio iscritto sub n.r.g. 75/2017, non notificata, nella parte già dedotta in narrativa ed in cui ha ritenut assorbito nella declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello principale anche quella RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE le cui ragioni sono qui per intero formalmente riproposte”.
Ebbene, con l’unico motivo del ricorso incidentale l’intimata deduceva “Violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 336, 343 e 346 c.p.c. rilevanti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c.”. Dopo ave riportato la parte di motivazione sopra già considerata alla fine del § 6 di questa decisione, ne assume l’erroneità sull’essenziale rilievo che: “L’interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva rigettato per intero la domanda RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, non aveva e non ha natura autonoma ma nasce(va) esattamente dalla proposta impugnazione principale RAGIONE_SOCIALEa stessa”, diffondendosi poi su tale argomento (cfr. pagg. 31-33 del controricorso).
Detto ricorso incidentale è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, almeno nella conclusione sopra riportata, la ricorrente pare opinare che la Corte distrettuale abbia ritenuto assorbita nella declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello
principale quella sull’appello incidentale, mentre la nozion assorbimento non è stata sicuramente evocata da detta Corte i nessun punto RAGIONE_SOCIALEa sua decisione. In secondo luogo, la stessa COGNOME aveva scritto a pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sua decisione: “Le conclusioni raggi impongono la dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appel incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, teso alla re RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ex art. 423 c.p.c. pronunciata nel corso del giud di primo grado. Deve infatti farsi applicazione del disposto di all’art. 334 c.p.c., per cui allorché l’appello incidentale è p (come nella specie) oltre il termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘app se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibil l’impugnazione incidentale perde efficacia”. Ergo, come già considerato, la Corte ha esplicitamente qualificato come appel incidentale tardivo l’impugnazione interposta da detta società ed ritenuto di far applicazione di previsione, quella di cui all’ar comma secondo, c.p.c., appunto dettata per le “Impugnazioni incidentali tardive”. L’unico motivo del ricorso incidentale è, pe inammissibile per difetto RAGIONE_SOCIALEa specificità, richiesta dal combi disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma primo, c.p.c non essendovi neppure considerata la primordiale qualificazione operata dalla Corte distrettuale – RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale tempo proposto come impugnazione incidentale tardiva. Esclusivamente per completezza di disamina, il Collegio nota che l ricorrente incidentale nemmeno si duole RAGIONE_SOCIALEa pure già segnala discrasia tra l’aver la Corte di merito in dispositivo dich l’inammissibilità anche RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, laddov motivazione ha ritenuto che l’impugnazione incidentale avess perso efficacia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A motivo RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate.
Nondimeno, stanti il rigetto del ricorso principale e declaratoria d’inammissibilità di quello incidentale, sussist
presupposti processuali dì cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater rispetto ad ambo le parti contrapposte per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificat pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricors incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unifica pari a quello previsto per il ricorso principale/ricorso incidentale, norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, del 25.5.2022.